Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26145 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 17/11/2020), n.26145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14143-2014 proposto da:

D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO IEZZI;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati TERESA OTTOLINI, e LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2014, R.G.N. 38/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 31 marzo 2014, la Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile il ricorso proposto da D.D.A. nei confronti dell’INAIL per la revocazione della decisione con la quale la stessa Corte d’Appello, in riforma della pronunzia resa in prime cure dal Tribunale di Chieti, aveva rigettato la domanda del D.D. volta a conseguire l’accertamento della natura di tecnopatia dell’acusia da cui era affetto e la condanna dell’INAIL al pagamento della relativa rendita;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in relazione alla circostanza per la quale Ennio Iezzi, cui il D.D. aveva conferito mandato per la propria difesa in giudizio, non risultava iscritto all’Albo degli Avvocati nè al Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il difetto in capo allo lezzi dello ius postulandi da data anteriore alla proposizione del ricorso e così l’inesistenza dell’atto rilevabile in ogni stasto e grado del processo ed insanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il D.D., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INAIL.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, imputa alla Corte territoriale di aver contravvenuto, in violazione degli stessi principi costituzionali, al proprio dovere di pronunziare sulla domanda avanzata in giudizio;

che, con il secondo motivo, il ricorrente ripropone la censura di cui sopra tesa ad imputare alla Corte territoriale un comportamento di denegata giustizia sotto il distinto profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3,4,22,25,28,32,101,111 e 113 Cost., art. 54 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 17 CEDU;

che il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando il D.D. aver anche in questa sede conferito mandato a Ennio lezzi, correttamente ritenuto, per le ragioni indicate nell’impugnata sentenza e rimaste immutate, privo di ius postulandi, cui, pertanto, consegue anche in questa sede l’inesistenza del proposto ricorso;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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