Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26140 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18265-2008 proposto da:

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DEL COMUNE DI

ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABRIELLI ENRICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che lo rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA

PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

sul ricorso 19220-2008 proposto da:

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA

PROVINCIA DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GABRIELLI ENRICO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che lo rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DEL COMUNE DI

ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4359/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2008 r.g.n. 5937/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARINI PAOLO;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO e RUGGIERI FABRIZIO (per ATER);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per rimessione alle Sezioni

Unite.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dei 31/5/07 – 3/3/08 la Corte d’Appello di Roma accolse l’impugnazione proposta il 12/5/05 da M.M. avverso la sentenza dell’1/4/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda svolta da quest’ultimo nei confronti dell’A.T.E.R. del Comune e della Provincia di Roma, quali aventi causa dall’Istituto Autonomo Case Popolari, per l’accertamento dell’illegittimità della delibera di revoca del 10/11/03 del suo incarico dirigenziale in seno allo I.A.C.P. di Roma, ed in totale riforma dell’impugnata decisione affermò la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi al primo giudice, con compensazione integrale delle spese del grado.

La Corte territoriale addivenne a tale decisione dopo aver respinto l’eccezione preliminare della difesa dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma sull’improcedibilità dell’appello per violazione del termine dilatorio di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e dopo aver ritenuto che la norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 sulla giurisdizione del giudice ordinario si adattava al caso di specie, contraddistinto dall’esistenza di un rapporto lavorativo subordinato dirigenziale privato, di origine e regolamentazione contrattuale privata individuale e collettiva. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’A.T.E.R. del Comune di Roma, che affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il M..

L’A.T.E.R della Provincia di Roma propone, a sua volta, ricorso incidentale diretto a sostenere l’improcedibilità dell’appello a suo tempo formulato dal M., oltre che la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda avanzata da quest’ultimo.

L’A.T.E.R della Provincia di Roma ed il M. depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che sia la ricorrente principale A.T.E.R – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Roma, sia la ricorrente incidentale A.T.E.R – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Roma pongono la questione di giurisdizione ribadendo la loro tesi circa la sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice amministrativo. A tal riguardo entrambe le Aziende fanno sostanzialmente leva sull’argomentazione per la quale la cognizione del provvedimento di revoca del Direttore Generale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, da ritenersi atto annoverabile tra quelli di alta amministrazione, non può che spettare al giudice amministrativo.

Tale tesi è contrastata dal M., il quale si riporta al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 in base al quale “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale….”.

Conseguentemente la difesa del lavoratore ritiene essere corretta la decisione impugnata laddove è affermato che “nel caso di specie è pacifico, e documentalmente provato, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale privato, di origine e regolamentazione contrattuale privata individuale e collettiva, per la tutela del quale il ricorrente, ritenendo leso il suo diritto alla prosecuzione del medesimo e di essere stato danneggiato per la sua anticipata risoluzione, ha formulato le domande in epigrafe riportate”. Pertanto, rilevato che trattasi di questione pregiudiziale sulla giurisdizione, gli atti del procedimento vanno rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte, rilevato che trattasi di ricorso sulla giurisdizione, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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