Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26147 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/09/2021), n.26147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35304-2018 proposto da:

F.G., L.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

ANTONELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato BECHINI LUCA;

– ricorrenti –

contro

D.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1802/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

L.M. e F.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 13 settembre 2018, n. 1802 che, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato i ricorrenti in solido a pagare la somma di Euro 38.575,69 all’avvocato Di Peri per l’attività professionale svolta in loro favore.

L’intimato avvocato D.P.G. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 3, comma 2, per emissione di unica notula, pur in presenza di prestazione professionale che ha comportato l’esame di situazioni particolari dei diversi interessati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile: la questione sollevata risulta infatti essere posta per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d’altro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa”).

b) Il secondo motivo lamenta “violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, comma 2, per ingiustificata applicazione nella specie dell’aumento per particolare complessità in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, nel sottolineare che l’attività svolta in loro favore dall’avvocato De Peri sarebbe stata limitata rispetto a quella svolta in favore di F.G., non considerano che sono stati condannati in solido al pagamento dei compensi per l’attività svolta dall’avvocato in favore di tutti gli assistiti.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto in punto spese non essendosi l’intimato difeso nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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