Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26148 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4757-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SISTERS S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 184/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, emessa 18/12/2013 e

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“la CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n.482/09/2008 della CIP di Lecce che aveva accolto il ricorso della contribuente “Sisters srl” – ed ha così annullato il diniego con cui l’Agenzia aveva – sulla premessa della decadenza dall’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per effetto del pagamento tardivo delle ultime due rate dell’importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata- disatteso l’istanza di definizione agevolata delle obbligazioni portate da una cartella di pagamento.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l’art. 9 bis circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla ratio della disposizione, omogenea ed integrativa rispetto alle altre della stessa disciplina di legge, nelle quali è espressamente confermata l’efficacia dell’istanza di definizione unita con il versamento della prima rata dell’importo dovuto. Salava la conseguenza del diritto dell’Ufficio al recupero di sanzioni ed interessi correlati all’omesso versamento delle rate successive.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto irrilevante il ritardato il pagamento di alcune (le ultime due) delle rate dell’importo dovuto per la definizione agevolata.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Invero, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010) ovvero il pagamento tardivo delle rate successive oltre al pagamento di quella iniziale (Cass. Sez. 5, Ordinanza 11.10.2010).

Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà decidere la controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso della.

Equo appare compensare le spese del giudizio di merito, mentre devono tassarsi secondo il generale principio di soccombenza quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia fiscale ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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