Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26139 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24848/2015 proposto da:

D.F., in qualità di titolare dell’omonima ditta

individuale “GIARDINGIGLIO di F.D.”, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE GIBERTO 47, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIA BERNARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE LORENZO CAMPO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 870/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 23/02/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 23 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia parzialmente accoglieva l’appello proposto da D.F., quale titolare della impresa individuale Giardingiglio, avverso la sentenza n. 301/35/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso appare inammissibile.

I due motivi dedotti – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – denuncianti violazione/falsa applicazione rispettivamente dell’art. 95, comma 3, art. 109, comma 5, T.U.I.R., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 10 T.U.I.R. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in realtà non sono altro che la mera riproposizione delle censure alla sentenza di primo grado disattese dalla CTR. In particolare non sono individuati specifici errori compiuti dal giudice di appello nella interpretazione delle norme asseritamente violate/falsamente applicate, quanto piuttosto se ne censurano i correlativi apprezzamenti in fatto.

Ciò rende le censure inammissibili, poichè surrettiziamente sussunte nella previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone la dichiarazione di inammissibilità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.5000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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