Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26144 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17792-2019 proposto da:

D.J.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

MARINA 1, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

medesimo unitamente all’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

GIANNONE 27, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se

medesima unitamente all’avvocato GIOVANNI DE FRANCESCO;

– controricorrente –

contro

CE.BE.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 908/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 908 pubblicata il 27.2.2019 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da D.J.F. nei confronti di C.S. e di Ce.Be., avverso la sentenza n. 213/2017, pronunciata dalla medesima Corte territoriale;

2. deve premettersi che Ce.Be., sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale del lavoro di Roma, ha notificato alla ingiunta C.S. atto di precetto; quest’ultima ha proposto opposizione a precetto e in tale procedimento è intervenuto D.J. rappresentando di essere stato cessionario del credito vantato dal Ce. verso la C. e di avere poi, con risoluzione consensuale, rinunciato a tale cessione;

3. il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale del precetto e condannato la C. al pagamento delle spese processuali verso il Ce. e quest’ultimo al pagamento delle spese nei confronti del D.J.;

4. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza revocanda n. 213/2017, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato insussistente il diritto del Ce. di procedere a esecuzione forzata (in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo) nei confronti della C. ed ha condannato il Ce. e il D.J., in solido, al pagamento delle spese di lite;

5. con la sentenza n. 908/2019, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione del D.J. in quanto afferente non ad un errore di fatto bensì alla dedotta erronea qualificazione giuridica dell’intervento del predetto nel giudizio di opposizione al precetto come intervento “ad adiuvandum”; ha escluso che l’errore sull’entità del credito oggetto della iniziale cessione tra il Ce. e il D.J. (indicato nella sentenza come pari ad Euro 104.000,00 anzichè ad Euro 11.000,00) potesse avere avuto incidenza sulla decisione di condanna solidale dei predetti al pagamento delle spese processuali in favore della C., anche quanto all’ammontare delle spese liquidate;

6. avverso la sentenza n. 908/2019 D.J.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso C.S.;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e con apposita istanza, il d.J. ha chiesto che il procedimento fosse trasmesso al Presidente per la valutazione di riunione dello stesso con quello pendente dinanzi alla Sezione Lavoro di questa Corte, R.G. n. 11051/2019, di impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 213/2017 oggetto del giudizio di revocazione;

9. in ragione della esistenza di ragioni di connessione tra i due procedimenti, entrambi pendenti dinanzi a questa Corte (sul punto cfr. Cass. n. 16435 del 2016) e al fine di consentire la valutazione dell’istanza di riunione, si dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro per la valutazione sull’istanza di riunione col proc. R.G. n. 11051/2019 ivi pendente.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA