Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26141 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20095-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del LAZIO, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in (OMISSIS), microzona (OMISSIS), L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale, presso cui la parte contribuente si costituiva, dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta tramite un operatore privato (Nexive s.p.a.);

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1,2,3,4 e 5, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16; della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, L. n. 890 del 1982, nonchè art. 149 c.p.c., in quanto la notifica operata dall’Ufficio mediante operatore di posta privata sarebbe perfettamente valida;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, in quanto la costituzione in giudizio dell’appellato ha dimostrato come l’atto abbia raggiunto lo scopo al quale era destinato.

Ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria ad una pronta trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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