Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26141 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26141 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 7361-2011 proposto da:
DE ANGELIS FRANCESCO DNGFNC33D01C129A, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PELLEGRINI SERGIO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2734

contro

I.P.S.E.M.A. – ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE
MARITTIMO C.F. 97111500589;
– intimato –

Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso la sentenza n. 2829/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 16/06/2010, r.g.n. 3784/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, per l’inammissibilità
del ricorso.

udito l’Avvocato PELLEGRINI SERGIO;

R.G. n. 7361/11
Ud. 1 ott. 2013

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 16
giugno 2010, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva
accolto la domanda proposta da De Angelis Francesco nei confronti
dell’IPSEMA, condannando tale Istituto alla corresponsione di una
rendita pari al 18%, ha rigettato la domanda dell’assicurato,
ritenendo prescritta l’azione in quanto proposta oltre il termine
triennale previsto dall’art. 112 D.P.R. n. 1124/65.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal De
Angelis, il quale, denunziando violazione e falsa applicazione degli
artt. 421 e 291, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., ha chiesto che venga dichiarato improcedibile l’appello
proposto dall’IPSEMA, rilevando che questo non gli era stato mai
notificato né tanto meno era stato notificato ai suoi difensori.
Il ricorso è improcedibile.
All’udienza del 9 gennaio 2013 questa Corte ha disposto la
rinnovazione della notificazione del ricorso all’INAIL entro il
termine di 60 giorni, rilevando che successivamente alla pronuncia
della sentenza impugnata l’IPSEMA, con D.L. n. 78/10, convertito
con modificazioni nella L. n. 122/10, era stato soppresso, con
attribuzione all’INAIL delle relative funzioni.
Il ricorrente, come risulta dal biglietto di cancelleria in atti,
non ha provveduto, sino al 13 giugno 2013, al deposito del ricorso
con la rinnovazione della notifica né ciò è avvenuto
successivamente. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, posto
che, nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis cod. proc. civ., là dove
impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia

IN FATTO E IN DIRITTO

2

depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni
dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo
all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il
ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma deve essere, con

cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il
rinnovo della notificazione del ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez.
un. 11003/06, Cass. sez. un. 464/05; Cass. 13602/04).
Di alcun rilievo, al fine di escludere la sanzione di
improcedibilità, è l’asserzione fatta all’udienza di discussione dal
difensore del ricorrente di aver provveduto alla rinnovazione della
Asz..

notificazione (dfiricorso, poiché tale dichiarazione è rimasta priva di
dimostrazione.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,
non essenddrIPSEMA costituito.
P. Q . M .
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in data 1 ottobre 2013.

interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di

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