Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26137 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 27/09/2021), n.26137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19790-2019 proposto da:

F.A., D.L.M.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO FINA;

– ricorrenti –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI POTENZA;

– controricorrente –

contro

V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’8/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso è diretto avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 8 maggio 2018, n. 489, che ha rigettato il gravame fatto valere dai ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1465/2012. Il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda di M.R., aveva risolto per grave inadempimento dei ricorrenti il contratto preliminare di vendita di un fondo, da M. stipulato con i promissari acquirenti (oggi ricorrenti), e dichiarato l’accessione di tutte le opere realizzate sul fondo, rigettando le altre domande dell’attrice, nonché quelle fatte valere dai convenuti e dal terzo interveniente volontario V.D..

Resiste con controricorso M.R..

L’intimato V.D. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo ripropone il motivo già avanzato in appello e rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1454,1460 c.c. per mancata applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum; degli artt. 1362,1363,1366 e 1367,1351 c.c., erronea interpretazione delle scritture private; degli artt. 1362,1363,1364,1367 c.c., erronea valutazione della condotta negoziale delle parti; dell’art. 115 c.p.c.; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il motivo è inammissibile. Viene genericamente contestata l’interpretazione offerta dal giudice d’appello degli atti conclusi tra le parti (il contratto preliminare di vendita dell’immobile del 23 aprile 1994 e la sua successiva integrazione del 1998), senza specificamente individuare e riportare le clausole delle due scritture private dalle quale si ricaverebbe che non risultava “convenuto alcun pagamento anticipato” e senza confrontarsi in modo analitico con le ragioni esposte dal giudice d’appello (v. p. 4 della sentenza impugnata).

b) Il secondo motivo, anch’esso riproduttivo del motivo fatto valere in appello, contesta “fondatezza della subordinata domanda di pagamento delle opere realizzate, violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,2041,2042,936 c.c., e artt. 167,183 e 184 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di indebito arricchimento; erronea interpretazione della domanda riconvenzionale; erronea interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

Il motivo è inammissibile. Non vengono infatti censurate tutte le rationes decidendi formulate dal giudice d’appello, limitandosi il motivo a confutare quella relativa alla mancanza della qualità di terzi in capo ai ricorrenti (pp. 24-25 del ricorso), in particolare senza nulla dire circa l’argomento della mancanza del possesso in capo ai medesimi. In relazione all’argomento della abusività del manufatto, poi, vi è solo un riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio e al possibile scorporo delle opere regolari (v. p. 25 del ricorso).

Circa l'”ulteriormente subordinata” domanda di illecito arricchimento, “proposta in prime cure e regolarmente reiterata con l’atto di appello” i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe “totalmente trascurato il motivo specifico di impugnazione”. Al riguardo va rilevato che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda in quanto proposta tardivamente e che gli appellanti (in questo giudizio ricorrenti) non hanno con motivo specifico impugnato tale declaratoria, essendosi limitati, come essi stessi affermano, a reiterare la domanda con l’atto di appello, così che il denunciato vizio di omessa pronuncia non sussiste.

c) Il terzo motivo, infine, non è diretto nei confronti del provvedimento impugnato, ma auspica una diversa liquidazione delle spese di giudizio nel caso di accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell’avvocato Luigi Potenza, che si è dichiarato antìstatario.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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