Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26140 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24853/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

GIOVANNINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 488/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 28/11/2014,

depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Valerio Cioni difensore della ricorrente che insiste

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 28 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, confermava la sentenza n. 185/1/13 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da C.F. contro 1′ avviso di accertamento IVA ed altro 2007, appellata in via principale dalla contribuente ed in via incidentale dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C. deducendo tre motivi.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al fine di partecipare alla pubblica udienza.

I primi due motivi di ricorso, intimamente connessi, denunzianti la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, appaiono fondati ed assorbenti del terzo motivo.

La struttura motivazionale della sentenza della CTR è infatti talmente contratta ed anodina da non potersi considerare che meramente “apparente”, non emergendone con minima chiarezza le “ragioni” della stessa nè peraltro può sorreggerne la validità il richiamo alla sentenza, conforme, di prime cure, posto che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (ex pluribus, v. Sez. 6-5, n. 28113 del 2013).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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