Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2614 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7444/2014 proposto da:

ARDITI s.p.a., (C.F. e p. IVA: (OMISSIS)) con sede legale in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppa Lamicela, Giuseppe

Francesco Lovetere e Maria Lucrezia Turco, con domicilio eletto

presso l’Avv. Maria Lucrezia Turco, con studio in Roma, in via

Barberini n. 47;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 171/64/2013, pronunciata l’11 giugno2013 e depositata

il 12 settembre 2013;

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 13 novembre 2019

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi nn.

2, 4 e 6 con rigetto del motivo n. 1 ed assorbimento degli altri

motivi; udito, per il ricorrente l’Avv. Giuseppe Francesco Lovetere,

che ha insistito nel ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Francesco Meloncelli

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), che ha insistito nel

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto degli appelli dalla stessa proposti avverso le sentenze n. 78/12/2011 e 113/02/2011 emesse dalla CTP di Bergamo. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato le (separate) impugnazioni proposte avverso due avvisi di rettifica di altrettante bollette doganali di reimportazione dall’Albania (del 2007 – CTR n. 78 del 2011 – e del 2008 – CTR n. 113 del 2011).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. ARDITI s.p.a. svolge attività di progettazione e realizzazione di componenti per apparecchi di illuminazione (tra dui portalampade, interruttori, spine collegate a cavi di alimentazione ed altri accessori). Essa ottenne l’autorizzazione doganale per l’invio di merce (tra i quali cavi, contatti, morsetti, viti, materie plastiche, imballi ed etichette), per attività di “assemblaggio” e “stampaggio”, alla società albanese Iliria Electric (di Tirana) in regime di “perfezionamento passivo” che, ex art. 145 del CDC (Codice doganale Comunitario, ratione temporis applicabile) consente l’esportazione temporanea fuori dal territorio doganale comunitario (ora Eurounitario) di merci comunitarie per sottoporle a processi di lavorazione per essere poi reimportate in Italia ed immesse in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione, in forza delle disposizioni vigenti.

Da controllo a posteriori eseguito, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, ex art. 11 (c.d. “TULD”), in merito a bollette di reimportazione dall’Albania (una del 2007 ed una del 2008) l’Agenzia delle Entrate (“A.D.”) riscontrò la mancata presentazione del certificato “Eur 1” (attestante l’origine preferenziale della merce da Comunità Europea/Italia), in occasione della temporanea esportazione in Albania. Dalle fatture di lavorazione emesse dalla società albanese in favore della contribuente emerse altresì (in quanto ivi specificato) che le operazioni sottostanti erano costituite esclusivamente da attività di “assemblaggio” della merce inviata in regime di perfezionamento passivo, quindi, in quanto tale, non sufficiente a conferire al bene l’origine preferenziale “Albania” ai sensi della normativa comunitaria oltre che degli accordi con l’Albania (prot. 4 dell’Accordo di Stabilizzazione tra U.E. ed Albania del 2006).

2.2. Sicchè, l’Amministrazione, all’esito di relativi PVC, emise a carico della contribuente due avvisi di rettifica delle relative bollette doganali (uno per quella del 2007 ed una per quella del 2008), per il recupero dei dazi dovuti per l’importazione dall’Albania, separatamente impugnati innanzi al Giudice tributario.

3. La CTP rigettò i due ricorsi con le due statuizioni innanzi indicate e confermate in sede d’appello, con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione ed emessa all’esito di simultaneus processus.

4. La CTR, dopo aver evidenziato i motivi di gravame, fondò il rigetto su plurimi autonomi fondamenti, confermando le statuizioni di primo grado.

Essa, in particolare ritenne determinante, nella fattispecie, (anche) la mancata presentazione del certificato Eur 1 all’atto delle temporanea esportazione delle merci dall’Italia in Albania (in regime di “perfezionamento passivo”). La CTR chiarì che non fosse in discussione l’autenticità del documento Eur 1 rilasciato dall’Autorità albanese, come invece sindacato con motivo d’appello, ma la sua rilevanza in una fattispecie a formazione progressiva che richiede altri elementi preliminari e successivi.

In assenza di un certificato Eur 1 che accompagnasse la merce all’atto dell’esportazione (provvisoria) dall’Italia in Albania ed in assenza di ogni altro mezzo di identificazione della merce stessa, proseguì la Commissione, non risultò certa, nella fattispecie, l’identità dei beni soggetti al processo di trasformazione, posto che, in assenza di mezzi di identificazione preventiva del materiale (ante esportazione), fu ritenuto impossibile “riconoscerlo poi nel prodotto lavorato (all’atto della reimportazione)”.

A quanto innanzi, il Giudice di merito aggiunse che, comunque, nella specie le lavorazioni in Albania si sostanziarono in mera attività di “assemblaggio”, come accertato in particolare dalle stesse fatture emesse dalla società albanese, facenti peraltro esplicito riferimento proprio ad attività di assemblaggio. Ne conseguì, per la CTR, l’impossibilità di considerare i detti beni come di origine preferenziale “Albania”, ai sensi della normativa comunitaria oltre che degli accordi con l’Albania (prot. 4 dell’Accordo di Stabilizzazione tra U.E. ed Albania del 2006), in quanto non sufficientemente lavorati o trasformati ma solo assemblati in Albania. Nel dettaglio, aggiunse la CTR, lo stesso contenuto formale dell’autorizzazione preventiva al “perfezionamento passivo” delle merci, rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, non equivalse a ricognizione successiva della natura delle operazioni concretamente affidate alla società albanese e, quindi non fu ritenuta di per sè sufficiente a provare il processo di trasformazione e perfezionamento delle merci, in luogo della mera attività di assemblaggio come emergente dalle fatture.

5. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi sostenuti da memoria, e l’A.D. si difende con controricorso (prospettando anche diversi profili di inammissibilità di talune doglianze).

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi I e II sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

Con il motivo n. I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce l'”illegittimità della sentenza per mancanza del requisito della motivazione previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.”

Al di là della tecnica utilizzata nella formulazione della rubrica, ci si duole dalla circostanza per la quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente, limitandosi a riprodurre solo i capi delle sentenza di primo grado, decontestualizzandoli.

Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 si deduce la “nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori di cui all’art. 112 c.p.c., per avere il Giudice omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello concernente il difetto di motivazione o motivazione apparente della sentenza della CTP di Bergamo n. 78/12/2011”, avendo la ricorrente lamentato laconicità delle affermazioni del giudice di primo grado, a tratti “oscure”.

2.1. Le doglianze in esame, tralasciando profili di inammissibilità in forza della loro formulazione, sono infondate avendo la CTR, nel confermare entrambe le statuizioni di primo grado, reso ampia ed articolata motivazione (fondante su pluralità di ragioni, peraltro autonome tra loro), come emerge da quanto sintetizzato nel precedenti paragrafo n. 4 relativo alla ricostruzione dei fatti di causa. Così facendosi essa anche automaticamente carico del sindacato circa la correttezza e completezza della motivazione della sentenza n. 78/12/2011 emessa dalla CTP di Bergamo.

3. I motivi III, IV e V sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il motivo III, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'”illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 122 del Reg. n. 2454/1993, nonchè degli artt. 31 e 32 del Protocollo n. 4, allegato alla Decisione del consiglio del 12 giugno 2006 e, ratione temporis, degli artt. 32 e 33 del Protocollo n. 4 allegato alla Decisione del Consiglio del 15 settembre 2008, entrambe relative all’accordo CE-Albania”.

La ricorrente si duole della circostanza per la quale la CTR, a suo dire, avrebbe violato la disciplina inerente il controllo in merito al “carattere originario dei prodotti importati” ed in particolare circa il controllo della relativa documentazione.

Con il motivo IV, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'”illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 110 del Reg. n. 2454/1993, nonchè degli artt. 16 e 24 del Protocollo n. 4, allegato alla Decisione del consiglio del 12 giugno 2006 e, ratione temporis, degli artt. 32 e 33 del Protocollo n. 4 allegato alla Decisione del Consiglio del 15 settembre 2008, entrambe relative all’accordo CE-Albania”.

Ci si duole dell’assunto per il quale la CTR, a detta della ricorrente, avrebbe ritenuto necessario, per l’operatività della procedura di “perfezionamento passivo” in oggetto, far scortare l’esortazione provvisoria dei beni in Albania da certificazioni Eur 1.

Con il motivo V, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce la “nullità della sentenza per omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”, quale, in sostanza, la violazione delle norme in materia di cooperazione amministrativa da parte dell’Ufficio che, invece, avrebbe disconosciuto unilateralmente la correttezza dei certificati Eur 1 esibiti dalla contribuente all’atto delle importazioni.

3.2. Le doglianze in esame sono inammissibili, sotto plurimi profili, quella di cui al quinto motivo anche perchè facente riferimento ad attività di accertamento e non ad un fatto storico e, quindi, non in linea con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, dopo la sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

Esse, in particolare, non considerano la pluralità di autonome ragioni fondanti la decisione, mostrando quindi di non cogliere neanche l’unica effettivamente lambita delle doglianze.

La CTR, difatti, non ha statuito nei termini prospettati dalla ricorrente, circa la procedura inerente l’accertamento dell’origine delle merci, ma ha chiarito che fosse in discussione non l’autenticità del documento Eur 1 rilasciato dall’Autorità albanese, come invece sindacato con motivo d’appello, ma la sua rilevanza in una fattispecie a formazione progressiva che richiede altri elementi preliminari e successivi. In assenza di un certificato Eur 1 che accompagnasse la merce all’atto dell’esportazione (provvisoria) dall’Italia in Albania ed in assenza di ogni altro mezzo di identificazione della merce stessa, ha proseguito la Commissione, non è risultata certa, nella fattispecie, l’identità dei beni soggetti al processo di trasformazione, posto che, in assenza di mezzi di identificazione preventiva del materiale (ante esportazione), è stato ritenuto impossibile “riconoscerlo poi nel prodotto lavorato all’atto della reimportazione” (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

4. Con il motivo VI, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l'”illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”, ed in particolare quello inerente l’attività di mero “assemblaggio” effettuata in Albania.

La CTR, in particolare, nel porre a fondamento del rigetto dell’appello (anche) la circostanza per la quale si sarebbe trattata di mera attività di “assemblaggio”, non integrante attività di lavorazione o trasformazione tali da far considerare i beni (reintrodotti in Italia) di origine preferenziale “Albania”, si sarebbe basata sulle fatture emessa dalla società albanese (facenti esplicito riferimento ad attività di “assemblaggio”) senza considerare altri elementi probatori. In particolare il Giudice d’appello non avrebbe considerato: gli accordi contrattuali tra le due società; le “autorizzazioni rilasciate dagli Uffici” e la tipologia della merce esportata in Albania ed delle “materie prime”.

4.1. Il motivo VI è infondato, oltre che inammissibile sotto taluni profili.

L’inammissibilità si argomenta dal difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di autosufficienza), essendo argomentato il preteso difetto di motivazione in forza dell’asserita mancata considerazione di documenti (accordi contrattuali tra le due società e “autorizzazioni rilasciate dagli Uffici”), il cui contenuto non è riprodotto, neanche indirettamente, nel ricorso al fine di rendere apprezzabile la relativa doglianza, oltre che della tipologia dei beni temporaneamente esportati in Albania, anche essa fondante su documentazione oggetto di omessa riproduzione nei detti termini (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv, 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

A quanto innanzi deve aggiungersi l’assenza del prospettato vizio motivazionale, comunque inammissibilmente formulato sostituendo proprie valutazioni probatorie a quelle del Giudice di merito.

La CTR ha difatti sufficientemente motivato in merito al proprio convincimento circa l’attività di mero assemblaggio effettuata in Albania, tale dunque da non integrare attività di trasformazione o lavorazione sufficiente per il riconoscimento dell’origine preferenziale “Albania” (gravando peraltro in capo al contribuente l’onere probatorio circa la risultanza del prodotto dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea, ex plurimis: Cass. sez. 5, 20/06/2019, n. 16570, Rv. 654595-01, che fa esplicito riferimento anche a Corte giust., 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFCO SA; e Cass. sez. 5, 08/10/2019, n. 25057, Rv. 655405-01). La Commissione, peraltro, ha argomentato la raggiunta prova del mero “assemblaggio” da documentazione nella disponibilità della stessa contribuente (fatture emessa dalla società albanese ed esplicitamente facenti riferimento ad attività di “assemblaggio”). A nulla valendo, quindi, nella specie, in sostanza e rispetto al detto accertamento relativo alle specifiche due importazioni in esame, quanto eventualmente sarebbe potuto emergere dagli accordi negoziali tra le due società e dall’oggetto delle autorizzazioni dell’Amministrazione, compresa l’autorizzazione doganale per l’invio di merce per attività non solo di “assemblaggio” ma anche di “stampaggio” ed altro, alla società albanese Iliria Electric (di Tirana) in regime di “perfezionamento passivo”. L’esame del fatto decisivo di cui innanzi, da parte della CTR, si è difatti spinto fino a ritenere che lo stesso contenuto formale dell’autorizzazione preventiva al “perfezionamento passivo” delle merci, rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, non equivale a ricognizione successiva della natura delle operazioni concretamente affidate alla società albanese e, quindi di per sè sufficiente a provare il processo di trasformazione e perfezionamento delle merci, in luogo della mera attività di assemblaggio come emergente dalle fatture.

5. Con il motivo VII, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n., 4, si deduce la “nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori di cui all’art. 112 c.p.c. per avere il Giudice omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello concernente l’omessa pronuncia sulla richiesta applicazione dell’art. 220, comma 2, lett. b) CDC comune ad entrambe le sentenza della CTP di Bergamo n. 78/12/2011 e n. 113/2/2011”.

Nella sostanza ci si duole dell’asserita omessa pronuncia da parte della CTR in merito alla censura deducente l’omessa pronuncia da parte delle due sentenze di primo grado in ordine alla richiesta di non contabilizzazione a posteriori dei dazi, non essendo stato contabilizzato l’importo legalmente dovuto per un errore dell’Autorità doganale che la contribuente (a suo dire) non avrebbe potuto ragionevolmente scoprire, avendo agito in buona fede e nel rispetto della normativa in vigore.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Esso difatti non considera la ratio stessa sottesa alla decisione di merito, incompatibile con un errore (attivo) dell’Amministrazione in

quanto fondante nell’accertamento dell’attività di mero

“assemblaggio” svolta in Albania e, quindi, nei rapporti tra le due società, come ritenuti provati anche in ragione delle fatture emesse.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in ragione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (della medesima L. n. 228 del 2012, ex art. 18 in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013), restando salve future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civili).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 2.900,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, restando salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezione Unite Civili.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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