Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2614 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11050/2019 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO, 11,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA FERA, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIA VONA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2713/2018 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.D. ha impugnato, con ricorso articolato in due motivi, il decreto n. 2713/2018 della Corte di Appello di Catanzaro reso su domanda di equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, per violazione della ragionevole durata del processo.

Il ricorso è resistito dall’intimato Ministero della Giustizia con controricorso.

Il Ministero svolge, inoltre, ricorso incidentale fondato su tre motivi e resistito con apposito controricorso del F..

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato, rigettava l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta dal F. avverso il decreto del magistrato designato che, con provvedimento emesso in data 23.2-2.3-2018 rigettava la domanda di equa riparazione formulata dallo stesso odierno ricorrente in relazione alla non ragionevole durata di giudizio (definito dal Tribunale di Crotone con sentenza non gravata di appello) a suo tempo vertente tra varie parti incluso il de cuius suo dante causa.

Nell’occasione il provvedimento del magistrato designato evidenziava, in particolare, che il ricorrente aveva agito nella qualità di erede assunta solo con la sua costituzione in giudizio (in relazione alla quale non poteva dunque risultare superato il periodo di durata ragionevole) e, per il resto era, in proprio, rimasto contumace

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Deve essere esaminato per primo, atteso il suo carattere eventualmente dirimente, il ricorso incidentale proposto dalla parte controricorrente.

A fondamento di tale ricorso, teso alla affermazione della assoluta inesistenza, per intervenuta decadenza dall’azione, di ogni ipotesi di danno riparabile ai sensi della L. n. 89 del 2001, si adducono tre ordini di motivi.

In particolare, con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che il termine decadenziale ex art. 4 cit., avrebbe natura sostanziale e non processuale;

con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamentala violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, svolgendo questione su un asserito superamento dell’esclusività, nella fattispecie, del ricorso giurisdizionale;

con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta ancora il vizio di violazione dell’art. 4 L. cit. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tutti gli esposti motivi sono, in sostanza, incentrati su censure in ordine a pretesa violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e possono, quindi, trattarsi congiuntamente.

I motivi stessi sono finalizzati all’affermazione di tesi (opposta a quella dell’orientamento giurisprudenziale consolidato) secondo cui non sarebbe possibile l’applicabilità dei termini per la sospensione del periodo feriale (ex L. n. 742 del 1969) al fine del computo del termine decadenziale ex art. 4 L. cit., decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente principale.

La giurisprudenza, ormai consolidata (e conosciuta dalla stessa parte ricorrente incidentale) esclude la possibilità di ritenere intervenuta la decadenza dell’azione riparatoria de qua in assenza del computo della detta sospensione (Cass. n.ri 5895/2009 e 22242/2010).

Il motivi sono, perciò, infondati e vanno respinti.

Il ricorso incidentale, nel suo complesso, deve essere rigettato.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale sì deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di tutta una serie di norme di vario rango, inclusa la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e della Legge di Ratifica 4 agosto 1955, n. 848.

Nella sostanza la censura di cui al motivo attiene alla pretesa non equità del rigetto della domanda di equa riparazione in dipendenza della circostanza che la parte ricorrente era stata contumace nel giudizio a quo.

Il motivo non può essere accolto.

Il ricorrente, quale erede, risulta aver assunto la qualità di parte nel giudizio a quo solo con la sua costituzione ed, a seguito della stessa, non risultava superato il periodo di durata ragionevole.

In relazione al periodo in cui la parte, in proprio, era rimasta contumace va osservato quanto segue.

Il rimanere volontariamente contumaci non consente una automatica affermazione della sussistenza di pregiudizio da irragionevole durata del processo. Inoltre e quanto al periodo in ordine al quale si sarebbe verificata una non ragionevole durata del processo non vi era stato il superamento, con adeguata prova contraria, della presunzione di insussistenza di pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2 sexies L. cit. Il motivo, in quanto infondato, va – dunque – respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. b), in combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 132c.p.c., artt. 111 e 117 Cost.” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta, in sostanza, una pretesa illogica e scorretta motivazione con la quale è stato negato l’equo indennizzo anche alla stregua di elementi asseritamente rinvenibili in atti di causa, ma neppure specificamente individuati ed indicati come determinanti.

Il motivo non può essere accolto.

Il provvedimento impugnato risulta aver fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi ermeneutici regolanti la fattispecie.

Quanto, più specificamente, alla doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della gravata decisione la stessa è inammissibile.

Al riguardo va ribadito che “è denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione “, il tutto “tenendo conto della prospettiva mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione” (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso principale va, pertanto e nel suo complesso, rigettato.

5.- Le spese del giudizio, data la reciproca soccombenza, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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