Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26139 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20440-2019 proposto da:

INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9527/1/2018 della COMMISSIONE TIRBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad ICI per il 2011 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello di Roma Capitale ritenendo che è onere della parte contribuente richiedente l’agevolazione offrire adeguata prova (che invece non è stata fornita) circa la sussistenza del requisito oggettivo dell’utilizzo di ciascun immobile per lo svolgimento delle attività esclusivamente istituzionali indicate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i);

avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre Roma Capitale non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, per non avere il giudice tributario applicato correttamente l’esenzione prevista dalle norme in parola a favore degli immobili destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche in quanto la qualificazione della parte contribuente quale soggetto di diritto privato non influisce sulla invocabilità dell’esenzione in quanto quest’ultima è una società di gestione di un fondo di investimento immobiliare che avrebbe dunque finalità pubbliche;

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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