Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26147 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28956-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 784/01/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 06/05/2013 e depositata il

14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 6 maggio 2013 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza n. 346/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IRPEF ed altro 2000. La CTR osservava in particolare che l’istanza di rimborso doveva considerarsi tempestiva, fissando il dies a quo di decorrenza del relativo termine decadenziale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, al 29 dicembre 2008, data della Circolare dell’Agenzia delle entrate con la quale si è preso atto della ordinanza della Corte UE fondante il diritto di credito in questione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, poichè erroneamente la CTR toscana ha fissato la decorrenza del termine decadenziale previsto dalla prima disposizione legislativa per la proposizione delle istanze di rimborso come anzidetto.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che a termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442).

La sentenza impugnata contrasta pienamente con tale principio di diritto, quindi, in accoglimento del ricorso, va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso del contribuente va rigettato.

Stante il recente consolidamento giurisprudenziale risulta equo compensare integralmente le spese del processo anche di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese del processo anche di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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