Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26145 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25514-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2007 R.G.N. 122/05 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega SALVATORE TRIFIRO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 3 ottobre 2006, confermava la pronuncia del locale Tribunale con cui venne dichiarata nulla, per genericità della causale, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e G.C., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, il 2 luglio 2002 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), nonchè del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e F.M. il 16 ottobre 1998 ex art. 8 del 26 novembre 1994, dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dalle date di assunzione, con condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni dal momento della sua costituzione in mora.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a nove motivi.

Resiste la G. con controricorso, mentre il F. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi la società Poste denuncia (con riferimento alla posizione F.) una contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere da una parte riconosciuto l’ampiezza della delega alle parti sociali in materia di assunzioni a termine contenuta nella L. n. 56 del 1987, e dall’altra ritenuto che le previsioni da esse stabilite fossero necessariamente soggette ad un limite temporale. Lamenta quindi al riguardo la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè la violazione degli accordi sindacali in materia, intervenuti dopo il c.c.n.l. 26 novembre 1994.

Ad illustrazione dei motivi formulava i prescritti quesiti di diritto.

2. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati.

La corte di merito non ha dubitato della facoltà delle parti sociali di prevedere liberamente nuove ipotesi di assunzione a termine in base all’ampia delega contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, ma ha ritenuto illegittimo il contratto a tempo determinato stipulato successivamente al 30 aprile 1998, e precisamente in data 14 aprile 1999.

Occorre al riguardo osservare che le assunzioni a termine sono state effettuate in base all’accordo 25 settembre 1997, integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell’ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si davano atto che, fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trovava nella situazione di cui al punto che precede (clausola “madre”, di cui sopra) dovendo affrontare di processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa.

Successivamente, l’accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16 gennaio 1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuati vo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998.

In data 27 aprile 1998 viene stipulato un Accordo modificativo dell’art. 14 c.c.n.l., comma 4 (si tratta del c.c.n.l. 26.11.1994), con il quale, oltre che estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l’Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l’accordo relativo al Part-time “Addendum all’art. c.c.n.l. 26 novembre 1994”, con il quale viene modificata l’originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603) che negando che le parti collettive, con l’accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.

In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo “attuativo” del 16 gennaio 1998, giacchè nulla ci sarebbe stato da “attuare” e nulla da “riconoscere” dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine “oltre” la data fissata.

Ne consegue l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso del F., oltre il 30 aprile 1998.

3. Con il quinto e sesto motivo la società denuncia (con riferimento alla posizione G.) la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che comunque risultavano dagli Accordi sindacali parimenti indicati in contratto, e che la società aveva tempestivamente chiesto di provare senza che la corte di merito desse ingresso alle richieste istruttorie.

Ad illustrazione dei motivi formulava i prescritti quesiti di diritto.

4. I motivi sono fondati.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033). Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), come avvenuto nel caso di specie.

Al riguardo l’odierna ricorrente non solo ha riportato ampi stralci del contenuto degli Accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, ma ne ha indicato l’esatta ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè la censura, oltre che ammissibile (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075), risulta anche fondata, avendo la corte territoriale omesso qualsivoglia esame al riguardo.

Risultando fondate le superiori censure, restano assorbite le altre.

7. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per l’ulteriore esame alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti del F., nulla disponendo in ordine alle relative spese, e lo accoglie nei confronti della G. limitatamente al quinto e sesto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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