Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26145 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/09/2021), n.26145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19399-2018 proposto da:

G.A.P., D.P.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VIRGINIO JACOUCCI 8, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE MIRAGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE

SIERVO;

– ricorrenti –

contro

F.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 222/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

D.P.V. e G.A.P. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza 20 aprile 2018, n. 222, che ha accolto l’opposizione a due decreti ingiuntivi emessi in favore dei ricorrenti a causa della nullità dell’incarico professionale. I due decreti ingiuntivi erano stati emessi dal Tribunale di Lagonegro in favore dei geometri D.P.V. e G.A.P., quale pagamento dei compensi riguardanti la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato.

L’intimata F.M.L. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la “violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, artt. 16, lett. I) e m), della L. n. 1086 del 1971, artt. 1 e 4, nonché della L. n. 64 del 1974 e del R.D. n. 262 del 1942, art. 12”, per avere la Corte territoriale “erroneamente ritenuto che le opere progettate e dirette dai ricorrenti esulassero dalle loro competenze professionali e conseguentemente dichiarato la nullità del contratto concluso inter partes”.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, con accertamento in fatto insindacabile da parte di questa Corte di cassazione, ha ritenuto che il fabbricato da ristrutturare oggetto del contratto fosse composto da un piano terra e da un primo piano e che fossero stati effettuati, tra l’altro, lavori di rafforzamento delle fondazioni, di formazione di un cordolo di sottotetto in cemento armato e di sostituzione delle architravi e piattabande esistenti con altre in cemento armato. Avendo pertanto accertato che l’incarico di progettazione e direzione lavori comprendeva l’adozione, sia pur parziale, di strutture in cemento armato, il giudice d’appello ha correttamente concluso per la nullità del contratto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “i limiti posti dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. E’ pertanto esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o “evolutiva” di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – della L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2 e della L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale” (così Cass. 19292/2009, di recente ribadita da Cass. 29227/2019).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimata proposto difese nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA