Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26138 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26138 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 1446-2010 proposto da:
CALASTRINI GIOVANNI CLSGNN46M08D612N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo
rappresenta

e

difende unitamente agli avvocati MARIA

DOMENICA LA BADESSA, LUCIBELLO PIER MATTEO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

2572
contro

BAT – BRITISH AMERICAN TABACCO ITALIA S.P.A., già ETI
– ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A. – 05661961002, in

Data pubblicazione: 21/11/2013

persona

del

legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, giusta delega in

– controricorrente nonchè contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
MINISTERO DELL’ ECCNOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1675/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 08/01/2009.R.G.N. 644/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato MELONI GUIDO per delega FABIO
LORENZONI;
udito l’Avvocato DE LUCA TAMAJO MARCELLO per delega
BOURSIER NIUTTA CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

atti;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Firenze i’ing. Giovanni Calastrini
conveniva in giudizio la BAT Italia S.p.A., già Ente Tabacchi
Italiani, nonché l’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato ed il
Ministero delle Finanze, assumendo: – di essere stato dipendente
della Manifattura Tabacchi di Firenze sin dal 1976, con profilo
professionale di dirigente coordinatore tecnico; – che, istituito nel

quest’ultimo ed inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze; – di esser stato poi trasferito presso la
Funzione produzione della sede centrale ETI; -che il 22.02.2000
era stato licenziato con preawiso per assenza ingiustificata dal
lavoro e nel corso della relativa causa promossa innanzi al
Tribunale di Firenze, il 28.12.02 era stato nuovamente licenziato
per superamento del periodo di comporto; -di aver impugnato
tempestivamente entrambi i licenziamenti; -che dal dicembre
2002 gli furono preclusi tutti gli strumenti connessi alla
ristrutturazione dell’Ente Tabacchi, quali il ricollocamento nei ruoli
della P.A. o l’inserimento nei ruoli Eti s.p.a. (ora Bat s.p.a.).
Si costituiva la Bat s.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso
ed il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo mai
sussistito alcun rapporto di lavoro tra la società e il ricorrente,
rimasto alle effettive dipendenze del Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Insisteva nel merito per il rigetto della domanda.
Tra l’altro la Bat deduceva che altra sentenza, con la quale il
Calastrini era stato reintegrato presso l’Eti, era stata impugnata
innanzi alla Suprema Corte e che l’esito della decisione appariva
pregiudiziale in ordine alla domanda proposta nel nuovo giudizio.
Il Tribunale di Firenze, esperita c.t.u. medico legale, accoglieva le
domande ritenendo che le malattie del Calastrini fossero
imputabili al datore di lavoro e, per l’effetto, annullava il
licenziamento, ordinando alla Bat s.p.a., al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed all’Amministrazione Autonoma

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1998 l’Ente tabacchi italiani, era stato distaccato ex lege presso

dei Monopoli di Stato di reintegrare il sig. Calastrini nel posto di
lavoro, oltre al pagamento in solido del risarcimento dei danni
pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino
all’effettiva reintegrazione, e condannando tutte le controparti in
solido al pagamento di una somma a titolo di danno biologico
“essendo stato riconosciuto il nesso di causalità tra l’ingiurioso,
violento ed illegittimo comportamento delle controparti e le sue

Proponeva appello la Bat, segnalando che nelle more la Suprema
Corte aveva deciso la controversia sopra indicata con sentenza
n.7049\07, ed aveva statuito, in via definitiva, l’assoluta
inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra la Bat e il
Calastrini.
Resisteva il Calastrini lamentando che la sentenza della S.C.
indicata aveva solo accertato che nei confronti della Bat non vi
era stato alcun rapporto di lavoro alla data del primo
licenziamento (febbraio 2000), mentre nel novembre 2002 la
situazione era mutata essendo continuata l’utilizzazione della
prestazione lavorativa del Calastrini da parte della BAT,
proponendo appello incidentale circa il mancato riconoscimento
della rivalutazione monetaria ed interessi sul credito riconosciuto.
Resistevano altresì le Amministrazioni, contestando l’esistenza del
riconosciuto nesso causale tra le malattie del Calastrini e l’attività
lavorativa.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata 1’8 gennaio
2009, accoglieva il gravame della Bat e rigettava le domande del
Calastrini nei suoi confronti. Accoglieva parzialmente l’appello
incidentale, dichiarando dovuti gli interessi legali sulle retribuzioni
dovute dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegra. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per la cassazione propone ricorso il Calastrini, affidato a quattro
motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la
società BAT, mentre le Amministrazioni sono rimaste intimate.

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condizioni di salute”.

Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia una illogica, omessa
e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e\o
documenti decisivi per il giudizio (e segnatamente la pregressa
sentenza n. 7049\07 della S.C.). La violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 della L. (d.lgs) n. 283\98 istitutivo
dell’Ente Tabacchi Italiani, oltre alla violazione delle norme in

35 d.lgs. n. 29\93, come modificato dal d.lgs n. 80\98).
Formulava il seguente quesito di diritto:”Per come è congegnato
l’art. 4 legge (d.lgs.) n. 283198, è ipotizzabile ancora il distacco
presso l’Ente Tabacchi Italiani dopo la sua trasformazione in
società per azioni? Per come è strutturato l’art. 4 legge (d.lgs) n.
283198 e l’art. 35 legge (dIgs) n. 29[93, è rituale una
dichiarazione di esubero uti singulus, senza motivazione tecnica e
tipica di legge?”
Il motivo è infondato.
Quanto alla prima questione rileva la Corte che su di essa si è
formato giudicato interno, essendosi sulla stessa pronunciata la
sentenza di primo grado, appellata dal Calastrini solo quanto al
mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sui
crediti ivi riconosciuti. Va comunque evidenziato che l’art. 4,
comma 4, del d.lgs n. 283\09 stabilendo che “Il personale
trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo
viene trasformato ai sensi dell’articolo 1, comma 6..”, prevede
esplicitamente la possibilità di diversa dislocazione del personale
in questione anche dopo la trasformazione dell’Ente Tabacchi in
società per azioni.
La seconda questione risulta invece inammissibile per carenza di
interesse ad agire: il Calastrini è già stato reintegrato presso il
Ministero dell’Economia e Finanze ed all’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre le domande nei

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materia di eccedenza del personale e di mobilità collettiva (art.

confronti della BAT sono infondate come correttamente stabilito
dalla sentenza impugnata a seguito di Cass. n. 7049\07.
In tale ultima sentenza la S.C. ha infatti chiaramente stabilito che
“il distacco del lavoratore non comporta una novazione
soggettiva ed il sorgere ili un nuovo rapporto con il beneficiario
della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione
nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione
prestare la propria opera viene

(temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro
ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri
direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha
disposto il distacco del dipendente…. In applicazione di tale
principio la sentenza va quindi cassata nel capo relativo all’ordine
di reintegra nei confronti della Bat ed alle relative conseguenze
risarcitorie, in pregiudizio di essa. Restano assorbiti gli ulteriori
profili del motivo in esame nonché il terzo motivo. Non
essendovi necessità di ulteriori accertamenti sul punto,
all’annullamento del capo in questione segue la decisione nel
merito, con il rigetto delle domande proposte dal Calastrini contro
la BAT”.
Va poi rimarcato che l’art. 4, comma 4, del d.lgs n. 283\09
stabilisce che “Il personale trasferito all’Ente e alle società per
azioni in cui quest’ultimo viene trasformato ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni
aziendali.., ha diritto di essere riammesso, su domanda (che
peraltro il Calastrini neppure deduce di aver presentato) da
presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero,
nei ruoli dell’amministrazione finanziaria: ove è già stato
reintegrato.
Sotto questo profilo a nulla rileva la successiva sentenza della
Corte d’appello di Bologna n.702\11 -allegata solo in sede di
memoria ex art. 378 c.p.c.- dichiarativa della legittimità del
trasferimento (del maggio 1999) presso la sede centrale ETI di

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del lavoratore di

Roma, non potendo incidere sul giudicato formatosi, a seguito
della citata Cass. n.7049\07, circa il difetto di legittimazione
passiva della ETI ora BAT.
Deve in ogni caso considerarsi che per, quel che risulta dagli atti
(cfr. ricostruzione delle domande formulate dal Calastrini in primo
grado contenuta a pag.3 della sentenza oggi impugnata), trattasi
di domande non proposte in primo grado.

contraddittoria motivazione circa fatti controversi e\o documenti
decisivi per il giudizio (c.c.n.l. art. 26, doc. 11); certificati di
malattia del Calastrini con inizio 13.12.99 (doc. 13) e richieste di
visite medico fiscali durante il periodo di comporto fino a febbraio
2002 (doc.12). Contraddittorietà intrinseca della motivazione,
peraltro omessa ed insufficiente. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 26 c.c.n.I.; degli artt. 1362 c.c. e 12
disposizioni sulla legge in generale; dell’art. 18 L. n. 300\70.
Formula il seguente quesito di diritto: “Durante la malattia ex art.
2110 c.c. sia provocata dal datore di lavoro sia non provocata dal
datore di lavoro, esiste un sinallagma all’interno del rapporto di
lavoro? I dipendenti in malattia possono essere pretermessi dalle
procedure relative alla gestione del personale in eccedenza di cui
all’art. 4 legge (d.lgs.) 17.283j98 e di cui all’art.35 legge (d.lgs.)
n. 29193, richiamato dal citato art. 4? Una simile pretermissione
viola l’art. 18 StatLav. e la garanzia di pienezza della tutela
reintegratoria che esso assicura?’
In motivo è in parte inammissibile, non rispecchiando il quesito
interamente il motivo di ricorso, e per il resto infondato, posto
che l’art. 4 del d.lgs n. 283\98 prevede che il personale in
esubero ha diritto di essere riammesso nei ruoli
dell’amministrazione finanziaria, ove il ricorrente risulta già
reintegrato, risultando per il resto priva di fondamento la censura
laddove presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato con l’ETI ora BAT, per le ragioni sopra riferite.

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2. Con il secondo motivo si censura una illogica, omessa e

3. Con il terzo motivo si denuncia “travisamento. Omessa,
insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa fatti
controversi e decisivi per il giudizio. Omessa valutazione di
documenti. Violazione Mo falsa applicazione dell’art. 26 e 32 del
c.c.n.l.”.
Formula il seguente quesito: “Durante la malattia provocata dal

Corte d’appello, o l’att. 32?’.
Anche tale censura, diretta ad affermare l’applicabilità del più
lungo periodo di comporto di cui all’art. 32 ai fini della
declaratoria di illegittimità del licenziamento, è coperta da
giudicato interno e comunque priva di interesse, essendo il
licenziamento stato annullato.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112
c.p.c., dolendosi che la Corte territoriale non aveva pronunciato
su tutta la domanda. Lamenta che “attraverso il meccanismo
dell’assorbimento di alcuni dei motivi di appello incidentale, la
Corte d’appello non si pronunciò su tutta la domanda. Formula il
seguente quesito: “Il ritenuto assorbimento di capi di domanda
viola l’att. 112 cp.c., quando la fondatezza di tali capi si basi su
documenti non presi in considerazione dal giudice nonostante
esplicita richiesta del ricorrente?”.
Il motivo è infondato. Non sono infatti chiariti i motivi di appello
incidentale in tesi dichiarati assorbiti, risultando piuttosto dalla
sentenza impugnata che il gravame incidentale del Calastrini
ebbe ad oggetto solo il mancato riconoscimento degli accessori
sulle somme riconosciutegli in primo grado.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

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datore di lavoro, si applica l’art. 26 del c.c.n.I., come ha fatto la

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della società BAT, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in E.50,00 per esborsi, E.3.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese quanto alle
parti rimaste intimate.

2013

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre

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