Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26142 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 27/09/2021), n.26142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31591-2019 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO EDILE SAP, in persona del legale rappresentante pro tempore

Sig. P.A. che agisce anche in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLO CENNA;

– controricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE;

– resistente –

P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado che, a seguito di riunione dei giudizi, aveva respinto l’opposizione proposta dal Consorzio Edile Sap avverso la cartella di pagamento con la quale Equitalia Nord s.p.a. aveva intimato il pagamento di somme a titolo di premi Inail omessi e relative sanzioni e avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi omessi, pretese entrambe nascenti dal medesimo verbale ispettivo che aveva ravvisato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con i lavoratori G.B., L.G. e L.D., accertava l’insussistenza dei crediti contributivi relativamente alle posizioni dei fratelli L.;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inail sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria;

il Consorzio resiste con controricorso, mentre l’Inps si costituisce con procedura in calce al ricorso notificato, la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo il ricorrente deduce violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), con conseguente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, rilevando che sin dal primo grado di giudizio e anche in sede di costituzione in appello aveva avanzato domanda subordinata relativa all’accertata sussistenza di rapporto di lavoro parasubordinato, pure assoggettato a tutela assicurativa INAIL, e, tuttavia, in nessuna parte della sentenza vi era un riferimento alla possibile esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti;

la censura è inammissibile poiché l’Inail non ha trascritto il contenuto della presunta domanda subordinata avanzata in primo grado, limitandosi a fare riferimento alle pag. 9 e 12 della memoria di costituzione in sede d’appello, le cui parti riportate nel ricorso per cassazione non consentono di evincere in che termini, secondo la prospettazione, fosse stato strutturato il presunto rapporto di natura parasubordinata, tanto più che nel verbale ispettivo si fa riferimento a una precisa ipotesi di fonte contributiva, costituita dal lavoro subordinato, in concreto ritenuta insussistente a seguito di verifica giudiziale;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza in favore della parte costituita, mentre nessun provvedimento deve essere adottato nei confronti dell’Inps, che non ha svolto attività difensiva;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Consorzio Edile Sap delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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