Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26138 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. un., 06/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente Agg. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., rappresentata e difesa per procura speciale

in atti, dall’Avvocato Grosso Carlo Federico, domiciliata per legge

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del

Consiglio Superiore della Magistratura n. 50 del 2011, depositata il

4 aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Carlo Federico Grosso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Gambardella Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 50 del 2011 pronunciata in data 18 febbraio 2011 e depositata in data 4 aprile 2011 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava F. M. responsabile delle incolpazioni di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q) e lett. ff), così qualificato l’addebito, e le infliggeva la sanzione disciplinare della censura.

Al suddetto magistrato era stato contestato, in primo luogo, nel proc. n. 194/2009 R.G., l’illecito disciplinare di cui al cit.

D.Lgs., art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a) e q), per avere, in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti e l’adozione di provvedimenti relativi all’esercizio delle proprie funzioni di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, avendo, in particolare, alla data del 15 settembre 2008 (poco prima, cioè, di prendere possesso presso il Tribunale di Cremona, come da delibera di trasferimento d’ufficio adottata il 22 luglio 2008 dal Consiglio Superiore della Magistratura) lasciato in arretrato, sul ruolo a lei assegnato: n. 110 procedimenti pendenti con richiesta di rinvio a giudizio; n. 18 procedimenti pendenti con richiesta di giudizio abbreviato; n. 5 procedimenti pendenti con richiesta di applicazione della pena concordata; n. 1 procedimento pendente con richiesta di giudizio immediato; n, 1 procedimento pendente con richiesta di citazione diretta a seguito di opposizione;

n. 56 procedimenti pendenti con richiesta di emissione di decreto penale; n. 7 procedimenti pendenti con decreto penale di condanna emesso e opposto; n. 6 procedimenti pendenti con richiesta di indagini; n. 5 procedimenti pendenti con richiesta di misura cautelare; n. 5 procedimenti pendenti con richiesta di sequestro; n. 2 procedimenti pendenti con richiesta di incidente probatorio; n. 3 procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione e parere favorevole all’oblazione; n. 9 procedimenti pendenti per opposizione alla richiesta di archiviazione; n. 21 procedimenti pendenti con udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione; n. 1950 procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione per indagati noti; n. 2416 procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione per indagati ignoti; n. 54 procedimenti pendenti per incidenti di esecuzione iscritti tra ottobre 2005 e giugno 2008; n. 57 procedimenti per richieste di liquidazione di compensi professionali e di ausiliari, pervenute tra marzo 2003 e luglio 2008; n. 7 procedimenti pendenti per richieste di rogatorie, iscritti tra novembre 2007 e giugno 2008; n. 19 procedimenti pendenti per richieste varie di provvedimenti relativi a corpi di reato, pervenute tra marzo 2005 e luglio 2008, avendo così arrecato un ingiusto pregiudizio alle parti ed un disservizio nell’ufficio di appartenenza.

Era stato, in secondo luogo, contestato, nel proc. n. 210/2009 R.G., anche a seguito di provvedimento di non luogo a procedere relativamente ad altri addebiti, l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. cit., art. 2, comma 1, lett. n) e q), in quanto, dopo aver disposto, in data 9 settembre 2004, nell’ambito del procedimento penale n. 6818/04 R.G. GIP, a carico di una pluralità di imputati del delitto di cui all’art. 270 bis c.p., la separazione, per un vizio di notifica, del procedimento nei confronti di B. F., imputata del delitto di cui all’art. 270 ter c.p., ometteva, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ben nove fra il novembre 2006 e l’ottobre 2007), di procedere ad una rituale e completa formazione del fascicolo relativo al procedimento separato e di fissare la nuova udienza preliminare (non integrando in particolare tale fissazione nemmeno l’anomalo provvedimento del 27 marzo 2007 di fissazione di udienza preliminare a data da destinarsi), essendo così incorsa in grave e reiterata inosservanza delle norme sul servizio giudiziario, nonchè in reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.

Quanto all’addebito di cui al proc. n. 194 del 2009, la Sezione Disciplinare, premesso che l’elenco dei ritardi contestati, accertato in occasione della ispezione ministeriale effettuata il 15 settembre 2008, quando la dottoressa F. era ancora in servizio al Tribunale di Milano, doveva ritenersi attendibile, osservava anzitutto che occorreva accertare se il ritardo nella definizione dei procedimenti indicati nella incolpazione integrasse gli estremi non già dell’incolpazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a), (non essendovi elementi per ritenere che il ritardo fosse indice di mancanza di diligenza del magistrato), bensì della violazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), relativa al ritardo nel compimento degli atti indipendentemente dalla violazione del dovere di diligenza, allorquando questo fosse reiterato, grave ed ingiustificato, essendo peraltro necessaria la concomitante sussistenza delle tre caratteristiche. In proposito, rievocata la giurisprudenza nel tempo formatasi, e ricordato quindi che occorreva contestualizzare i ritardi contestati nella situazione concreta in cui si era trovata l’incolpata, osservava il Collegio, da un lato, che il numero dei procedimenti non definiti era alto sia in assoluto (oltre 4.700) sia con riferimento alla tipologia dei procedimenti non definiti, e, dall’altro, che negli stessi erano inclusi anche procedimenti di data risalente (in particolare ve n’erano due con un numero di ruolo di oltre dieci anni prima ed altri, tra cui quattro richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, risalenti agli anni 1999-2003, ovvero tra i cinque ed i nove anni prima della rilevazione). In terzo luogo, dal raffronto tra i dati del lavoro espletato dalla dottoressa F. e quelli generali dell’ufficio, emergevano una pendenza di procedimenti sul ruolo della stessa notevolmente superiore alla media (il quadruplo di quella della sezione) e una produttività notevolmente e costantemente inferiore alla media dell’ufficio (in particolare con riferimento al numero dei decreti di rinvio a giudizio e al numero di decreti di archiviazione).

Ricorrevano, quindi, i primi due presupposti previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), essendo il ritardo nel compimento degli atti dell’ufficio reiterato e grave e non giustificato nè da un numero di assegnazioni superiore alla media della sezione nè da un livello di laboriosità particolare. Nè emergeva, come invece preteso dalla difesa (che aveva in proposito prodotto documentazione), che i ritardi fossero stati causati dalla particolare complessità dei processi di cui si era occupata l’incolpata posto che, in particolare con riguardo al procedimento a carico di Fi., C. ed altri relativo alle c.d. “scalate bancarie” (nel quale peraltro la dottoressa F. aveva svolto le funzioni di GIP emettendo un decreto di sequestro preventivo ed una ordinanza di convalida di sequestro preventivo con contestuale decreto di sequestro preventivo di contenuto sostanzialmente identico, una ordinanza di nomina di perito ed una ordinanza di richiesta al Parlamento di autorizzazione alla utilizzazione di conversazioni), lo stesso non poteva spiegare da solo il ritardo della d.ssa F. nel compimento degli atti relativi al compimento delle sue funzioni. Doveva, pertanto, riconoscersi la responsabilità dell’incolpata per l’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. cit., art. 2, comma 1, lett. q).

Nell’ambito di tale fattispecie doveva inoltre essere ricondotto parzialmente anche il fatto contestato nel procedimento disciplinare n. 210/2009, costituendo in particolare l’omessa fissazione dell’udienza preliminare una ulteriore manifestazione di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; in particolare, poi, la mancata fissazione dell’udienza non poteva essere giustificata, come sostenuto dall’incolpata, dalla necessità di attendere l’esito del processo per il reato presupposto perchè questa eventuale opportunità avrebbe dovuto essere valutata nel contraddittorio tra le parti processuali eventualmente conducendo all’adozione delle misure previste dal codice di rito e non allo spostamento sine die della data dell’udienza preliminare.

Quanto in particolare al provvedimento adottato dalla dottoressa F. il 27 marzo 2007 di fissazione dell’udienza preliminare “a data da destinarsi”, lo stesso non costituiva una reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario di cui all’art. 2, lett. n), ma integrava il diverso illecito di cui al citato decreto, art. 2, lett. ff) (“adozione di un provvedimento non previsto da norme vigenti”), e in tal senso l’addebito, contestato esattamente nella sua materialità, e rispetto al quale l’incolpata aveva potuto difendersi, andava riqualificato: la fissazione della data dell’udienza era infatti, per legge, un elemento essenziale del provvedimento di cui all’art. 418 c.p.p. (“il Giudice per le indagini preliminari dopo aver esaminato la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero fissa l’udienza preliminare in camera di consiglio e ne precisa la data”) sì che la indicazione di un’udienza preliminare da tenersi in data da destinarsi conduceva all’abnormità del provvedimento.

Quanto alla sanzione, la stessa, in considerazione della mancanza di precedenti rilievi sia in sede disciplinare che in sede di valutazioni di professionalità, andava contenuta nei limiti del minimo edittale, così applicandosi la censura.

Con ricorso depositato in data 12 maggio 2011 la dr.ssa F. ha chiesto la cassazione della predetta sentenza sulla base di nove motivi; il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola in due distinte serie di motivi, concernenti l’una l’addebito di cui al procedimento n. 194 del 2009, e l’altra il diverso, ma riunito, addebito di cui al procedimento n. 210 del 2009.

1.1. Con riferimento al primo addebito, la ricorrente, con un primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata stante il travisamento ed errore in cui era incorsa la Sezione disciplinare relativamente alla ritenuta attendibilità dei dati riportati nella incolpazione in quanto tratti in occasione della periodica ispezione ministeriale presso il Tribunale di Milano.

La ricorrente osserva infatti che i dati acquisiti nel corso di detta ispezione erano stati addirittura smentiti dagli stessi accertamenti effettuati dalla Procura generale della Corte di Cassazione: la ricognizione del ruoto della dr.ssa F. era stata effettuata, in prima battuta, non sulla base di una specifica richiesta degli ispettori ministeriali, ma dal cancelliere A., mediante la presa di visione effettiva degli atti, sulla base di una disposizione impartita dalla dr.ssa S.E. (subentrata nel ruolo della dr.ssa F.) in data 10 ottobre 2008; successivamente, il cancelliere D., con nota in data 29 ottobre, aveva consegnato alla dr.ssa S. 32 elenchi relativi a “copia di quanto riscontrato a seguito di specifica richiesta da parte degli ispettori ministeriali” ed inoltre un “prospetto errori di riporto nella ricognizione materiale dei fascicoli”; tra questi elenchi (da cui erano poi stati tratti i dati riportati nel capo di incolpazione) vi erano pure un “elenco dei fascicoli “noti” risultanti pendenti a RE. GE. e non rinvenuti ad una prima ricognizione con annotazioni a riguardo”, un “elenco di fascicoli “noti” rinvenuti alla ricognizione materiale e non in stampa RE.GE.”, e un “elenco (di ben 376 procedimenti) di fascicoli “ignoti” risultati pendenti a RE.GE e non rinvenuti alla ricognizione” (da ciò ricavandosi che ben 376 procedimenti erano stati definiti dalla dr.ssa F. senza che ne fosse rimasta traccia nei registri informatici), e infine un altro “elenco di fascicoli “ignoti” rinvenuti alla ricognizione e non in stampa RE GE.”; doveva dunque desumersi come, almeno con riferimento alla dr.ssa F., fosse stata verosimilmente fatta una doppia ricognizione e cioè una a RE.GE. e un’altra sui fascicoli materialmente esistenti nella sua stanza o in cancelleria o nei due armadi fuori stanza, con conseguente scarsa attendibilità dei dati posti dalla Procura generale a fondamento dei capi di incolpazione;

anzi, tale scarsa attendibilità dei dati risultanti da RE.GE era stata testualmente segnalata ed evidenziata dal Presidente f.f.

presso l’Ufficio GIP di Milano, Cons. G.F. in sede di rapporto informativo del 30 luglio 2008 per la quarta valutazione di professionalità.

Del resto, sulla base degli accertamenti effettuati dai cancellieri D. e A., in data 11 novembre 2009, era risultato che delle originarie 110 (e non 115 come da motivazione della sentenza impugnata) richieste di rinvio a giudizio per ben 35 “la dr.ssa F. aveva già fissato per il secondo semestre del 2008 la prima udienza o un’udienza di rinvio” e che in un caso il procedimento era addirittura stato da lei definito; il particolare menzionato dimostrava quindi l’assoluta inaffidabilità del rilevamento statistico effettuato atteso lo scarto superiore al 32%.

1.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata a causa dell’ulteriore errore dato dal fatto che, agli effetti del calcolo degli assenti ritardi, era stata presa in considerazione la data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica e non, come avrebbe dovuto essere, la data dell’arrivo delle richieste nell’ufficio del giudice dell’udienza preliminare.

Sicchè, dei 19 provvedimenti asseritamente ritardati, che la Sezione Disciplinare aveva considerato particolarmente significativi per la loro contestuale “rilevanza” (richieste di rinvio a giudizio) e “anzianità” (periodo 1999-2006), soltanto cinque risalivano effettivamente alla data indicata del 2006, ed analoghi rilievi potevano essere avanzati con riferimento ai ritardi rinvenibili con riferimento agli anni 2007 e 2008.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia diversi profili di illogicità manifesta, di contraddizione della motivazione emergenti dal testo stesso del provvedimento impugnato, di omessa considerazione di atti rilevanti del procedimento e di osservazioni svolte dalla difesa dell’incolpata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1.3.1. Anzitutto, con riferimento al contestato elevato numero assoluto dei ritardi, la ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la netta maggioranza di essi era costituito da procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione per indagati noti o, addirittura, per indagati ignoti (rispettivamente, 1950 richieste di archiviazioni noti, e 2416 richieste di archiviazione ignoti, per un totale di 4366 richieste di archiviazioni), e che in grandissima maggioranza si trattava di pratiche giudiziarie relative al 2007 e al 2008, ovvero non urgenti, la cui pretermissione temporale, attuata per assicurare l’espletamento di pratiche più urgenti, non arrecava danni significativi a nessuna parte processuale nè alla salvaguardia sostanziale della ragionevole durata dei processi. Prescindendosi da tali pratiche marginali, il numero dei ritardi si riduceva dunque a 334 nell’arco di dieci anni.

1.3.2. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, per quanto riguarda il requisito della reiterazione dei ritardi, la Sezione disciplinare avrebbe dovuto, innanzitutto, effettuare un confronto tra il numero dei provvedimenti “in ritardo grave ed ingiustificato” e il numero dei provvedimenti depositati regolarmente nei termini, solo così potendosi stabilire se il ritardo fosse abituale o meno;

ovvero stabilire, anno per anno, in rapporto alla tipologia dei provvedimenti adottati, quale fosse la percentuale di quelli in ritardo grave ed ingiustificato rispetto al totale complessivo.

L’omessa comparazione in tal senso integrava dunque una operazione manifestamente illogica ed inidonea a sorreggere la motivazione della decisione adottata. E ciò senza considerare che, come già rilevato, erroneamente si era fatto riferimento alle date di iscrizione nel registro generale e non a quelle di iscrizione nel registro Gip (gli unici elenchi esenti da tale errore erano peraltro quelli relativi alle “richieste di liquidazione di compensi professionali”, alle “richieste di incidenti di esecuzione”, alle “richieste di rogatoria”, e alle “richieste di varia natura”, per i quali infatti non vi era stata materia per individuare nè la reiterazione, nè la gravità del ritardo, prima ancora che la mancanza di giustificazioni).

1.3.3. Rappresentava poi un grave travisamento della situazione di fatto l’affermazione per cui, dal raffronto tra i dati de lavoro espletato dalla dr.ssa F. e quelli generali dell’ufficio appariva “una produttività del magistrato incolpato notevolmente inferiore alla media dell’ufficio”: tale ingiustificato ed errato giudizio si basava sullo schema riportato a f. 143 e segg. del fascicolo dell’indagine della Procura generale e relativo alle pendenze della sezione, anzichè, esclusivamente, sullo schema relativo all'”attività svolta dalla dr.ssa F.”, all'”attività svolta dall’ufficio Gip/Gup e infine alla “media per giudice dell’attività svolta”; da tale ultimo schema risultava invece che:

– nell’anno 2005 la dr.ssa F. aveva emesso come Gup nettamente più sentenze in abbreviato della media degli altri giudici, più sentenze di patteggiamento, più convalide di fermo o arresto, più misure cautelari reali (quasi il triplo della media); – nell’anno 2006 più sentenze con rito abbreviato sia come Gip sia come Gup, più ordinanze ammissive di incidente probatorio (quasi il decuplo), più misure cautelari personali e reali; – nell’anno 2007 più sentenze in abbreviato come Gip, più decreti di archiviazione contro noti (quasi 600 in più), più misure cautelari reati (quasi 8 volte più della media). Solo nel 2008, anche, e soprattutto, a seguito delle incredibili e traumatiche vicissitudini di cui la dr.ssa F. era stata oggetto a partire dal 2007, la produttività era generalmente, e comprensibilmente, calata, pur restando superiore a quella della media per quanto riguarda le misure cautelari reali. E ciò senza tenere neppure conto della partecipazione a 27 udienze della sezione autonoma delle misure di prevenzione e della conseguente redazione di ben 103 provvedimenti.

1.3.4. La ricorrente osserva quindi che, quanto all’impegno rappresentato da processi di eccezionale importanza, indiscutibilmente i processi sulle scalate bancarie e quelli per reati di terrorismo islamico dovevano qualificarsi come tali: al contrario, l’avere sostenuto apoditticamente che l’attività giudiziaria della dott.ssa F. era stata, in realtà, null’altro se non lo “svolgimento in maniera corretta e diligente dell’attività ordinaria del giudice per le indagini preliminari”, rappresentava un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata, ancora una volta viziata da motivazione carente, da omessa considerazione di documenti rilevanti e da omessa considerazione della difesa dell’incolpata.

1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione di legge, dovuta ad una erronea interpretazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Osserva in proposito che la soluzione seguita nel caso di specie dalla Sezione disciplinare – allineandosi ai più recenti sviluppi della propria giurisprudenza e di quella di queste Sezioni Unite – pur se giustamente persegue la tutela di un interesse di rilevanza costituzionale (il giusto processo), viola altri e diversi interessi anch’essi di rango costituzionale, quali il principio di necessaria offensività degli illeciti e il principio di colpevolezza; in particolare, dovendo essere comunque provata la colpa, necessaria anche per gli illeciti disciplinari, non si potrebbe sostenere che, superati determinati livelli di giustificabilità, la stessa fosse in re ipsa, dovendo invece essere sempre accertata in concreto.

La sentenza impugnata incorrerebbe poi in contraddizione quando, da un lato, osserva che il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), prevede che il ritardo nel compimento delle funzioni costituisce, indipendentemente dalia violazione del dovere di diligenza, illecito disciplinare, e, dall’altro, afferma che per la sussistenza dell’illecito disciplinare occorre che si tratti di reiterazioni significative, tali da far apparire appunto abituale la violazione dei doveri della legge, tra questi in particolare rientrando quello della diligenza. In sostanza, nell’effettuare l’accertamento sull’elemento soggettivo dell’illecito contestato, si dovrebbe dare spazio a tutte le situazioni che, rendendo in concreto inesigibile un comportamento diverso, escludono la colpa. De resto, il richiamo, nella D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q) alla violazione dei doveri di cui all’art. 1 deve ritenersi implicitamente conseguente alla condizione, invece esplicita, dell’ingiustificatezza del ritardo, da ciò dovendo desumersi che il ritardo, sia pure grave e reiterato, da parte di un magistrato, pur non distintosi per diligenza ed operosità, non sarebbe tuttavia suscettibile di rilievo disciplinare quando sia di per sè, per qualsiasi motivo, soggettivo od oggettivo, “giustificato”.

La Sezione disciplinare, al contrario, ha recepito una interpretazione giuridica nella quale la colpa si stempera, in realtà, nella responsabilità oggettiva. Non ha di conseguenza proceduto ad alcuna valutazione in ordine alla presenza o alla mancanza di elementi in grado di escludere la colpevolezza dell’incolpata e non ha neppure accertato la esistenza o no dell’elemento soggettivo.

1.5. In subordine, con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente solleva, ove non dovesse essere condivisa l’interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 2, comma 1, lett. q), secondo cui l’illecito disciplinare da esso previsto è necessariamente subordinato all’accertamento della colpa del magistrato, questione di legittimità costituzionale di detta norma, per contrasto con il principio di colpevolezza (art. 27 Cost., commi 1 e 3).

1.6. Con riguardo all’addebito di cui al proc. n. 210/2009 RG, la ricorrente, con un primo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata, in ordine al punto relativo al ritardo nella fissazione della udienza preliminare, per violazione di legge, per carenza di motivazione e per omessa considerazione di precise e puntuali considerazioni difensive (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e).

Quanto all’incolpazione ex art. 2, comma 1, lett. q), la ricorrente osserva anzitutto che l’assunto per cui l’eventuale opportunità di ritardare la celebrazione dell’udienza avrebbe dovuto essere valutata nel contraddittorio fra le parti non sarebbe fondato su alcuna disposizione normativa. D’altra parte il magistrato non aveva assunto la decisione di soprassedere alla fissazione dell’udienza in modo apodittico ed arbitrario, ma aveva analiticamente e ripetutamente spiegato le ragioni in forza delle quali riteneva, a fronte tra l’altro di un termine meramente ordinatorio, di fissare l’udienza soltanto dopo avere conosciuto l’esito del processo di rinvio fissato davanti alla Corte di Assise di Appello di Milano in quanto di natura pregiudiziale; e di tale decisione la dr.ssa F. aveva dato significativamente comunicazione al Presidente della Sezione, e, per conoscenza, al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Generale, al P,M. dr. Sp., e al dott. M., Procuratore della Repubblica di Milano, che avevano convenuto sulla ragionevolezza della attesa di tale giudicato. Ne consegue, quindi, che la decisione di “procrastinare” la fissazione dell’udienza doveva ritenersi senz’altro giustificata.

1.7. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata nel punto relativo alla condanna per l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. ff), a causa di violazione di legge di natura sostanziale ed erronea sussunzione della situazione di fatto emersa nel procedimento nel modello legale dell’illecito disciplinare applicato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

La ricorrente osserva infatti che la qualificazione del provvedimento del 27 marzo 2007 come abnorme non si attaglierebbe al fatto per il quale ella è stata condannata; tenuto conto del fatto che, di fronte alle insistite e ripetute richieste del P.M. di fissazione dell’udienza, e nonostante le motivazioni sul punto in precedenza rese, ella, per evitare ulteriori ragioni di doglianza, aveva proceduto a “disporre” l’udienza indicando la data come “data da stabilirsi”, posta l’oggettiva impossibilità di fare, in quel momento, altrimenti (anche in ragione della particolare organizzazione “semestre per semestre” dei meccanismi di fissazione delle udienze vigente nell’ufficio Gip di Milano) e riservandosi, ovviamente, di procedere, appena possibile, alla indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della stessa come indicato dall’art. 418 c.p.p., comma 1, (cosa che aveva appunto fatto non molto tempo dopo, ovvero il 16 aprile 2007); aveva in altri termini, proceduto ad una fissazione ex art. 418 c.p.p. qualificabile, nella sostanza, “per gradi”: nel primo provvedimento (quello del 27 marzo 2007) aveva assunto la decisione di fissare l’udienza; in quello successivo, del 16 aprile 2007, integratore del primo, note finalmente le date delle possibili udienze del semestre successivo, aveva proceduto alla individuazione del giorno, dell’ora e del luogo, completando in tal modo il provvedimento previsto nell’art. 418 c.p.p., comma 1.

Del resto, osserva la ricorrente, l’art. 2, comma 1, lett. ff), considera illecito disciplinare non qualsiasi provvedimento compiuto senza il rigoroso rispetto della formalità della legge, ma soltanto quello assunto “al di fuori da ogni previsione processuale” (in quanto tale, appunto, abnorme); nella specie, invece, il provvedimento assunto il 27 marzo 2007 era comunque un provvedimento di “fissazione”, sia pure ancora incompleto, che, inoltre, avrebbe dovuto essere valutato alla luce di tutto ciò che era sino ad allora accaduto.

1.8. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza e pertanto del diritto di difesa (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): a fronte della contestazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) (reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario), essa era stata condannata ai sensi dell’illecito disciplinare previsto dalla lett. ff) (l’adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale), con conseguente violazione del principio di correlazione fra fatti contestati e fatti emersi nel giudizio; i due illeciti sarebbero infatti del tutto diversi nel loro contenuto e nella loro struttura, nè si potrebbe affermare che l’incolpazione di avere adottato un provvedimento al di fuori di ogni previsione processuale faccia sostanzialmente parte della incolpazione formulata dalla Procura generale, attinente alla omessa formazione del fascicolo relativo al procedimento separato e della omessa fissazione della udienza preliminare. Dunque, di fronte al capo di incolpazione specificamente formulato, l’incolpata e la sua difesa non erano state sicuramente messe nella condizione di sapere che avrebbero dovuto specificamente difendersi dall’accusa di avere adottato “provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale”.

Del resto la indicazione di tale asserita abnormità non compariva sotto nessun profilo nel capo di incolpazione (nel quale si parlava soltanto, e in modo fugace, di asserito provvedimento “anomalo”), sicchè era del tutto improprio il richiamo, fatto dalla sentenza impugnata, alla nota giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di correlazione fra accusa e sentenza.

2. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, di cui sub 1.1., 1.2. e 1.3., sono fondati nei termini di seguito indicati.

Con riferimento alla prima questione, quella concernente l’attendibilità dei dati in relazione ai quali era stata effettuata la contestazione, dalla sentenza impugnata, nonostante la nettezza dell’affermazione secondo cui era necessario “sgombrare il campo” dalla questione stessa, non emergono con chiarezza nè la origine della rilevazione nè le modalità della stessa. Si legge, invero, che “la ricognizione della situazione del ruolo della dottoressa F. era stata effettuata (per rispondere alla richiesta del Presidente f.f. dell’Ufficio GIP del 10 ottobre 2008) sulla base di quanto riscontrato in data 15 settembre 2008 a seguito di specifica richiesta degli ispettori ministeriali (…). Il breve lasso di tempo (meno di un mese) intercorso tra la ricognizione effettuata dagli ispettori ministeriali e la richiesta del Presidente f.f.

dell’ufficio GIP porta a ritenere che l’elenco dei ritardi, accertato non in relazione al ruolo della dottoressa F. ed a seguito del suo trasferimento ma in relazione all’intero Ufficio in occasione della periodica ispezione ministeriale sia attendibile”.

Dal riportato brano della sentenza impugnata non si desume con chiarezza la genesi della documentazione sulla base della quale è stato avviato il procedimento disciplinare: e cioè se si sia trattato dei dati risultanti da una ricognizione eseguita dagli ispettori ministeriali, ovvero di una ricognizione eseguita da personale dell’ufficio del Tribunale per rispondere ad una richiesta in tal senso degli ispettori ministeriali; ovvero ancora, come affermato dalla ricorrente, per fare la ricognizione materiale dei fascicoli destinati a passare al magistrato designato a sostituire la dottoressa F. e ad ereditarne il ruolo. La circostanza, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, non appare di poco momento, ove si rilevi che le indicazioni inoltrate all’Ispettorato non hanno dato luogo a rilievi disciplinari di sorta, laddove solo la comunicazione degli elenchi relativi alle pendenze rinvenute nell’ufficio della dottoressa F. a seguito del suo trasferimento ha dato luogo a rilievi da parte del Presidente f.f.

dell’Ufficio GIP. Dei resto, la risposta della sentenza impugnata sul punto non appare del tutto appagante, ove solo si consideri che la questione sollevata dalla difesa della incolpata non sembrava potersi ridurre al profilo della coincidenza degli elenchi, risultando piuttosto poste in discussione le modalità di formazione degli elenchi stessi, tenuto conto delle incongruenze evidenziate nel ricorso, che la stessa ricorrente riferisce essere emerse in un successivo accertamento disposto dalla Procura Generale presso questa Corte. In sostanza, da un lato, non vi è certezza di quali effettivamente fossero i fascicoli rimasti sui ruoli della dottoressa F. alla data del suo trasferimento; dall’altro, non vi è neanche certezza di quali fossero i riferimenti temporali delle pendenze, In proposito, la ricorrente ha documentato – e sinteticamente riferito in ricorso le risultanze dell’esame dei documenti in atti – che, nonostante nel capo di incolpazione si faccia riferimento a “i numeri e le date di iscrizione al registro generale g.i.p.”, tali indicazioni non corrisponderebbero al vero, soprattutto con riferimento ai fascicoli recanti le date di iscrizione più risalenti nel tempo.

La motivazione della sentenza impugnata si rivela dunque carente giacchè, nel mentre la difesa dell’incolpata aveva sostenuto, anche avvalendosi dei documenti in atti, la inaffidabilità dei dati rilevabili dall’elenco allegato alla incolpazione, evidenziando altresì il diverso accertamento effettuato dalla Cancelleria dell’ufficio GIP di Milano per rispondere ad un supplemento istruttorio sollecitato dalla Procura Generale – il cui risultato è stato puntualmente riprodotto in ricorso -, nella sentenza impugnata la questione della inattendibilità dei dati è affrontata con prevalente riguardo al diverso profilo della coincidenza dei dati rilevati nel mese di ottobre 2008 con quelli emersi nel settembre dello stesso anno a seguito di ispezione ministeriale.

2.1. La risposta sul punto, lungi dallo “sgombrare il campo”, appare invece insufficiente per le seguenti considerazioni.

Dal documento riportato alle pagg. 388-389 del fascicolo della Procura Generale presso questa Corte, il cui contenuto è stato riportato puntualmente nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, emerge infatti che il numero dei procedimenti pendenti presso l’Ufficio della dottoressa F. nel momento in cui fu trasferita ad altra sede non coincide con il (ed è sensibilmente inferiore al) numero dei procedimenti pendenti indicati nel capo di incolpazione. Dal medesimo documento emerge ancora che i procedimenti ritenuti pendenti presso l’Ufficio della dottoressa F. da più tempo, in realtà erano pervenuti presso il detto Ufficio non nell’anno di apparente iscrizione, ma successivamente.

Emerge, in altri termini, che la valutazione circa la sussistenza dell’illecito contestato nel primo procedimento disciplinare è stata condotta sulla base di dati fattuali che non tengono conto della diversa rilevazione, pure introdotta nella istruttoria disciplinare svolta dalla Procura Generale, atteso che, sulla base di tale rilevazione, il numero complessivo dei procedimenti pendenti, e soprattutto la data di iscrizione dei fascicoli in relazione ai quali sono stati contestati i ritardi, risultano differenti, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista della significatività del ritardo.

Sotto altro profilo ancora, come denunciato nel terzo motivo di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente quanto alla indicazione dei dati sulla base dei quali è stata apprezzata la produttività della incolpata, nel senso che i riferimenti contenuti in sentenza appaiono privi di qualsiasi dato numerico riferibile direttamente alla incolpata – ad esempio, il dato assoluto dei provvedimenti dalla stessa emessi nel periodo considerato; il conseguente rapporto tra provvedimenti adottati in ritardo e provvedimenti complessivamente adottati; la sopravvenienza dei procedimenti presso l’Ufficio della incolpata -, onde corroborare le valutazioni sinteticamente espresse sul punto.

Ed ancora, non sono state considerate, nella sentenza impugnata, le attività svolte dalla dottoressa F. presso la sezione misure di prevenzione, il cui svolgimento è stato dedotto e documentato attraverso la trascrizione nel ricorso dei prospetti relativi alle udienze tenute e ai provvedimenti depositati.

Insufficiente è altresì il criterio prescelto per valutare la assenza di giustificazione dei ritardi. La Sezione disciplinare, infatti, avrebbe dovuto effettuare un confronto tra i provvedimenti in ritardo anche grave e i provvedimenti depositati regolarmente nei termini, ovvero accertare anno per anno, in relazione alla tipologia dei provvedimenti adottati, quale fosse la percentuale di quelli depositati in ritardo grave rispetto al totale; solo da tale comparazione si sarebbero potuti desumere significativi elementi di valutazione su un requisito costitutivo – la assenza di giustificazione dei ritardi – dell’illecito contestato.

Appare poi chiaro che la predetta comparazione, in quanto effettuata riconoscendo alla dottoressa F. un’attività svolta rilevata sulla base degli elenchi allegati al capo di contestazione, risente della medesima necessità di rinnovazione alla luce della considerazione delle risultanze dei menzionati accertamenti svolti su incarico della Procura Generale.

2.3. Emerge dunque che la valutazione della gravità, reiterazione ed ingiustificatezza dei ritardi stessi è stata compiuta dalla Sezione disciplinare sulla base di dati numerici e temporali che non appaiono certi. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “non risulta che i dati acquisiti nel corso della ispezione ministeriale siano mai stati contestati”, non appare decisiva sul punto, vuoi perchè dalla medesima sentenza non risultano chiare, come in precedenza rilevato, le modalità di rilevazione dei dati, sia perchè è la stessa sentenza a dare atto che la incolpata aveva prospettato la questione della scarsa attendibilità dei dati riportati nella incolpazione e originariamente indicati nella segnalazione del Presidente Aggiunto dell’Ufficio GIP del Tribunale di Milano. Invero, se solo si considera che nel passaggio motivazionale immediatamente successivo si pongono in relazione i dati contenuti nel capo di incolpazione con le rilevazioni effettuate su richiesta degli ispettori ministeriali, l’affermazione di mancata contestazione dei dati acquisiti nel corso della ispezione ministeriale non sembra possa avere alcuna significatività sul piano dell’accertamento della responsabilità della incolpata.

Nè risultano convincenti le argomentazioni della sentenza impugnata con le quali si è ritenuta non significativa la ricognizione delle pendenze della dottoressa F. effettuata nel corso del 2009.

L’affermazione secondo cui le rilevazioni eseguite nel corso del 2009 non sarebbero attendibili, in quanto “dopo l’assegnazione dei fascicoli a un diverso magistrato non è possibile, sulla base dei registri informatici, ricostruire esattamente la situazione di un ruolo in un momento precedente poichè una parte dei fascicoli, nel frattempo, risultano in carico ad un diverso magistrato”, appare smentita dalla attestazione contenuta nel menzionato documento, nel quale – come puntualmente ricordato in ricorso – la rilevazione è stata effettuata attestando che i provvedimenti di fissazione dell’udienza erano stati adottati dalla dottoressa F.:

attestazione, questa, che lascia chiaramente intendere che la verifica sia stata effettuata ponendo attenzione alla individuazione del magistrato che aveva provveduto ad adottare il provvedimento e che quindi appare idonea ad assumere una rilevanza probatoria sulla consistenza dei ritardi addebitabili alla ricorrente, che non può essere disconosciuta asserendo una impossibilità di accertamento in tal senso (v. sul punto il riferimento della sentenza impugnata alle dichiarazioni del funzionari).

Le valutazioni compiute dalla Sezione disciplinare prescindendo dalle rilevazioni risultanti dal supplemento di indagini sollecitato dalla Procura Generale risultano pertanto inidonee a sostenere la decisione di affermazione della responsabilità disciplinare della ricorrente con riferimento alla incolpazione di cui al procedimento n. 194 del 2009.

3. Il capo di sentenza con il quale la ricorrente è stata sanzionata disciplinarmente per la incolpazione di cui al procedimento n. 194 del 2009, va dunque cassato, essendo necessario un nuovo esame della contestazione per i profili prima evidenziati, tenendo segnatamente conto della richiamata rilevazione.

3.1. Nella cassazione della sentenza con riferimento alla contestazione di cui alla lettera q) contenuta nel primo capo di incolpazione va inclusa anche la statuizione concernente la contestazione di cui alla lettera q) relativa alla condotta contestata nel secondo procedimento disciplinare. Invero, tale condotta non risulta avere formato oggetto di una autonoma valutazione da parte della Sezione Disciplinare, avendo questa affermato che “nell’ambito di tale fattispecie (quella di cui alla lettera q) oggetto della contestazione nel primo procedimento) deve essere ricondotto parzialmente anche il fatto contestato nel procedimento disciplinare n. 204/2009”, in quanto “l’omessa fissazione dell’udienza preliminare costituisce una ulteriore manifestazione di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio della funzione”. In sostanza, la responsabilità della incolpata con riferimento al fatto di cui alla lettera q) è affermata dalla Sezione disciplinare sul rilievo che detta condotta costituisce un’ulteriore manifestazione di un già accertato grave, reiterato e ingiustificato ritardo nell’esercizio delle funzioni; ne consegue che, una volta venuto meno, per effetto della presente sentenza l’affermazione di responsabilità relativamente alla più generale contestazione di ritardi, la Sezione Disciplinare dovrà procedere a nuovo esame anche con riferimento al ritardo oggetto di contestazione nel secondo capo di incolpazione.

3.2. L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta l’assorbimento dei motivi di cui ai punti 1.4 e 1.5.

4. Venendo ora all’esame dei motivi di ricorso relativi al secondo illecito, il Collegio ritiene che sia fondato il terzo motivo, che può essere esaminato per primo per ragioni di ordine logico.

Sussiste infatti la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e decisione, atteso che la condotta per la quale la dottoressa F. è stata ritenuta responsabile (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. ff.: “adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico ovvero di grave e inescusabile negligenza”) costituisce una violazione del tutto diversa da quella contestata nel capo di incolpazione. La dottoressa F., invero, era incolpata dell’illecito disciplinare di cui al cit. D.Lgs., art. 2, comma 1, lett. n) e q), in quanto, dopo aver disposto, in data 9 settembre 2004, nell’ambito del procedimento penale n. 6818/04 R.G. GIP, a carico di una pluralità di imputati del delitto di cui all’art. 270 bis c.p., la separazione, per un vizio di notifica, del procedimento nei confronti di B.F., imputata del delitto di cui all’art. 270 ter c.p., ometteva, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ben nove fra il novembre 2006 e l’ottobre 2007), di procedere ad una rituale e completa formazione del fascicolo relativo al procedimento separato e di fissare la nuova udienza preliminare (non integrando in particolare tale fissazione nemmeno l’anomalo provvedimento del 27 marzo 2007 di fissazione di udienza preliminare a data da destinarsi), essendo così incorsa in grave e reiterata inosservanza delle norme sul servizio giudiziario, nonchè in reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.

Risulta dunque evidente che la condotta contestata alla dottoressa F. era una condotta omissiva, non esclusa per effetto dell’anomalo” provvedimento del 27 marzo 2007, laddove invece la responsabilità è stata accertata per un illecito commissivo, e cioè proprio per l’adozione di quei provvedimento. Non può dunque ritenersi che nella specie si sia in presenza di una mera qualificazione giuridica di una condotta contestata alla incolpata in tutti i suoi elementi, atteso che ciò di cui la dottoressa F. era stata chiamata a difendersi era la mancata fissazione dell’udienza preliminare di un determinato procedimento – omissione non esclusa dalla adozione di un provvedimento di fissazione senza data – mentre la Sezione disciplinare la ha ritenuta responsabile proprio della adozione di quel provvedimento che non sarebbe stato idoneo a far venire meno il contestato illecito omissivo.

La Sezione disciplinare ha ritenuto di poter considerare il fatto per il quale è stata accertata la responsabilità oggetto di contestazione nella sua materialità sulla base del principio secondo cui “in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. In altri termini, poichè la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. n. 41663 del 2005).

Tuttavia, “il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti – rispettivamente descritti e ritenuti – non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l’eterogeneità tra il contestato reato di sottrazione di cosa pignorata da parte del proprietario e quello di inosservanza degli obblighi del custode di cosa sottoposta a pignoramento) (Cass. pen., sez. 6, n. 81 del 2008; Cass. pen., sez. 3, n. 818 del 2005;

Cass. pen., sez. 5, n. 9957 del 1999).

Orbene, nel caso di specie ricorre proprio quel rapporto di eterogeneità, atteso che il provvedimento ritenuto abnorme, e in relazione al quale è stata ritenuta la responsabilità disciplinare ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. ff), che è chiaramente un illecito commissivo, era menzionato nel capo di imputazione – peraltro incidentalmente – come elemento di fatto inidoneo a far venir meno la responsabilità per l’illecito omissivo originariamente contestato, sicchè sussiste la denunciata violazione non potendosi sostenere che rispetto all’adozione del provvedimento di fissazione senza data la incolpata avesse ragione di doversi difendere, essendo sufficiente illustrarne la utilità ai fini della inesistenza dell’addebito omissivo oggetto di contestazione; senza dire che la difesa della incolpata, per come emerge dalla sentenza impugnata e per come ricostruita nel ricorso, si affidava al rilievo della inesistenza dell’illecito omissivo non per l’avvenuta adozione dell'”anomalo” provvedimento di fissazione, ma per la giustificatezza intrinseca della mancata fissazione e per l’avvenuta comunicazione della decisione di soprassedere alla fissazione al capo dell’ufficio.

Del resto, ove si consideri che l’adozione del provvedimento “anomalo” è avvenuta il 27 marzo 2007 e che la concreta fissazione della data dell’udienza reca la data del 16 aprile 2007, appare del tutto evidente come la “anomalia” del provvedimento rilevasse unicamente ai fini della inidoneità ad interrompere la condotta omissiva, rispetto alla quale l’affermazione della responsabilità per l’adozione di quel provvedimento ritenuto “abnorme” appare collocarsi in rapporto non di continuità ma di assoluta eterogeneità.

Ne consegue che il capo della sentenza impugnata con il quale è stata affermata la responsabilità disciplinare della dottoressa F. per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. ff), deve essere cassato, risultando violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4.1. La cassazione deve essere disposta senza rinvio, atteso che la Sezione disciplinare, nell’affermare la responsabilità per il citato illecito, ha invece escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare originariamente contestato.

5. In conclusione, il ricorso viene accolto sia quanto ai denunciati vizi di motivazione afferenti all’affermazione della responsabilità disciplinare della dottoressa F. in ordine alle contestazioni di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lettera q), del, in esso inclusa anche la condotta ascritta alla incolpata nel procedimento n. 210 del 2009; sia quanto alla affermazione della responsabilità in ordine all’illecito di cui al medesimo art. 2, lett. ff), nel quale la Sezione disciplinare ha ritenuto di poter ricondurre il fatto contestato nel procedimento n. 210 del 2009.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione alle dette statuizioni: la cassazione è con rinvio, quanto all’affermazione della responsabilità per l’illecito di cui alla lettera q), e senza rinvio quanto all’illecito di cui alla lettera ff).

La causa va rinviata alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura perchè, in diversa composizione, provveda a nuovo esame emendando i rilevati vizi motivazionali in ordine alle contestazioni di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q).

6. In considerazione dell’esito del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento all’affermazione della responsabilità della dottoressa F. relativamente alla contestazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione; cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento all’addebito di cui cit. art. 2, lett. ff);

spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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