Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26148 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30133-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro

tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C,

presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MENONI RENZO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

M.P., P.C., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/06/2007 R.G.N. 1332/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello del Ministero dell’istruzione (attualmente dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 85 del 2008) e conferma la decisione del Tribunale di Parma di accertamento del diritto della prof. S.M., invalida civile e vincitore di concorso riservato con inserimento nelle graduatorie permanenti della Provincia di Parma, all’immissione nei ruoli del personale docente con decorrenza dall’anno scolastico (OMISSIS), con le consequenziali statuizioni di condanna.

Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di cassazione, la sentenza giudica priva di fondamento la tesi dell’amministrazione secondo cui i titoli di precedenza dei disabili rilevavano all’interno di ciascuna fascia o scaglione di suddivisione delle graduatorie permanenti, suddivisione derivante dall’inserimento dei vincitori dell’ultimo concorso e l’aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, ivi già compresi, non potendo avvenire l’inserimento dei nuovi vincitori con il superamento o io scavalcamelo dei primi); ritiene, invece, che, nei caso di nuove assunzioni, l’amministrazione è obbligata all’assunzione di un soggetto invalido, ai sensi della L. n. 68 del 1999, non potendo tale obbligo essere eluso dalla semplice constatazione che nella fascia in corso di esaurimento non esistevano invalidi da collocare e che l’aspirante invalido, come nella specie, apparteneva ad una fascia inferiore.

Vi è ricorso del Ministero strutturato in unico motivo e controricorso della prof. S., illustrato da memoria. I contro interessati B.F. + due sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 3, 7 e 16, in relazione all’istituzione delle graduatorie permanenti di cui alla L. n. 124 del 1999, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 399 e 401 e del D.L. n. 255 del 2001, art. 1, convenite in L. n. 333 del 2001, nonchè degli artt. 1 e 4 preleggi in relazione all’applicazione del D.M. n. 123 del 2000 e D.M. n. 146 del 2000. Sì deduce che le nomine degli appartenenti alle categorie protette “rilevano all’interno di ciascun scaglione” di appartenenza, cosicchè le priorità ad essi garantite per legge non possono valere a discapito di aspiranti non riservatali appartenenti allo stesso scaglione. Ne consegue che nel caso di specie, se si fosse riconosciuta al prof. S. l’assunzione in ruolo, pur essendo la stessa inserito nella terza fascia, si sarebbe finito per attribuirle il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti docenti di seconda fascia con loro pregiudizio in relazione alla ammissione in ruolo.

1. La questione è stata decisa dalle Sezioni unite della Corte, che non ha condiviso un precedente contrario della Sezione lavoro (sent.

29 dicembre 2006, n. 27600), con la sentenza 22 febbraio 2007, n. 4110, decisione confermata anche dalla sentenza 11 settembre 2007, n. 19030. La motivazione delle menzionate sentenza sorregge anche la decisione di questa controversia.

2. Come è stato osservato in dottrina, la L. 12 marzo 1998, n. 68, – la cui emanazione ha seguito le numerose critiche mosse da più parti alla normativa sulle assunzioni obbligatorie dettata dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, – determina nella tutela degli invalidi un salto di qualità in ragione del passaggio da un sistema – che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica – ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse. In tale ottica è stato anche rimarcato che la più recente normativa merita apprezzamento per una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell’invalido, pur nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi; il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati – con la perdita da parte dei primi di quello che è stato visto come il privilegio (accordato dalla L. n. 482 del 1968, art. 12) di subordinare l’assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico – e, dall’altro, da un riallineamento dei parametri delle quote: di riserva a quelli fissati dagli altri paesi europei.

3. Una corretta lettura della L. n. 68 del 1999, art. 3, non può, dunque, che comportare il riconoscimento della piena fondatezza delle domande del prof. S., sussistendo nella fattispecie in esame un obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all’invalido; obbligo che non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che nel caso di specie non si confliggeva ne1 con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), nè con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia superiore a quella in cui era collocato la prof. S., persone appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi. Alla stregua delle considerazioni svolte in ordine alla portata della più volte citata L. n. 68 del 1999, art. 3, può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.

4. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza, anche dal contenuto dalla L. n. 68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni”.

Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l’occupazione di posti comportanti l’esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all’art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); e, dall’altro, ad ulteriore dimostrazione dell’assoluta vincolatività dell’assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l’art. 38 Cost., una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Corollario delle argomentazioni sinora svolte è, infine, l’affermazione che mentre l’Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti “riservatati o non” da una successiva graduatoria prima dell’esaurimento di quella precedente della “stessa specie”, è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall’apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti. Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perchè legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell’ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

5. Le conclusioni cui si è pervenuti trovano ulteriore conforto nel reticolato di numerose disposizioni della L. n. 68 del 1998. Dette disposizioni, invero, mostrano sotto diversi versanti un rafforzamento in chiave garantistica della tutela apprestata (sia nell’area pubblica che in quella privata) per gli appartenenti alle categorie protette, come è significativamente dimostrato, ad esempio, per quanto attiene al recesso, dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ovvero al licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, dal fatto che tali atti risultano annullabili, perchè affetti da illegittimità, qualora all’esito della vicenda estintiva il numero dei rimanenti disabili sia inferiore alla quota di riserva.

Diversamente dall’attuale regolamentazione la L. 25 marzo 1983, n. 79, ammetteva, in tali casi, di scendere al di sotto della quota riservata, sicchè risulta innegabile che il legislatore del 1999 – come a più riprese è stato in questa sede ribadito – abbia maggiormente privilegiato l’interesse del disabile su quello del datore di lavoro abbandonando l’ottica della vecchia normativa, favorevole a riconoscere maggiori spazi alla libertà decisionale del datore di lavoro, in ragione delle esigenze di un pronto recupero della produttività aziendale; nè può il datore di lavoro pubblico attraverso circolari o altri provvedimenti denegare un diritto che, per la sua natura e per l’interesse ad esso sotteso, non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie.

6. Nello stesso senso si sono pronunciate le sentenza di questa Corte n. 23112 del 09/09/2008 e da ultimo la sentenza n. 7889 del 06/04/2011.

Il ricorrente Ministero, in ragione della sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione della parte costituita, liquidate le prime in Euro 30,00 e i secondi in Euro 2000, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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