Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26141 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25273/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MOBILI & MOBILI SAS DI G.A.M. E C., in persona del

suo socio accomandatario e legale rappresentante,

G.A.M., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO FRANCESCON giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 559/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 13/02/2015, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Marco Francescon difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 13 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da D.G., G.A. e Mobili&Mobili sas avverso la avverso la sentenza n. 107/6/2014 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva respinto i loro ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2007/2010.

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Con l’unico motivo dedotto l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contrasto della pronuncia impugnata con plurime disposizioni legislative, che individua nella L. n. 212 del 2000, art. 10, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..

La censura è fondata.

Va ribadito che “In tema di accertamento tributario, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e legittima di per sè, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli” (tra le molte, v da ultimo Sez. 6-5, Ordinanza n. 14150 del 11/07/2016, Rv. 640561).

All’evidenza la sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto e non ha quindi applicato correttamente le disposizioni legislative evocate nel mezzo, in particolare quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dovendosi approfondire la questione dell’assolvimento della prova contraria richiesta alla società contribuente a fronte del rinvenimento della “contabilità non ufficiale” presso la fornitrice, con puntuale valutazione delle contro allegazioni fattuali della società contribuente stessa.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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