Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26146 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 26146 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

ORD INANZ.A INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12883-2009 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio deglde, avvocati TARANTINO
CRISTOFARO e ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2942

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo

Data pubblicazione: 21/11/2013

studio

dell’avvocato

PAOLO

TARTAGLIA,

che

la

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile
in atti;

resistente con procura

avverso la sentenza n. 699/2008 della CORTE D’APPELLO C46i4W

r.g.n. 157/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l’Avvocato MAGNANTI CLAUDIO per delega TARTAGLIA
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 18/12/2008

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Premesso che l’Inail ha appellato la sentenza n. 123/08 del Tribunale di
Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 6.5.2008, che ha
respinto la sua domanda di regresso nei confronti dell’Enel, per essere l’Istituto
decaduto dalla azione per essere spirato il termine triennale di decadenza di cui
all’art. 112, quinto comma, del t.u. n. 1124 del 1965;

dalla richiesta del risarcimento o dal momento in cui poteva essere esercitata l’azione
di regresso;
che invece il termine triennale di decadenza decorreva dal momento della
prescrizione del reato, ove (come nel caso di specie) la azione penale non era stata
esercitata;
che la società appellata, nel costituirsi in giudizio, evidenziava che nel marzo
2000 era stata fatta dall’Istituto la prima ed unica richiesta stragiudiziale e che
nessuna azione penale era stata iniziata sicché correttamente il Tribunale aveva
applicato la tesi, maggioritaria giurisprudenza, che fa decorrere il dies a quo dalla
richiesta di pagamento dell’istituto;
che la Corte d’appello di Cagliari con sentenza n. 699 del 3.12.2008 ha
respinto l’appello condannando l’appellante alla rifusione, in favore dell’appellato,
delle spese del giudizio di impugnazione.
che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Istituto con un unico
motivo;
che la parte intimata ha solo depositato procura;
che l’Istituto ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’ accoglimento
del ricorso ed in subordine chiedendo che la questione dell’interpretazione dell’art.
112, quinto comma, del t.u. n. 1124 del 1965 sia rimessa alle Sezioni Unite
sussistendo sul punto un contrasto di giurisprudenza.
Rilevato che il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’istituto
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 112 d.p.r. n.
1124 del 1965 nonché dell’art. 2947 c.c.;
che in particolare l’Istituto ricorrente sostiene che in base al combinato
disposto dell’art. 112, quinto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 2947 c.c. il
termine triennale di decadenza per esperire l’azione di regresso decorre dal giorno in

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ud. 3 ottobre 2013

che ha osservato che è errata la tesi che fa decorrere il termine di decadenza

cui il reato presupposto si estingue per prescrizione (richiama in particolare la
giurisprudenza di legittimità: Cass. 21 gennaio 2004 n. 968);
che il terzo ed il quinto comma dell’art. 112 d.P.R. n. 1124/65 prevedono
rispettivamente che le azioni spettanti all’Istituto assicuratore, in forza del presente
titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate
indipendentemente dall’azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11, e
quindi salvo il caso di azione di regresso; e che il giudizio civile di cui all’art. 11,

trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per
le cause indicate nello stesso articolo e che l’azione di regresso di cui all’art. 11 si
prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale
è divenuta irrevocabile;
che sulla questione del dies a quo del suddetto termine decadenziale
nell’ipotesi in cui non sia intervenuta né una sentenza di condanna, né una di
proscioglimento questa Corte ha espresso diversi orientamenti;
che Cass., sez. lav., 18 agosto 2000, n. 10950, ha ritenuto che tale dies a quo
decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia
stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l’istituto ha richiesto il
risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione;
che Cass., sez. lav., 21 gennaio 2004, n. 968, ha invece affermato che il
termine triennale di prescrizione dell’azione di regresso dell’Inail nei confronti del
datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale
a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della
cognizione dell’infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa
estintiva del reato, e non dalla data dell’infortunio, in quanto, fino a tale momento, è
sempre possibile la instaurazione del processo penale;
che la stessa pronuncia ha precisato che non rileva in contrario la circostanza
che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia
venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale
rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell’Inail, dal
combinato disposto degli art. 10, 11, 111 e 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 è ricavabile un
sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di
specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per
effetto del quale l’Inail non può esercitare l’azione di regresso prima del passaggio in
giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell’escusso,
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ud. 3 ottobre 2013

avente ad oggetto appunto l’azione di regresso dell’Istituto, non può istituirsi dopo

ovvero prima dell’estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge
penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al p.m.;
che parimenti Cass., sez. lav., 18 maggio 2007, n. 11625 (non massimata) ha
ribadito che «il termine triennale di prescrizione (da qualificarsi più correttamente
come decadenza) dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di
lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico
del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della

estintiva del reato, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la
instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a
seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno
il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello
civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell’INAIL, dal combinato disposto
del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112, e dagli interventi della Corte
costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale
che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice
di procedura penale, per effetto del quale l’INAIL non può esercitare l’azione di
regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o
di condanna dell’escusso, ovvero prima dell’estinzione del reato per una delle varie
ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai
pervenuta al pubblico ministero».
che invece — secondo un più recente orientamento (Cass., sez. lav., 3 marzo
2011, n. 5134; 11 marzo 2011, n. 5879) – l’azione di regresso dell’Inail nei confronti
del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’art. 112
del d.p.r. n. 1124 del 1965, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale,
decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, il quale
costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo,
dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’istituto fa valere in giudizio un
proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa
dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno
civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo,
di recuperare quanto corrisposto al danneggiato;
che un’ulteriore puntualizzazione viene fatta in giurisprudenza nel caso in cui,
pur mancando una sentenza di proscioglimento, ci sia però un decreto di
archiviazione; cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2012, n. 1061, che ha affermato che
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ud. 3 ottobre 2013

cognizione dell’infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa

l’azione di regresso esperibile dall’Inail contro il datore di lavoro, civilmente
responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista l’art. 112 d.p.r.
n. 1124/1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile
d’interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale
di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fattoreato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase
precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione

nei confronti della medesima persona; ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi
dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle
relative date di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata
dal giudice;
che la fattispecie dell’archiviazione (ipotesi in cui il dies a quo del termine di
decadenza ex art. 112, quinto comma, prima parte decorrerebbe dalla data della sua
emissione) è assai simile a quella in cui non sussista neppure il provvedimento di
archiviazione, né tanto meno una sentenza di proscioglimento (ipotesi in cui dies a
quo suddetto decorrerebbe — secondo l’indirizzo giurisprudenziale più recente — dalla
data del pagamento dell’indennizzo);
che il nesso, previsto dal terzo comma dell’art. 112 cit., tra azione di regresso
e processo penale, il quale può in tesi iniziare fino alla maturazione della
prescrizione del reato, appare confermato dall’art. 61d.lgs. n. 81 del 2008 che, con
una norma a carattere speciale, consente all’Istituto di esercitare l’azione di regresso
nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile;
che nel caso poi in cui sia invece intervenuta una sentenza di condanna
un’ulteriore puntualizzazione è fatta da Cass., sez. lav., 29 novembre 2012, n. 21269,
che ha affermato che l’ultimo inciso del 5 0 comma dell’art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965
n. 1124, nello stabilire che l’azione di regresso dell’Inail si prescrive in ogni caso nel
termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile,
richiama esplicitamente l’azione di regresso di cui all’art. 11 stesso t.u. che, a sua
volta, prevede che il diritto di regresso può essere esercitato dall’istituto assicuratore
per le somme pagate a titolo di indennità e di spese accessorie contro le persone
civilmente responsabili; ne deriva che il presupposto per l’esercizio dell’azione di
regresso è rappresentato dall’avvenuto pagamento di somme di denaro e non
certamente dall’esistenza di un debito assicurativo ancora insoluto nei confronti
dell’assicurato o dei suoi superstiti, con l’ulteriore conseguenza che il termine di
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ud. 3 ottobre 2013

fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale

prescrizione del diritto di regresso inizia a decorrere solo dalla data di pagamento
dell’indennizzo da parte dell’Inail e non dalla data precedente in cui la sentenza
penale diviene irrevocabile;
che sulla natura di decadenza o di prescrizione del termine di tre anni di cui
alla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965, nel caso
di mancato accertamento da parte del giudice penale del fatto reato sono intervenute,
in passato, le Sezioni unite (Cass., sez. un., 16 aprile 1997, n. 3288) che,

di regresso di cui all’art. 11 (cioè riferito ad entrambe le ipotesi ivi previste: a) in
regresso contro le persone civilmente responsabili; b) in regresso contro
l’infortunato) non può istituirsi se sono decorsi tre anni dalla sentenza penale di non
doversi procedere (quinto comma, prima parte), termine questo che è di decadenza,
perché riguarda l’azione di accertamento della responsabilità;
che — secondo la citata pronuncia – la differenza di regime (decadenza e
prescrizione) tra effetti successivi alla sentenza istruttoria di non doversi procedere, e
sentenza penale dibattimentale, ha la sua origine – storicamente riferibile a quando
esisteva la pregiudizialità penale – nel fatto che nel primo caso era mancato ogni
accertamento in ordine alla responsabilità e, pertanto occorreva per così dire
stringere i tempi, ed imporre un termine di decadenza per arrivare all’accertamento
dei responsabili. Nel caso di sentenza dibattimentale (c. 5°, seconda parte), invece,
l’accertamento in ordine alla genesi del fatto lesivo già c’era stato, per cui si trattava
di stabilire se si intendesse promuovere l’azione di regresso e se questa fosse fondata
nei confronti dei responsabili civili; pertanto l’azione di regresso di cui all’art. 11 si
prescrive in ogni caso nel termine di tre anni;
che — hanno concluso le Sezioni Unite – l’ultimo comma della 112 del d.p.r.
30 giugno 1965 n. 1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma,
due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali
la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte
del giudice penale, e la seconda, invece, dall’esistenza di tale accertamento con
sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei
suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l’azione di regresso
dell’Inail soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell’ultimo comma
dell’art. 112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di
interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id
est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi
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ud. 3 ottobre 2013

componendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato che l’azione

dell’ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che
decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna;
che in ordine alla questione dell’esatta individuazione del dies a quo del
termine (di decadenza) di cui alla prima parte del quinto comma dell’art. 112 cit. per
l’esercizio dell’azione di regresso dell’Istituto appare sussistere un contrasto di
giurisprudenza;
che peraltro i termini in cui si pone il contrasto di giurisprudenza

legislatore né come di decadenza né come di prescrizione nel caso, quale quello qui
in esame, di assenza di ogni iniziativa penale – dovesse essere inteso in realtà come
di prescrizione, così come ha fatto Cass., sez. lav, 3 ottobre 2007, n. 20736, la quale
ha osservato doversi considerare ogni termine di diritto sostanziale, nel dubbio, in
senso più favorevole al soggetto onerato; sicché, ove così qualificato, il termine
potrebbe essere interrotto anche con atto extragiudiziale.
PER QUESTI MOTIVI
ordina trasmettersi gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione per
l’eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite civili.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
Il Presidente

cambierebbero ove il termine in questione — che testualmente non è qualificato dal

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