Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26148 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 335-2020 proposto da:

J.Y., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA GROSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1011/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/06/2019 R.G.N. 1647/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1011 del 2019, ha confermato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta da J.Y..

2. Il richiedente, privo di documenti d’identità del paese di origine dichiarato ((OMISSIS)), nel corso dell’istruttoria amministrativa aveva affermato di avere fatto ingresso in Italia nel settembre 2016, sbarcando dalla Libia, dopo avere lasciato il suo Paese nel luglio 2015 temendo di essere ucciso dallo zio, con cui aveva vissuto dopo la morte dei suoi genitori, per la sua decisione di convertirsi dal (OMISSIS) all'(OMISSIS).

3. Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 la Corte, condividendo la soluzione interpretativa del primo giudice, ha ritenuto la narrazione complessiva non credibile e non plausibile, anche indagando e valutando l’ulteriore profilo relativo alla condizione attuale del Paese di provenienza. Ha osservato che la situazione politica del (OMISSIS) è notevolmente mutata successivamente all’espatrio del richiedente e infatti dal dicembre 2016 è stato intrapreso un processo di transizione democratica; che non ricorrono situazioni di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno, come emerge dai rapporti internazionali più aggiornati (COI – Informazioni sui Paesi d’origine: (OMISSIS) settembre 2017/dicembre 2018: ECOWAS, UNHRC, USDOL, UNOWAS, Freedom House ed altri ancora, specificamente esaminate da pag. 10 a pag. 13); che il richiedente non possiede alcuna affiliazione politica e non risulta riconducibile ad alcuna delle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano che legittimerebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria.

4. Quanto all’ulteriore forma di protezione invocata dall’appellante, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la Corte di appello, condividendo quanto già osservato dal giudice di primo grado, non ha ravvisato situazioni afferenti a beni primari della persona, nè l’esistenza di particolari legami familiari in Italia o di un particolare inserimento sociale o lavorativo, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Per la cassazione di tale sentenza J.Y. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art.3 per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sulla specifica istanza di audizione del richiedente, già rigettata dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che, in difetto di nuove allegazioni rispetto a quanto dichiarato dinanzi alla Commissione terrotoriale, non dovesse operare il principio di cooperazione istruttoria officiosa.

7. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c. con rinvio agli argomenti di cui al successivi motivi.

8. Con il terzo motivo, correlato al precedente, si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Si sostiene che i giudici di appello, al pari del Tribunale, avevano così motivato il giudizio di inattendibilità del richiedente asilo: a) lo zio non ha concretizzato le minacce, pur avendone avuto la possibilità durante un breve rientro in famiglia narrato dal richiedente; b) poichè il popolo (OMISSIS) è a maggioranza mussulmana, non è possibile che il ricorrente non abbia trovato il “conforto” di altri; c) non è verosimile che non abbia richiesto ausilio alla polizia. Ci si duole che la Corte di appello non abbia preso in esame le censure che su tali argomenti erano stati svolti nell’atto di appello, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e omettendo di motivare su questioni decisive per la causa ex art. 360 c.p.c., n. 5.

9. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., poichè i rapporti delle COI menzionati nella sentenza impugnata contenevano solo enunciazioni programmatiche, confermando all’opposto l’esistenza di una complessa fase post-dittatura e l’esistenza di una “minaccia della regione”. Si rappresenta che da altre fonti risultava, invece, la permanenza di una allarmante problematica in concreto, che depone per l’attuale volubilità nell’area.

10.Con il quinto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) e omessa motivazione di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). Ci si duole che, quanto alla integrazione in Italia, la Corte di appello non abbia menzionato le altre circostanze allegate e precisamente gli eventi traumatici occorsi in Libia (sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza privata e lesioni personali), la giovane età all’epoca dell’approdo in Italia e l’inefficacia della polizia (OMISSIS), come documentato dal report allegato.

11. Il ricorso è infondato.

12. In ordine ai primi motivi, va osservato quanto segue.

13. La ratio decidendi su cui la sentenza si fonda non è limitata al rilievo di non credibilità del racconto dell’interessato. La sentenza ha ampiamente motivato, citando le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento, circa l’inesistenza di rischi di danno grave in caso di rientro nel paese di origine del richiedente. Si tratta di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Il motivo tende ad ottenere un nuovo giudizio di merito attraverso la richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio.

14. Per altro verso, il ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere questa motivato in ordine ad un motivo di appello e prospetta al contempo il mancato esame di fatti che si deducono essere decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 6835 del 2017; conf. Cass. 23930 del 2017).

15. Anche la denuncia di omessa audizione dell’interessato è inammissibile, alla luce del principio secondo cui nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003 del 2018 e 14600 del 2019, nonchè Cass. 4544 del 2011). Si tratta anche in questo caso di una valutazione che compete al giudice di merito, da operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale.

16. Quanto alle fonti informative utilizzate per valutare la situazione esistente in (OMISSIS), la Corte di appello ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. n. 13449 del 2019; v. pure 13897 del 2019). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020).

17. Nel caso in esame, il motivo di ricorso mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito. Si sostiene che dalle fonti esaminare risulterebbero solo intenti programmatici attraverso gli impegni assunti dal nuovo regime governativo, ma non la prova dell’avvenuto “superamento del passato”. In tal modo, si censura l’apprezzamento che di tali fonti è stata fatta dal giudice di merito, ampiamente e logicamente argomentata in sentenza (da pag. 10 a pag. 13 sentenza). Anche tale censura si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

18. Il quinto motivo verte sulla omessa pronuncia in ordine alla censura svolta in appello avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria con riguardo agli eventi traumatici che il richiedente assume di avere subito durante il suo passaggio in Libia.

19. Il motivo è inammissibile.

20. Giova premettere che l’allegazione che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, è irrilevante ove non sia evidenziato dal richiedente asilo quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 2861 del 2018 e n. 31676 del 2018).

21.Ove la domanda prospetti un rischio persecutorio e di danno grave in caso di rimpatrio (v. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e-g), l’indagine va effettuata con riferimento al “paese di origine” che è “il paese o i paesi in cui il richiedente è cittadino”, mentre solo per gli apolidi va effettuata con riferimento al paese in cui egli “aveva precedentemente la dimora abituale” (dir. CE n. 83 del 2004, art. 2, lett. k; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. n). Una conferma della necessità di avere riguardo al “paese di origine” viene anche dalla dir. UE n. 115 del 2008 che prevede la possibilità del ritorno del richiedente nel “paese di transito” solo in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese (v. sent. cit.).

22.Anche sotto il profilo della protezione umanitaria, questa Corte ha chiarito che il fatto che in un paese di transito (nella specie, la Libia) si sia consumata una violazione dei diritti umani non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455 del 2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861, 13858 e 29875 del 2018, cit.).

23. Le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, ove potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), sempre in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096 del 2019; v. pure Cass. n. 10622 del 2020).

24.Ed infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso. In tale contesto, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 29875 del 2018 e n. 13096 del 2019) che il vissuto nel Paese di transito può rilevare ove abbia determinato nel richiedente una situazione di vulnerabilità per i traumi psichici subiti.

25. Nel caso in esame, il richiedente – che non prospetta un rischio persecutorio o di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. e) e g) ma una questione di vulnerabilità indotta dai traumi subiti durante il suo transito in Libia – lamenta il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), senza chiarire il nesso tra le sue allegazioni e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio in (OMISSIS), costituente la ragione giuridica posta a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

26. Giova ribadire che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459 del 2019, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in difformità da quanto ritenuto nella ordinanza di rimessione 11749/2019):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4. che era necessario dar seguito a quell’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. n. 11110 e n. 12082 del 2019) nonchè della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (v. pure, tra le tante successive, Cass. nn. 2563, 2964, 3776, 3780, 5584, 7599 7675, 7809, 8232, 8819, 8020 del 2020).

27. Nel caso in esame, la Corte di appello – contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso per cassazione – non ha omesso di compiere la valutazione comparativa indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, ma ha escluso a sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale dello straniero derivante dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili.

28. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

29. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

30. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che l’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater T.U.S.G., “…. è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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