Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26138 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24255/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERINO 35, presso lo studio dell’avvocato SILVIO AGRESTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AUTILIO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 27/01/2014, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 27 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto da F.G. avverso la sentenza n. 234/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva respinto il ricorso del medesimo contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA 2002.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso si palesa fondato.

Lamenta la ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione/falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione agli artt. 109, 164 del T.U.I.R. (testo vigente), avendo la CTR affermato l’irrilevanza delle norme fiscali ai fini della applicazione del beneficio de quo, qualora, come nel caso di specie, si tratti di veicolo immatricolato come “autocarro per trasporto di cose”.

Il denunciato error in indicando in inre appare sussistente, essendo giurisprudenza consolidata di questa Corte che “Il beneficio del credito d’imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 2, è riconosciuto per l’intero costo dell’investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d’inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109) e art. 121 bis (ora art. 164), il contribuente provi l’esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all’esercizio dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di mere indicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone)” (ex pluribus, da ultimo Sez. 5, n. 1691 del 2016).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso del contribuente deve essere rigettato.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, quelle del presente giudizio tassate per soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente che condanna a rifondere all’Agenzia fiscale ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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