Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26140 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26140 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 29685-2010 proposto da:
GIUSTI MARIO GSTMRA57B09F023T, TOGNARELLI ANGELO nato
a PONTREMOLI il 18/07/1961, MAZZANTI MASSIMO nato a
MASSA il 05/05/1966, DEL GIUDICE PAOLO nato a
MONTIGNOSO il 23/01/1951, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio
2013
2732

dell’avvocato CORRADO MAUCERI, rappresentati e difesi
dall’avvocato PEGAZZANO FERRANDO ROBERTO, giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 21/11/2013

AZIENDA USL/1 DI MASSA CARRARA C.F. 00294690458, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A,
presso lo studio dell’avvocato STOPPANI ISABELLA
MARIA, che la rappresenta e difende unitamente agli

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 864/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 28/12/2009 R.G.N. 744/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PROSPERETTI GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avvocati LIGUORI VINCEN~ PROSPERETTI GIULIO,

R.G. n. 29685/10
Ud. 1 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2009 – 12 febbraio 2010, in riforma della pronuncia di
accoglimento di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da
Giusti Mario, Tognarelli Angelo, Del Giudice Paolo e Mazzanti
Massimo nei confronti della Azienda USL n. 1 di Massa Carrara.
I predetti dipendenti, inquadrati quali tecnici della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro nella VI qualifica funzionale ai
sensi del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e poi nella categoria C
sulla base del CCNL 1998-2001 del Comparto Sanità, avevano
lamentato che, pur svolgendo mansioni corrispondenti a quelle
espletate dai dipendenti inquadrati nella VII qualifica funzionale,
poi passati nella categoria D, non avevano ricevuto un analogo
trattamento stipendiale ed avevano chiesto la condanna
dell’Azienda suddetta al pagamento delle relative differenze
retributive limitatamente al periodo l luglio 1998 – 31 agosto 2001,
precisando che dal 1° settembre 2001 erano stati inquadrati nella
categoria D.
La Corte di merito ha osservato che i lavoratori suddetti, nel
precedente sistema di classificazione, erano inquadrati nella VI
qualifica funzionale, a differenza degli altri dipendenti inquadrati, a
seguito di concorso interno, nella VII qualifica funzionale. Ciò
spiegava perché i primi, a seguito della stipula del CCNL 19982001 del comparto, erano stati inquadrati nella categoria C.
Non poteva pertanto trovare applicazione la disposizione di
cui all’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001 né, tanto meno, quella di cui
all’art. 2103 cod. civ., irrilevante essendo che, con l’entrata in
vigore del successivo contratto collettivo, tutti i tecnici della

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 4 dicembre

2

prevenzione, compresi gli odierni ricorrenti / siano stati inquadrati
nella categoria D.
Per la riforma di questa sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione i lavoratori sulla base di due motivi. Resiste l’Azienda
con controricorso.

1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando “violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto”, nel ribadire di avere
svolto le stesse mansioni dei dipendenti prima inquadrati nella VII
qualifica funzionale

e successivamente nella categoria D,

deducono che la Corte di merito, nel rigettare la domanda, ha
violato l’art. 45 d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui a parità di
mansioni deve essere riconosciuto ai dipendenti del settore
pubblico privatizzato parità di trattamento economico.
Aggiungono che la disparità di trattamento non può essere
giustificata dal fatto che gli altri dipendenti avessero superato una
selezione interna, in quanto ai fini dell’accoglimento della domanda
erano rilevanti solo le mansioni espletate.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando vizio di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
lamentano che la Corte di merito non ha considerato che,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza (C o D), tutti i
tecnici della prevenzione svolgevano identiche mansioni. Ciò ha
comportato, ma solo a decorrere dal 1° settembre 2001, un analogo
inquadramento (categoria D) e parità di trattamento stipendiale a
seguito della stipula del nuovo CCNL, trattamento che invece
avrebbe dovuto essere loro riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 d. lgs.
n. 165 del 2001, anche per il periodo precedente.
3. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, non è fondato.
Premesso che il secondo motivo, pur denunziando vizio di
motivazione, in realtà censura la sentenza impugnata per
violazione della disposizione di cui all’art. 45 d. lgs. n. 165/01,

MOTIVI DELLA DECISIONE

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deve osservarsi che con il CCNL Comparto Sanità 1998-2001 del 7
aprile 1999, le parti hanno articolato in quattro categorie (A,B,C,D)
il sistema di classificazione del personale, con il dichiarato intento
di superare defmitivamente il precedente sistema di
inquadramento del personale del Servizio sanitario basato sulle
384/1990, attraverso un nuovo e diverso sistema tale da
consentire un contemperamento tra valutazione dell’autonomia
organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo
professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e
risorse contrattualmente definite.
Tali categorie sono state individuate mediante le declaratorie
riportate nell’allegato 1 di detto contratto, le quali descrivono
l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella
categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze,
conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative
attività lavorative.
I ricorrenti, già collocati nella VI qualifica funzionale e poi
inquadrati nella categoria C del CCNL del Comparto Sanità,
lamentano che, pur avendo svolto mansioni analoghe a quelle dei
dipendenti già inquadrati nella VII qualifica funzionale e
successivamente nella categoria D, hanno ricevuto un trattamento
stipendiale più basso sino al 1° settembre 2001, data in cui
anch’essi vennero inquadrati nella categoria D, e censurano la
sentenza impugnata perché asseritamente avrebbe violato l’art. 45
d. lgs. n. 165/91, che sancisce il principio di parità di trattamento
economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Orbene, la sentenza impugnata deve essere confermata alla
stregua dei principi enunciati in materia da questa Corte.
E’ stato infatti affermato – e va qui ribadito – che in tema di
pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall’art. 45 d.
lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento

posizioni funzionali di cui al d.p.r. n. 761/1979 e al d.p.r. n.

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contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento
previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti
miglioramenti o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce
parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede,
in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali
lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni
un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente
istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti
legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle
situazioni concrete (Cass. 29 aprile 2013 n. 10105; conformi Cass.
n. 4971/12; Cass. n. 22437/11).
In altre parole, in tema di pubblico impiego privatizzato, la
materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata
affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva
del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite
della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti
il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della
contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale
e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono
sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non
discriminazione di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo (in questi termini, Cass. sez.
un. n. 16038/10; Cass. n. 19007/10; Cass. 11149/11).
L’avvenuto inquadramento dei ricorrenti nella categoria D a
decorrere dal 10 settembre 2001, a seguito della stipula di un
nuovo contratto collettivo, lungi dal costituire un argomento a
favore della tesi che anche precedentemente i medesimi avrebbero
dovuto essere inquadrati in tale categoria, avendo svolto mansioni
a questa riconducibili, significa soltanto che le parti sociali, nella
loro autonomia negoziale, con scelte sottratte al sindacato
giurisdizionale, solo in un secondo momento abbiano ritenuto di

dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su

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favorire un processo di riordino e riorganizzazione delle professioni
sanitarie, valorizzando il personale appartenente alla categoria C
che, per competenze, conoscenze e capacità professionali, svolgeva
mansioni corrispondenti a quelle del personale della categoria D,
mentre un riconoscimento analogo era stato escluso in sede di
personale in categorie, tenuto anche conto verosimilmente che gli
altri dipendenti avevano ottenuto l’accesso nella VII qualifica
funzionale a seguito di concorso interno.
4. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere
rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
di questo giudizio, come in dispositivo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese di questo giudizio, che liquida, a favore dell’Azienda
resistente, in 100,00 per esborsi ed
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 1 ottobre 2013.

3.000,00 per compensi

prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del

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