Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26148 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 16/10/2019), n.26148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4464 del ruolo generale dell’anno 2017

proposto da:

Hera Comm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dagli Avv.ti Francesca Balzani e Michele Angelo Lupoi, elettivamente

domiciliata in Roma, via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio

dell’Avv. Gregorio Troilo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, n. 1912/12/2016, depositata in data

11 luglio 2016;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso principale ed l’accoglimento di quello

incidentale;

udito per la società l’Avv. Francesca Balzani e per l’Agenzia delle

dogane l’Avv. dello Stato Francesca Subrani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato a Hera Comm s.r.l. un avviso di pagamento con il quale veniva accertata l’indebita applicazione dell’aliquota agevolata per usi industriali, prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 3, in luogo di quella ordinaria prevista per usi civili, alla fornitura di gas destinato all’impianto di cogenerazione gestito dalla società Geetit s.r.l.; l’Agenzia delle dogane aveva altresì notificato un atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni per l’omesso versamento dell’accisa; avverso i suddetti atti impositivi Hera Comm s.r.l. aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Bologna, nei separati giudizi, aveva accolto entrambi i ricorsi; avverso le decisioni del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto separati appelli.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, previa riunione dei giudizi, ha accolto il motivo di appello relativo alla illegittimità dell’avviso di pagamento ed ha rigettato quello relativo all’atto di contestazione e irrogazione della sanzione.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto, per quanto di interesse, che: con riferimento alla questione della legittimità della pretesa, la fornitura del gas, destinata all’impianto di cogenerazione della società Geetit s.r.l., non poteva, ex sè, rientrare in quelle normalmente ricomprese fra quelle industriali, in quanto, ai fini dell’applicazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 3, era necessario che il soggetto interessato, per potere beneficiare della tariffa agevolata, richiedesse e dimostrasse la sussistenza dei presupposti per l’ammissione, sicchè non poteva trovare applicazione per il periodo anteriore alla data di presentazione della domanda; con riferimento alla sanzione, in particolare alla possibilità per la contribuente di avvalersi della facoltà di definizione agevolata, non poteva trovare applicazione la previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, in quanto non sussisteva, nella vicenda in esame, un comportamento omissivo di pagamento del tributo, ma una questione di errata qualificazione della applicabilità o meno della tariffa agevolata.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso principale Hera Comm s.r.l. affidato a due motivi di censura e ricorso incidentale l’Agenzia delle dogane, affidato a un unico motivo di censura.

Hera Comm s.r.l. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sui motivi di ricorso principale

1. Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in particolare lamenta che il giudice del gravame ha omesso di considerare che: il gas ceduto alla società Geetit s.r.l. veniva successivamente impiegato non per usi civili, ma per impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fine di lucro dalla società cooperativa So.Ge.Se, per il funzionamento della piscina comunale sita in Bologna, rientrando, quindi, nell’ambito di applicazione della previsione di cui al T.U. Accise, art. 26, comma 3,; anche con riferimento all’eventualità che nella fattispecie vi fosse stata l’interposizione di un soggetto (la Geetit s.r.l.) che svolgeva attività di cessione del gas naturale in favore di un terzo (la cooperativa So.Ge.Se.), la presenza di tale soggetto non incideva sulla natura dell’uso finale del prodotto, dovendosi quindi valutare se il consumatore finale aveva diritto, come nel caso di specie, all’aliquota prevista per l’uso industriale.

1.1. Il motivo è infondato.

Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia in esame.

Il giudice del gravame ha ritenuto che l’applicazione dell’aliquota industriale al gas metano è prevista nei casi elencati nel art. 26, comma 3, e deve essere vagliata dall’ufficio impositore.

Sebbene, dunque, nel percorso motivazionale, in particolare nel periodo precedente alla suddetta precisazione, aveva fatto riferimento alla cessione a terzi per usi civili, nella sentenza sono stati comunque valutati, in generale, i limiti di applicabilità della disciplina in esame avuto riguardo a tutte le ipotesi contenute nel citato D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 3, ivi compresa, quindi quella, valorizzata dalla ricorrente, della destinazione in favore di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro.

In questo quadro argomentativo, il giudice del gravame ha quindi ritenuto, ed è questo l’argomento centrale della considerazione svolta nella sentenza, che non può comunque applicarsi la tariffa per usi industriali quando il soggetto avente diritto alla relativa applicazione non ha fatto specifica domanda, profilo ritenuto rilevante in quanto non può il solo impianto di cogenerazione essere motivo di godimento dell’aliquota agevolata.

L’espressione utilizzata “appare evidente che la destinazione della fornitura di gas all’impianto di cogenerazione della società GEETIT non rientrava, ex sè, negli usi industriali agevolati ai fini delle accise”, trova la sua giustificazione, nel percorso motivazionale, proprio nella successiva considerazione, sopra evidenziata, della necessaria presentazione della domanda da parte del soggetto interessato al fine di ottenere l’applicazione della tariffa per usi industriali, sicchè il fatto evidenziato dalla ricorrente è stato preso in considerazione dal giudice del gravame, ma, proprio in considerazione della necessità della domanda quale presupposto per potere ottenere l’agevolazione, se ne è fatta derivare l’irrilevanza.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, per avere ritenuto che l’applicazione dell’aliquota dell’accisa relativa al gas naturale destinato agli usi industriali trova applicazione solo nell’ipotesi in cui sia stata proposta apposita richiesta da parte del soggetto fornitore e ne sia conseguito un accertamento circa la sussistenza dei requisiti.

2.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23518; Cass. Sez. U., 10 febbraio 2009, n. 5166) ha precisato che, quando si prospetta una questione di applicazione della tariffa per usi industriali, piuttosto che quella per usi civili, avendo essa ad oggetto l’ammissione ad un’agevolazione tributaria, il godimento del beneficio deve essere richiesto e dimostrato dal soggetto interessato e la verifica dei presupposti per l’ammissione deve essere operata dall’autorità competente, sicchè la decorrenza degli effetti dell’accoglimento della domanda non può essere collocata in un momento anteriore alla data della sua presentazione.

Tale principio era stato già in precedenza affermato (Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16612) e, in particolare, era stato precisato che incombe al fornitore stesso l’onere, nel distinto rapporto con l’amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva.

La pronuncia censurata, dunque, ha deciso sulla questione in linea con i suddetti principi, sicchè il motivo di ricorso in esame non può trovare accoglimento.

Sul motivo di ricorso incidentale

3. Con il motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, per avere ritenuto la nullità dell’atto sanzionatorio nonostante che la fattispecie fosse riconducibile alla previsione di cui al comma 3 del suddetto articolo, avendo parte contribuente omesso il versamento del tributo in esame.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia in esame.

Il giudice del gravame, invero, ha precisato che l’errata indicazione da parte dell’Agenzia della impossibilità di dare corso alla definizione agevolata inficia in nuce l’atto sanzionatorio decretandone la nullità.

In realtà, quindi, secondo il percorso motivazionale seguito, la ragione della nullità dell’atto sanzionatorio risiede nella circostanza che è stata omessa qualunque indicazione, nel contesto del suddetto atto, della facoltà di potere procedere alla definizione agevolata: cioè, in un vizio di forma dell’atto sanzionatorio (la mancata indicazione della facoltà in esame) che ne ha inficiato in toto (in nuce, secondo l’espressione utilizzata dal giudice del gravame) la validità complessiva.

Questo profilo, che ha costituito il punto centrale del passaggio motivazionale in esame, non è stato colto dal presente motivo di censura, che si è limitato a riportare, peraltro genericamente, il principio espresso da questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, profilo che, di per sè, non è conferente con la ragione della decisione, come sopra evidenziata.

Conclusioni

4. In conclusione, il primo e secondo motivo di ricorso principale sono infondati, il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso principale e inammissibilità di quello incidentale e compensazione delle spese di lite del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Diversamente deve dirsi per la controricorrente incidentale, stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, sicchè relativamente al ricorso incidentale non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., Sez.U, n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,2.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 16 ottobre 2019

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