Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26143 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 27/09/2021), n.26143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 17644-2019 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA
SCHIAVETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ACI GLOBAL SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11352/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’avv. Maria Chiara Schiavetti, difensore di P.A. nel giudizio in contraddittorio con ACI GLOBAL s.p.a., conclusosi con sentenza n. 11352 del 2019, con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ACI GLOBAL s.p.a. e condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;
2. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato a P.A., in esecuzione dell’ordinanza di questa Corte n. 7608 del 2020;
3. la ACI GLOBAL s.p.a. non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. l’istanza di correzione del dedotto errore materiale è fondata atteso che nelle conclusioni rassegnate nel controricorso notificato in data 2.2.2017, e debitamente trascritte, era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore del difensore antistatario;
5. la sentenza n. 11352 del 2019 non ha provveduto sul punto e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
6. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. Un. 07/07/2010, n. 16037);
7. il ricorso può dunque essere accolto;
8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 11352/2019 integrandone il dispositivo con l’inserimento, in fine, dopo le parole “accessori di legge”, delle parole “da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Maria Chiara Schiavetti”;
ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale della sentenza sopra descritta.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021