Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26148 del 21/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26148 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 12848-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in
2013
atti;
– ricorrente –
2982
contro
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TINNIRELLO
IGOR
C.F.
TNNGRI75E11A940X,
già
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 38,
Data pubblicazione: 21/11/2013
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SIRACUSA
ANTONINO, giusta delega in atti e da ultimo presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
ALI S.P.A.
Società di fornitura di lavoro
temporaneo;
– intimata –
avverso la sentenza n. 389/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 03/05/2007 R.G.N. 1318/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega CORNA
ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, per cessata materia
del contendere.
non chè contro
Ragioni della decisione
Nel corso della causa le parti hanno conciliato la controversia. Il relativo verbale è
stato depositato in cancelleria.
Di conseguenza il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013.
Poste italiane spa chiese l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano che aveva accolto il ricorso di Igor Tinnirello, dichiarando la conversione del
contratto a tempo determinato nei confronti dell’utilizzatore della prestazione in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenti condanne al pagamento
delle retribuzioni pregresse a decorrere dalla messa in mora.