Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26140 del 16/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 16/10/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 16/10/2019), n.26140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26084-2015 proposto da:
RICOM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo
studio dell’avvocato MICHELANGELO MATTIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGI TADDEO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;
– intimata –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente incidentale –
contro
RICOM SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3241/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 07/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2019 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la RICOM s.r.l. impugnava la valutazione/variazione catastale n. (OMISSIS) dell’Agenzia del Territorio (non notificata), conseguente a DOCFA del 24/6/2011 riguardante un immobile di proprietà del Demanio pubblico dello Stato condotto dalla ricorrente in regime di concessione
La società ricorrente lamentava in particolare la mancanza di adeguata e valida motivazione dell’accertamento, l’erronea quantificazione della consistenza (pari a mq 736 e non agli accertati mq 1053), nonchè l’erronea attribuzione della categoria D7 e l’anomala valutazione del mercato.
2. La Commissione adita, con sentenza n. 18868/16/14 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente all’impugnativa, in quanto soggetto diverso dall’intestatario del bene, nonchè per tardività del ricorso.
3. Avvero tale decisione proponeva appello la RICOM s.r.l. deducendo la nullità dell’opposta sentenza per carenza di motivazione, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1 e art. 10, in ordine alla legittimazione a ricorrere, e quella del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in ordine alla tempestività del ricorso.
L’Agenzia del territorio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Con sentenza n. 3241/15/15, depositata il 7/4/2015 e non notificata, la CTR di Napoli rigettava l’appello, precisando di ritenerlo fondato con riferimento alla legittimazione a ricorrere ma non in relazione alla statuizione di tardività contenuta nella sentenza impugnata.
4. Avverso tale sentenza RICOM s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’agenzia del Territorio, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizione fondato su un unico motivo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la ” Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21″.
La ricorrente deduce di non aver mai avuto la notifica di un accertamento catastale e, pertanto, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe individuato il termine di decorrenza dei 60 giorni per proporre ricorso dalla data di pubblicazione di un sentenza (la n. 504/6/12 della CTP di Napoli) intervenuta su altro ricorso proposto dalla stessa RICOM s.r.l. avverso accertamenti ICI relativi al medesimo immobile, emessa all’esito di un giudizio nel corso del quale la odierna ricorrente aveva appreso dell’esistenza di una rettifica della rendita catastale. Il termine, invero, ad avviso della ricorrente doveva essere fatto decorrere dalla successiva visura catastale effettuata dalla stessa RICOM s.r.l. in data 11/2/2013, che le aveva permesso di avere contezza dei termini esatti della rettifica.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.”.
Deduce il ricorrente che la norma invocata, nella parte in cui prevede che il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, pone una limitazione del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, non è suscettibile di una interpretazione estensiva; ne deriva l’erroneità della individuazione del dies a quo di decorrenza di tale termine con riferimento ad un altro fatto, qual è nella specie la data di pubblicazione della sentenza n. 504/06/12 richiamata dalla CTR.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Deve infatti trovare applicazione il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, nonchè dal vigente D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notificazione dell’atto, in mancanza della quale l’interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell’Amministrazione attraverso l’impugnazione degli atti successivi a quello non notificato. Non è quindi consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell’atto, che stante il tenore letterale delle norme può derivare soltanto dalla sua notificazione (cfr. Cass., sez. 5, 20/07/2001, n. 9891, Rv. 548343 – 01; conf. Cass. sez. 5, 1/03/2002, n. 2975, Rv. 552685 – 01).
La CTR non ha correttamente applicato le norme citate, avendo affermato, peraltro apoditticamente, che l’appello “è infondato nella parte che nega la tardività del ricorso sancita dal primo Giudice ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per essere stato proposto su visura effettuata in data 11/2/2013 e non in seguito alla sentenza n. 504/6/12 CTP Napoli; infatti il decorso dei 60 giorni D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 21, va computato dalla data di deposito della sentenza n. 5044/06/12 CTP Napoli”.
Ne deriva la fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente.
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia del Territorio deduce la “violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74”.
Ritiene la ricorrente incidentale che la CTR avrebbe errato nella parte in cui, in riforma del giudizio di primo grado, ha dichiarato la legittimazione della società ricorrente alla impugnativa della rendita e della categoria, essendo a ciò legittimato solo l’intestatario della relativa partita che, nella specie, è il demanio.
3.1. Il motivo è fondato.
Invero, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia.
Conseguentemente, la legittimazione all’impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile spetta esclusivamente all’intestatario della partita.
Nè a diversa conclusione può condurre la circostanza che in determinate circostanze, espressamente previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell’imposta, atteso che quest’ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l’attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l’ICI.
7. In definitiva, accolti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure per la diversa motivazione derivante dall’accoglimento del ricorso incidentale condizionato, che implica l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva in capo alla RICOM.
Le spese del presente grado sono compensate in considerazione delle ragioni della decisione.
Stante l’accoglimento di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, non ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, nè da parte della ricorrente principale nè da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
– compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019