Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26136 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26136 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ha pronunciato la seguente
Rep.

O3CS96

SENTENZA
Ud. 17/10/2013
t

sul ricorso 11993-2007 proposto da:
PU

CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIA COMMERCIO LEGNAMI
I.C.L. – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.I.
04146130481), in persona del Curatore dott. EMILIO

Data pubblicazione: 21/11/2013

MANTOVANI, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN STEFANO,
2013
1530

che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BARBINI ALDA, giusta procura a margine
del ricorso;

ricorrente

1

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 15444-2007 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2,
presso l’avvocato ANZALDI ANTONINA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STANGHELLINI LORENZO, giusta procura in calce al
ricorso;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIA COMMERCIO LEGNAMI
– I.C.L. – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.I.
04146130481), in persona del Curatore dott. EMILIO
MANTOVANI, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN STEFANO,
che la rappresenta e difende unitamente

del legale rappresentante pro tempore,

all’avvocato BARBINI ALDA, giusta procura a margine
del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

462/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella

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pubblica udienza del 17/10/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato RIZZACASA
BEATRICE, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato ANZALDI che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso della Curatela e del
ricorso incidentale.

udito,

3

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 18/10/20058/3/2006, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Arezzo del 5/4-16/5/03, ha ridotto ad euro 102.804,24,
della

oltre interessi legali dalla domanda, l’importo

condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla
restituzione alla Curatela del Fallimento “Industria
Commercio Legnami- I.C.L.- società a responsabilità
limitata” in liquidazione, in forza della revocatoria ex
art.67,

2 ° comma 1.f. delle rimesse, versamenti ed

accrediti effettuati dalla società sul c/c in essere presso
l’Agenzia n.18 di Firenze del Monte, nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento del 13 maggio 1998.
La Corte fiorentina ha ritenuto di spostare la data
dell’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza in
epoca più vicina alla dichiarazione di fallimento, e
precisamente, a far data dal 13 gennaio 1998, aderendo
all’argomentazione del Tribunale che la notifica di decreti
ingiuntivi,

di

atti

di

precetto,

l’esecuzione

di

pignoramenti mobiliari, ed anche la comunicazione di
“estrema illiquidità” nella corrispondenza con i fornitori,
nonché lo stato di liquidazione della società ( il tutto
verificatosi dal 1996 e protrattosi sino a tutto il 1997),
costituivano elementi presuntivi di uno stato di dissesto
non direttamente conoscibili attraverso specifiche forme di
4

pubblicità; che, quindi, rimanevano gli elementi che la
Banca avrebbe potuto conoscere consultando specifiche
pubblicazioni o pubblici registri, e quindi l’elevazione
dei protesti e la pubblicazione dei bilanci.

Quanto al bilancio chiuso al 31/12/96, secondo la Corte,
non poteva ritenersi che la Banca fosse stata in grado di
conoscerlo subito dopo il deposito, non essendovi all’epoca
ragione per “monitorare” il cliente, in quanto alla data
del 5/7/97, l’andamento del conto corrente non aveva
mostrato particolari anomalie(come evidenziato nei
prospetti del C.T.U.);solo quando il 13/1/98 il bilancio
era stato messo realmente a disposizione della Banca
attraverso il sistema centrale informatico ( v. la
deposizione della teste Rullani), la stessa aveva appreso
del grave dissesto della società, e tale fatto, unitamente
ai protesti pubblicati da febbraio 1998, avrebbe dovuto
indurre la Banca a maggior cautela nel consentire alla
cliente di far affluire sul conto, che a quella data
presentava saldo debitore ben superiore a quello di sei
mesi prima, contanti,assegni e bonifici.
Il Giudice del merito, confermando il proprio orientamento,
ha ritenuto che il mantenimento di un conto scoperto, con
accumulo di ulteriori poste da parte della Banca a debito
del cliente, denota documentalmente l’intento della Banca
di accordare l’ampliamento,anche se non in via definitiva,
.

5

dell’apertura di credito, o comunque, la tolleranza a che
il cliente, nella situazione di conto scoperto non
affidato, goda di fatto e per un certo tempo, di un
credito.
la continuità del rapporto,

Secondo la Corte del merito,

che si ricava dal comportamento concludente di banca e
cliente, impedisce di considerare distinte le operazioni
eseguite, da cui la revoca delle rimesse nella misura della
differenza tra la massima esposizione debitoria del periodo
e quella finale, come d’altronde confortato dalla modifica
dell’art.67,2 ° comma 1.f.
Avverso detta pronuncia ricorre il Fallimento, con ricorso
affidato a quattro motivi.
Si difende con controricorso la Banca, proponendo ricorso
incidentale affidato a due motivi.
Il Fallimento ha depositato controricorso avverso il
ricorso incidentale.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378
c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo del ricorso principale,

il

Fallimento denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2497, 2449 e 2450 bis c., dei principi in materia di
pubblicità dello scioglimento e della liquidazione della
s.r.l.

e

della

nomina

dei

liquidatori,

degli

5-6

artt.2493,2435,2457 ter c.c., nel testo anteriore al
d.lgs.6/2003, dell’art.29 della 1.266/97 e dei principi in
materia

di

pubblicità

del bilancio della s.r.l. e degli effetti della

pubblicazione; dell’art.2913 c.c. in materia di efficacia
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese; degli artt.2727
e 2729 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi in
materia di allegazione e valutazione delle prove;
dell’art.67 1.f., in relazione alla prova della

scientia

decoctionis.
La Corte di merito, osserva il Fallimento, ha ritenuto la
prova dell’elemento soggettivo sulla base del bilancio
della I.C.L. al 31/12/96, evidenziante l’intera perdita del
capitale sociale di lire 20 milioni, stante la perdita di
esercizio di lire 1.382.168.608, quando lo stesso è stato
realmente messo a disposizione della Banca con il sistema
centrale informatico.
Secondo parte ricorrente, il Giudice del merito ha omesso
di considerare molti degli elementi probatori portati dalla
Curatela, che, se valutati, avrebbero condotto ad una
diversa soluzione; ha erroneamente negato rilevanza
probatoria ad alcuni elementi; ha omesso di operare la
valutazione globale e complessiva degli elementi di prova.
Il Fallimento deduce che il motivo si basa, oltre che
sulla prova testimoniale di Stazzoni Gianfranco, sui
7

documenti specificamente indicati alle pagine 11,12 e 13
del ricorso, alla cui stregua risulta che a fine 1995, e
per tutto il 1996, erano stati emessi numerosissimi decreti
ingiuntivi, notificati vari atti di precetto, eseguiti

plurimi pignoramenti mobiliari; che a far data dal 21/1/97,
anteriormente alla prima rimessa, il fido della società era
stato “radiato”; che erano stati scontati effetti, poi
rinnovati con avallo, poi ancora rinnovati,e lo scoperto di
conto di I.C.L. era stato “cambializzato”.
Ancora, osserva il Fallimento, i bilanci al 31/12/94 ed al
31/12/95,

pur non in perdita,

estremamente

modesti,

e

evidenziavano utili

l’incremento

crescente

dell’indebitamento della società e degli oneri
finanziari(vedi prospetto nella relazione ex art.33 del
Curatore), e la Banca, come da istruzioni di vigilanza
della Banca d’Italia, era tenuta all’analisi dei bilanci
delle società esposte.
Inoltre, il 4/11/97, la società affittava l’azienda alla
Alderighi Legnami s.r.1., così cessando l’attività, e
chiudeva l’unità locale di Terranuova Bracciolini,
circostanza resa nota con l’iscrizione del Registro delle
Imprese, e per di più nel contratto, regolarmente iscritto
presso la CCIA, la società dichiarava di avere perduto il
capitale sociale e di versare in stato di insolvenza, dando

8

altresì atto della convocazione a breve dell’assemblea per
la messa in liquidazione.
Secondo il Fallimento, il Giudice del merito avrebbe dovuto
valutare singolarmente tutti gli elementi, e poi

globalmente, inquadrandoli in un’indagine unitaria ed
organica.
Quanto agli elementi considerati, osserva il Fallimento, la
Corte del merito ha omesso di valutare che la delibera di
scioglimento e messa in liquidazione risulta dal Registro
delle Imprese; che alla data del 4 luglio 1997, erano stati
emessi e notificati 18 decreti ingiuntivi, eseguiti 21
pignoramenti, 17 presso la sede di Firenze e gli altri
presso Terranuova Bracciolini(18 eseguiti anche prima delle
rimesse di cui si tratta), e per 8 era stata disposta la
vendita dei beni pignorati e pubblicata la relativa
ordinanza.
Il bilancio al 31/12/96 deve ritenersi conosciuto dai terzi
col deposito il 4/7/97 presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese, ex art. 29, 1. 266/97 e quindi, secondo il
Fallimento, consultabile subito dopo il deposito, anche in
osservanza delle istruzioni di vigilanza della Banca
d’Italia relative ai clienti esposti.
Il ricorrente fa valere la violazione da parte della Corte
d’appello delle norme in materia di presunzioni; infine,
anche a ritenere attuata la piena pubblicità del bilancio
9

solo con la disponibilità dello stesso nel sistema
informatico, si sarebbe dovuto concludere per la conoscenza
dello stato di insolvenza da parte della Banca dal
10/10/97, al più a novembre 1997, come riconosciuto da

M.P.S. nella lettera del 26/11/98 al Curatore, doc. 4 (“…la
perdita rilevabile dal bilancio 1996 (era)conoscibile dalla
banca non prima del novembre 1997”).
1.2.- Col secondo mezzo, il Fallimento denuncia vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, quanto
all’epoca della conoscenza dello stato di insolvenza,
rifacendosi a quanto già esposto nel primo motivo.
1.3.- Col terzo mezzo, il Fallimento denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt.1857 c.c. e 67,2 ° comma 1.f.,
• nel testo applicabile anteriore alla riforma del d.l.
35/2005, anche sotto il profilo della natura della
revocatoria; nonché degli artt. 1243 e 1853 c.c., e dei
principi in materia di compensazione.
Il ricorrente, di contro alle argomentazioni del Giudice
del merito, rileva che le rimesse bancarie sono revocabili
proprio se e solo se costituiscono pagamento; è
inapplicabile al conto corrente bancario l’art.1823 c.c.,
non richiamato dall’art. 1857 c.c.; è errato sostenere che,
in assenza di richiesta di pagamento del saldo da parte
della Banca, il credito non sarebbe esigibile, e le rimesse

10

sul conto scoperto non creano ulteriore disponibilità, ma
hanno solo la funzione di estinguere debiti.
La Corte del merito, inoltre, sembra avere ritenuto
ammissibile la compensazione tra partite di segno diverso,

compensazione che ha di fatto attuato, affermando la
revocabilità nei limiti della “differenza”, in tal modo
violando le norme in materia di compensazione legale e di
compensazione per le operazioni bancarie regolate in conto
corrente.
1.4.

Col quarto motivo, il Fallimento denuncia quale fatto

controverso e decisivo l’autonomia delle singole rimesse e
l’unitarietà del rapporto, ex art.360 n.5 cp.c.
2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Banca
denuncia il vizio ex art.360 n.5 c.p.c., per avere la Corte
d’appello omesso la motivazione o reso motivazione
contraddittoria, in relazione all’esistenza di vaglia
cambiari tornati insoluti, il cui accredito sul conto
corrente non costituisce pagamento di alcunché, e che sono
stati indicati dal C.T.U. alle pagine 63 e 64 della
relazione.
2.2.- Col secondo motivo, la Banca denuncia il medesimo
fatto sotto il profilo dell’art.360 n.3 c.p.c., in quanto
comportante il calcolo scorretto di quello che è

1

l’effettivo rientro dell’esposizione del conto corrente, e,

11

quindi, la scorretta liquidazione dell’effettiva somma
revocabile.
3.1.- Vanno in primis riuniti il ricorso principale ed il
ricorso incidentale, ex art.335 c.p.c.

3.2.- Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale
vanno esaminati congiuntamente, in quanto vertenti sulla
medesima questione, e presentano profili di inammissibilità
e di infondatezza.
Va in prima battuta rilevato che, per orientamento
costante, come affermato nella pronuncia 8023/2009, e
conformi, tra le altre, le successive 24028/2009,
21961/2010 e 9395/2011, spetta al giudice del merito
valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni
semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del
relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai
requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove
adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità,
dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di
motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento
presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento
diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve
fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del
ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la
sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa
dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.
12

Ed inoltre, come affermato nella pronuncia 27162/09, il
vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c. p. c., sussiste
solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale

risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia e non
può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,
perché la citata norma non conferisce alla Corte di
Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito
della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al
quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le
risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione ( e conformi, tra le tante, le
pronunce 18119/08, 23929/07, 15489/07, 16459/04).
Alla stregua di detti principi,

sono da ritenersi

inammissibili le doglianze del Fallimento, rivolte a
censurare sotto il profilo del vizio ex art.360 n.3 c.p.c.,
le argomentazioni della Corte d’appello relative alla
valutazione delle circostanze di merito, mentre devono

13

ritenersi infondate le censure fatte valere e relative al
vizio di motivazione.
Va a riguardo rilevato che gli elementi probatori
evidenziati dal Fallimento non paiono decisivi al fine di

scientla decoctionis da

ritenere integrata la prova della

parte della Banca, e la Corte del merito ha reso
motivazione congrua e sufficiente, dando conto degli
elementi addotti a sostegno della decisione assunta,
valorizzando

quei

fatti

sintomatici,

oggettivamente

conoscibili dai terzi, in quanto soggetti a pubblicità, da
cui la corretta esclusione della notifica di decreti
ingiuntivi, di precetti, di pignoramenti mobiliari
eseguiti da terzi e non della Banca Monte dei Paschi),
delle affermazioni ammissive contenute nella corrispondenza
con fornitori, così come correttamente è stata esclusa la
valenza presuntiva dello stato di liquidazione(sia pure
indicato in sentenza unitamente ai fatti non oggetto di
pubblicità).
La Corte fiorentina ha quindi valorizzato il bilancio al
31/12/96,

evidenziante la perdita del capitale per

perdite, e quindi rilevante al fine di ritenere la
conoscenza dello stato di insolvenza, ed ha escluso che la
Banca avesse preso cognizione di detto bilancio, o che
comunque fosse tenuta a conoscerlo, al di là della
questione della consultabilità subito dopo il deposito del

\A
14

4/7/97, ritenendo che a detta data, “l’andamento del conto
corrente della società non aveva dimostrato particolari
anomalie(come si evidenzia nei prospetti elaborati dal
C.T.U.” ) e pertanto non poteva avere messo in allarme la

Banca”; solo quando il bilancio era stato realmente messo a
disposizione della Banca attraverso il sistema centrale
informatico, alla Banca si era manifestato lo stato di
dissesto della società.
Così argomentando, la Corte del merito ha dato ragione
logicamente convincente della non doverosa conoscibilità da
parte della Banca del bilancio della società alla data del
deposito dello stesso, non sussistendo ragioni per
“monitorare” all’epoca la situazione economico-finanziaria
della I.C.L., così superandosi ogni questione sul momento a
partire dal quale detto bilancio può ritenersi opponibile
ai terzi ex art.2193 c.c.
Quanto all’addotto “riconoscimento” da parte della stessa
M.P.S. della perdita rilevabile dal bilancio 1996 a far
data dal mese di novembre 1997, nella lettera della Banca
del 26/11/98, va rilevato che il Fallimento non ha indicato
quando ed in che modo avrebbe evidenziato tale documento
allo scopo( per il principio, vedi le sentenze 22342/07 e
5044/09), e in ogni caso, la controparte ha aggiunto
l’inciso successivo contenuto in detta lettera (“e di fatto

15

mai consegnato nonostante le richieste della filiale.”),
che priva di valore l’argomentazione del Fallimento.
3.- Il terzo motivo va accolto.
Il criterio adottato dalla Corte fiorentina

I

come in

precedenti pronunce, disapplica il canone che correla
l’obbligo di restituzione alla somma delle singole rimesse
solutorie, aventi natura di pagamenti ed in quanto tali
revocate, mentre il richiamo alla normativa riformata,
effettuato a conforto della tesi adottata e non già
invocando la natura interpretativa e quindi retroattiva
della normativa novellata, non è sostenibile, come già
ritenuto nelle pronunce 8827/2011, 20834/2010 e 19043/2010.
La tesi della Corte d’appello è stata già disattesa nelle
pronunce 6558/97, 12/96 e 2744/94, ritenendosi che le
rimesse effettuate sul conto corrente dell’imprenditore
successivamente fallito, quando il conto sia scoperto (per
il superamento del fido), sono revocabili singolarmente ai
sensi dell’art. 67, secondo comma legge fall., senza che la
revocabilità debba essere contenuta nei limiti del divario
fra il massimo scoperto ed il saldo finale, atteso che la
presenza di frequenti oscillazioni nell’ambito dello
scoperto ed anche di sconfinamenti seguiti da eventuali
rientri nei limiti del fido non consentono di individuare
nelle rimesse operate sul conto scoperto una forma di
ricostituzione della provvista disponibile in futuro per il
16

cliente ( e si veda anche la recentissima pronuncia
16610/2013). Né le argomentazioni addotte dalla Banca a
sostegno del criterio adottato dalla Corte del merito
possono indurre ad una rivisitazione dell’orientamento

giurisprudenziale consolidato.
3.4.- Il quarto motivo è assorbito.
4.1.- I due motivi del ricorso incidentale sono da
ritenersi in limine assorbiti, in quanto correlati al
criterio di revocabilità adottato dalla Corte del merito.
5.1.- Vanno quindi respinti i motivi primo e secondo del
ricorso principale, accolto il terzo motivo, assorbito il
quarto ed assorbito altresì il ricorso incidentale; cassata
la sentenza impugnata, va disposto il rinvio alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione, alla stregua
del seguente principio di diritto:” Nella revocatoria
fallimentare di rimesse bancarie, ai sensi dell’art.67, 2 °
comma 1.f., nella formulazione

ratione temporis

applicabile, vanno considerate revocabili le singole
rimesse su conto scoperto “; la Corte d’appello provvederà
anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, principale ed incidentale,
respinge i motivi primo e secondo del ricorso principale,
accoglie il terzo, assorbito il quarto, assorbito il

..r

ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia
17

alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 17 ottobre 2013

Il Consigliere est.

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