Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26136 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21701/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO DE GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DUCCIO BAGLINI, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 16/12/2014, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti del contribuente M.S., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 194/5/15, depositata il 4 febbraio 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, il reddito del contribuente per l’anno 2004.

La CTR dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio di 60 gg di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, rilevando che l’Agenzia non aveva fornito alcuna giustificazione del mancato rispetto di detto termine e che la suddetta nullità era rilevabile d’ufficio.

Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia deduce la mancanza dei presupposti per l’applicabilità della disposizione di cui alla L. n. 212, art. 12, comma 7.

Il motivo appare fondato.

Ed invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).

Di conseguenza, le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, consistenti nell’instaurazione di un contraddittorio anticipato con il contribuente e nel rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non venendo in rilievo nel caso di attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nella sede o nei locali dell’impresa e sulla base della documentazione prodotta dallo stesso contribuente all’esito di questionario inviato dall’ufficio.

In materia di Iva e tributi armonizzati in genere, invece, l’inosservanza dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, situazione che non è ravvisabile nel caso di specie.

(Cass. Ss.Uu.24823/2015).

La CTR non ha dunque fatto buon governo dei principi su richiamati, in quanto ha senz’altro affermato la nullità dell’avviso di accertamento per inosservanza del termine di 60 gg., in assenza dei presupposti di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trattandosi di accertamento all’esito di verifica documentale ed, avuto riguardo all’Iva, senza che il contribuente abbia specificamente indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere se il suddetto termine fosse stato rispettato.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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