Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26146 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22397/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GIANT ITALIA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 175/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 14/10/2013 e depositata il

04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 14 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da Giant Italia srl avverso la sentenza n. 2/6/12 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva respinto il ricorso della società contribuente contro l’atto di contestazione per IVA 2009. In particolare la CTR rilevava che, pur inapplicabile il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sanzionare un contribuente che comunque aveva pagato il proprio debito tributario non appena avviata la procedura di verifica fiscale e prima di conoscerne l’esito.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Il ricorso si palesa fondato.

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, rilevandone l’inapplicabilità, posto che il pagamento dell’imposta è stato successivo al riscontro da parte del proprio ufficio locale della tardività di alcuni versamenti dell’IVA nell’anno 2009 (Euro 285.497,09), da cui l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli importi non versati tempestivamente.

All’evidenza dunque non ricorrevano nel caso di specie i presupposti di applicabilità delle mitigazioni sanzionatorie previste da detta disposizione legislativa, nel caso appunto del c.d. “ravvedimento operoso”, così come del resto la stessa CTR ha rilevato.

Il giudice di appello ha dunque falsamente applicato la previsione norma de qua sussumendovi una fattispecie concreta che non vi poteva rientrare. Nè può considerarsi che il riferimento al “principio di uguaglianza” ne configuri una interpretazione “costituzionalmente orientata”, non essendone nemmeno delineati i contenuti argomentativi minimi e risultando perciò la statuizione il frutto di una volizione pretoria priva di fondamento.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, dando atto che l’intimata non si è difesa e che questa Corte ha già precedentemente deciso in modo omologo (Sez. 6-5, ordinanza n. 22781/2010).

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso della contribuente deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di merito vanno equitativamente compensate, quelle del presente giudizio tassate secondo generale principio di soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’intimata a rifondere alla ricorrente quelle del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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