Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26137 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22245/2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Equitalia Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1784/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/02/2015, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

F.M. ricorre, con due motivi, illustrati da successiva memoria, nei confronti di Equitalia che si costituisce con controricorso, nonchè della Regione Lazio che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1784/2/15, depositata il 24 marzo 2015, con la quale è stato respinto l’appello della contribuente avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite resa dalla CTP di Roma.

La CTR, in particolare, ha affermato di condividere la valutazione del giudice di primo grado, della sussistenza di una grave ragione per disporre la compensazione delle spese di lite, in quanto l’accoglimento del ricorso risultava fondato non già sulla fondatezza nel merito del ricorso, ma su una ragione meramente procedurale, mentre non risultava contestata nè la legittimità della tassa, nè l’omesso pagamento. Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 118 disp. att., art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., D.Lgs. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), ed all’art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la CTR abbia statuito la compensazione integrale delle spese di lite sulla base di un criterio arbitrario, fondato sul fatto che la violazione di regole formali fosse meno grave della violazione di quelle sostanziali.

I motivi appaiono fondati.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 14411/2016; 1521/2016; 11301/2015), o facendo riferimento, come nel caso di specie, al solo fatto che il contribuente si sia limitato a sollevare eccezioni procedurali (Cass. 16037/2014).

Il ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Lazio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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