Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26143 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 35158-2019 proposto da:

D.C., difensore di D.B., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 18931/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’avv. D.C., quale difensore di D.B. ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 18931 del 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 112 del 2016, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;

l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;

l’avv. D.C. ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

tuttavia, questa stessa Corte ha anche stabilito che concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016);

tale adempimento non risulta espletato in concreto in quanto, come dichiarato nella memoria difensiva, l’odierno ricorrente ha ricevuto notizia del decesso del proprio assistito (avvenuto ancor prima del deposito materiale del ricorso per correzione, come risulta dal certificato di morte allegato) solo successivamente, quando ormai mancava il tempo per accertare l’esistenza di eventuali eredi;

egli chiede, pertanto, a questa Corte la concessione di un congruo termine per la notifica dell’istanza di correzione agli eventuali eredi dell’assistito;

la Corte, accogliendo la richiesta del ricorrente, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando allo stesso il termine di centoventi giorni per notificare il ricorso di correzione agli eredi della parte di cui ha assunto le difese.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’avv. D.C. il termine di centoventi giorni per notificare il ricorso di correzione agli eredi della parte di cui ha assunto le difese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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