Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26137 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Masi s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 118/2007/67 depositata il 10/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Apice Umberto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Masi s.r.l. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello della società contro la sentenza della CTP di Cremona n. 30/3/2004 che aveva respinto il ricorso della società medesima avverso la cartella di pagamento nn. (OMISSIS) per Iva Irpeg e Ilor relative agli anni 1995 e 1996. La CTR riteneva la nullità della cartella in quanto la procedura di notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento era avvenuta in violazione delle norme in materia di notifica degli atti tributari.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 in reazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe indebitamente rigettato la eccezione di inammissibilità dell’appello, avendo la società introdotto in appello una doglianza nullità della notifica degli atti impositivi presupposti- diversa da quella proposta in primo grado – mancata notifica -.
La censura è fondata. Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi”, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006). Orbene, nel caso in esame, la società con il ricorso in primo grado dedusse la mancata notifica sia dell’avviso di rettifica che dell’accertamento in quanto mai notificati.
Costituisce quindi nuova domanda la deduzione, in appello, della nullità della notifica degli atti medesimi perchè effettuata direttamente al liquidatore presso il suo domicilio anzichè presso la sede legale.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011