Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26140 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 27/09/2021), n.26140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27359-2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– Intimato –

avverso il decreto n. R.G. 8522/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

Il ricorrente, a seguito del rigetto da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma della sua istanza di ammissione al patrocinio dello Stato in relazione alla proposizione del ricorso per Cassazione, ha presentato domanda di ammissione alla Corte d’appello di Roma.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda e avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata il 29 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione.

Contro l’ordinanza M.B. ricorre per Cassazione.

L’intimato Ministero di giustizia non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 127 e 170, ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è manifestamente fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto di dichiarare inammissibile il ricorso per opposizione “non essendo prevista alcuna forma di impugnazione del decreto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3”.

Il giudice non ha considerato che, pur non essendo previsto un espresso rimedio per contestare il decreto di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta ai sensi dell’appena richiamato art. 126, comma 3, questa Corte ha individuato nell’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il rimedio proponibile avverso tale provvedimento di diniego (cfr. ad esempio Cass. 6068/2019).

Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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