Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26146 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 304-2020 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUIGI VOSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 432/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/07/2019 R.G.N. 701/2018;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 432/2019 del 25 luglio 2019, ha respinto l’appello proposto da E.S. avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c. dal Tribunale di Perugia, che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, della protezione umanitaria.

2. L’appellante, cittadino nigeriano, aveva riferito che, nel corso di un incidente stradale aveva investito un bambino, poi deceduto a causa delle lesioni riportate nell’incidente stesso; che non aveva subito alcun processo, in quanto si era offerto di corrispondere un risarcimento in denaro, che poi non era stato in grado di pagare; che, a seguito di ciò, aveva ricevuto minacce ed era stata incendiata la casa dei suoi genitori, per cui si era determinato a fuggire; che aveva raggiunto la Libia, dove si era imbarcato per l’Italia.

3. Ad avviso della Corte di appello, il richiedente aveva reso dichiarazioni molto generiche, senza alcun accenno alla situazione esistente nel paese di origine e soprattutto senza alcun riferimento ai possibili riflessi di detta situazione sulla sua persona; infatti, pur avendo riferito di alcune agitazioni esistenti all’epoca nell’est della Nigeria, non aveva mai collegato questa situazione sociopolitica alla sua persona. Dalla narrazione risultava che vi era stato l’intervento della polizia, la quale aveva comunque favorito l’ E. evitandogli il processo, previo risarcimento dei danni ai congiunti della vittima. La circostanza delle minacce ricevute non era stata minimamente provata. Non era credibile che, a seguito del presunto incendio della casa dei genitori, l’appellante fosse fuggito senza neppure interessarsi della sorte dei suoi familiari. Al di là di tali considerazioni, riguardanti soprattutto l’aspetto della credibilità, tutta la vicenda risaliva (OMISSIS) per cui una qualsiasi minaccia avrebbe perso qualsiasi consistenza.

4. Tanto premesso, la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 anche in relazione all’ipotesi di cui alla lett. c), non essendo ravvisabile l’esistenza in Nigeria di un conflitto armato interno o internazionale dal quale possa derivare una violenza indiscriminata. Ha osservato che, dagli approfondimenti effettuati tramite la consultazione dei vari siti specializzati, l’area di provenienza dell’appellante non era interessata da conflitti.

5. Infine, quanto alla protezione umanitaria, la Corte di appello ha escluso che ricorresse una particolare condizione di vulnerabilità, “dal momento che il ricorrente non ha mai parlato di vicende particolarmente drammatiche”.

6. Per la cassazione di tale sentenza E.S. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato nota di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

7. Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

8. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 della direttiva “procedure” 2013/32 UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per violazione del dovere di cooperazione gravante sul giudice nell’acquisizione della prova.

Si deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni sulla condotta delle forze di polizia nigeriane e del sistema di vendette private onde verificare se i riferiti timori di persecuzione e di rischio di subire un grave danno fossero fondati, in quanto il pericolo descritto dal ricorrente, ossia la minaccia di morte derivante dall’impossibilità di operare un risarcimento in denaro, avrebbe dovuto essere considerato nel contesto della condizione specifica del paese di provenienza.

9. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 7 e art. 14, lett. b) poichè, in mancanza di un’indagine officiosa rispetto all’impunità delle vendette private in Nigeria, non è stato verificato se la fuga del ricorrente dal suo Paese fosse ascrivibile alla necessità di sottrarsi alla violenza dei familiari della vittima dell’incidente stradale, in relazione all’ipotesi di danno grave alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Si deduce, inoltre, che non era stato adeguatamente indagato in ordine ai presupposti di cui all’art. 14 cit., lett. c avendo la sentenza impugnata escluso l’esistenza dei conflitti armati nell’area orientale della (OMISSIS), senza indagare se le autorità (OMISSIS) fossero effettivamente in grado di offrire un’adeguata protezione al ricorrente in relazione alle minacce riferibili alla sua vicenda privata.

10. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, atteso che la domanda di protezione umanitaria non può essere rigettata quale mero effetto del rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici di tale domanda subordinata e non limitarsi alla laconica affermazione secondo cui il ricorrente non aveva “parlato di vicende particolarmente drammatiche”, omettendo di verificare il collegamento tra la situazione soggettiva e la condizione generale del paese, nonchè l’integrazione sociale del richiedente asilo.

Si rappresenta che il ricorrente E. aveva dimostrato, con allegazione specifica, di avere conseguito diversi titoli e abilitazioni professionali e di avere prestato attività lavorativa presso aziende del territorio dello Stato italiano, dove vive ormai dal (OMISSIS), dimostrando di aver raggiunto un buon grado di integrazione sociale, che, valutata in rapporto alla condizione del Paese di origine e alle ragioni che lo avevano spinto all’espatrio, avrebbero dovuto condurre ad un’analisi compiuta nei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

11. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

12.Occorre premettere che questo Collegio condivide l’orientamento recentemente espresso da questa Corte in difformità dal principio secondo il quale le dichiarazioni del richiedente asilo giudicate inattendibili non consentirebbero, comunque, un approfondimento istruttorio officioso. Si è affermato (Cass. n. 8819 del 2020 e n. 2954 del 2020, nonchè Cass. n. 3016 del 2019; v. pure Cass. v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 10286 del 2020) che il suddetto principio “vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – e ciò qualora, va ulteriormente specificato, la mancanza di tali presupposti emerga ex actis. Di converso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” (in tal senso, Cass. n. 8819 del 2020 e n. 2954 del 2020, in motivazione).

13.Pertanto, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) mentre non può essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. 10286 del 2020 cit.).

14.Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Nulla è dedotto nell’impugnativa per specificamente contrastare l’affermazione contenuta in sentenza circa l’assenza di elementi individualizzanti e specifici atti a delineare, in una prospettiva concreta, il pericolo del richiedente di subire alcuno dei danni gravi contemplati dalla norma di riferimento (condanna a morte o esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante), essendo insufficiente, ai fini del riconoscimento della detta forma di protezione, di un generico ed indifferenziato richiamo alla situazione della (OMISSIS).

15.Come evidenziato nella sentenza impugnata, e non validamente contrastato nel ricorso per cassazione, alla luce della stessa narrazione dei fatti fornita dal richiedente, le autorità pubbliche locali avevano favorito l’ E. evitandogli un processo previo pagamento di un risarcimento dei danni ai congiunti della vittima. Ne consegue che l’assunto della mancata indagine da parte del giudice di merito circa la non adeguata tutela offerta dagli organi pubblici non è ancorata ad allegazioni specifiche relative alla vicenda personale del richiedente.

16. Quanto al timore di ritorsioni da parte dei familiari della vittima a causa del mancato pagamento del risarcimento, la Corte di appello ha rilevato sia la genericità delle allegazioni, sia comunque la scarsa credibilità intrinseca della narrazione, per tutti i motivi evidenziati nella motivazione della sentenza impugnata. Il giudizio è immune da vizi giuridici, per quanto sopra rilevato.

17.Va aggiunto che, come affermato dal costante orientamento di questa Corte, nei giudizi aventi ad oggetto la protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass. n. 26921 del 2017, conf. Cass. n. 26969 del 2018).

18. Il ricorso per cassazione ora all’esame non investe la valutazione operata dal giudice di merito sulla scarsa credibilità, in relazione all’applicazione dei parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

19.In relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso, va osservato che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 2018; conf. Cass. n. 9090 e n. 18306 del 2019).

20. La valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi, avendo la Corte di appello escluso, sulla scorta delle fonti informative consultate, che la regione di provenienza del ricorrente fosse interessata da situazioni di conflitto connotate dai caratteri sopra indicati.

21. Il terzo motivo, concernente la protezione umanitaria, merita accoglimento.

22.Occorre premette che tale istituto è stato interessato dal recente intervento modificativo di cui al D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018. Al riguardo, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno innanzitutto chiarito che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

23.La protezione umanitaria, nella disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 23604 del 2017, conf. Cass. 14005 del 2018; v. pure Cass. n. 13079 del 2019, n. 8571 del 1 2020).

24., ossia in una situazione di rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali.

25.Le Sezioni Unite, invero, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia n. 4455 del 2018 di questa Corte, ed in difformità da quanto ritenuto nella ordinanza di rimessione n. 11749 del 2019):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4. che era necessario dar seguito a quell’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. n. 11110 e n. 12082 del 2019) nonchè della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

26. In linea con tale insegnamento si pone anche questo Collegio, come peraltro già avvenuto con altre successive pronunce di questa Corte: v, tra le altre, Cass. nn. 2563, 2964, 3776, 3780, 5584, 7599 7675, 7809, 8232, 8819, 8020 del 2020.

27.D’altra parte, il giudizio sulla credibilità non esclude l’esame degli ulteriori profili “esterni” alla vicenda personale del richiedente asilo o che non siano inseparabilmente legati ad essa, poichè il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie dev’essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti (cfr. Cass. n. 28990 del 2018).

28.Va poi osservato che, seppure il livello di integrazione raggiunto in Italia non costituisca un dato valutabile isolatamente ed astrattamente, esso certamente concorre nel contesto di una valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine (cfr. Cass. S.U. n. 29459 del 2019 cit.).

29. Trattasi di valutazione rimessa al giudice di merito, cui compete tale raffronto con i dati disponibili al momento in cui è chiamato a decidere e dunque all’attualità.

30. Nel caso in esame, il giudice di merito ha totalmente omesso di svolgere il giudizio che gli era demandato, ossia di compiere la valutazione comparativa tra la situazione specificamente allegata dal ricorrente nel giudizio di merito e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio in (OMISSIS), giudizio che costituiva invece il nucleo della domanda di protezione umanitaria.

31. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenza va cassata con rinvio dovendo il giudice di merito, che si designa nella Corte di appello di Perugia in diversa composizione, svolgere un nuovo accertamento di fatto, attenendosi ai principi sopra esposti. E’ rimessa al giudice di rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

32. Infine, occorre dare atto che non ricorrono i presupposti dell’obbligo del versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ciò in considerazione dell’accoglimento del ricorso per cassazione, che esclude in radice la sussistenza dei presupposti dell’operatività di tale norma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il terzo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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