Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26136 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9120/2019 proposto da:

I.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Egidi, in virtù

di mandato allegato al ricorso per cassazione, presso il cui studio

in Milano, via Carlo Pisacane, n. 10, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. cronol.

595/2019 del 12 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.E., nato in (OMISSIS), ricorre in Cassazione, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 febbraio 2019, che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento del Tribunale di Milano che non aveva accolto la richiesta di protezione internazionale.

La Corte territoriale ha rilevato che: i fatti narrati dal ricorrente – che aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese per timore di essere ucciso dallo zio dopo avere scoperto che in una stanza della sua casa si trovavano resti umani usati per sacrifici praticati in (OMISSIS) – non erano credibili e comunque erano inficiati da contraddizioni; essendo il racconto inattendibile; non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); in relazione alla lett. c) decreto citato la zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), pur soffrendo della generale situazione di insicurezza che interessava la (OMISSIS), era estranea a quelle di maggiore tensione; quanto alla protezione umanitaria si doveva escludere la sussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità personale o comunque di seri motivi, nè era stata documentata la presenza di rapporti affettivi o professionali, avendo il ricorrente riferito di avere lavorato solo tre mesi e di essere alla ricerca di un lavoro.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per insufficiente e contraddittoria motivazione, avuto riguardo al racconto del richiedente ritenuto carente e lacunoso, poichè era stato raggiunto lo standard di prova richiesto dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e che l’onere probatorio doveva ritenersi attenuato rispetto a quello ordinario.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte distrettuale, ha affermato che le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, perchè contraddittorie e lacunose e che, nonostante gli articoli di giornali prodotti che riferivano di episodi di sacrifici umani in (OMISSIS), non erano stati evidenziati elementi per ritenere sussistente nei confronti del ricorrente una situazione persecutoria tale da configurare un rischio di grave danno alla sua persona o un pericolo per la sua incolumità.

La Corte, inoltre, ha ritenuto la versione dei fatti portata dal richiedente non credibile per una serie di ragioni specificamente enunciate a pagina 5 della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, quindi, la decisione censurata ha valutato le dichiarazioni rese dal ricorrente, rilevando le contraddizioni del racconto e giungendo ad una valutazione complessiva di non credibilità, fondata su un controllo di logicità del racconto del richiedente.

1.3 Ciò nel rispetto del principio affermato da questa Corte secondo cui la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

1.4 Per quel che concerne la protezione internazionale e sussidiaria erra, poi, l’istante a dolersi della mancata spendita, da parte dei giudici del merito, dei doveri di cooperazione istruttoria contemplati in tema di protezione internazionale.

La Corte di appello ha, infatti, dato atto che, in base a quanto documentato dalle fonti specificamente indicate alle pagine 7 e 8 del provvedimento impugnato, in (OMISSIS), le attività di (OMISSIS) si registravano prevalentemente nel nord del paese, mentre la zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) era estranea alle zone di maggiore tensione.

Più in particolare, i giudici di merito, con valutazione non sindacabile in questa sede, da un lato hanno ritenuto che il racconto del ricorrente fosse non credibile e contraddittorio; dall’altro hanno evidenziato come il ricorrente provenisse da una zona della (OMISSIS), nella quale non risultava una presenza dominante di (OMISSIS), con la conseguenza che doveva escludersi la sussistenza di rischi e pericoli in caso di rientro nella città di origine.

Anche le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria ex art. 14 cit., lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, sono state dunque correttamente disattese.

1.5 La Corte di merito ha, altresì, provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007) valorizzando lo specifico assetto politico-istituzionale della (OMISSIS).

In definitiva, mentre con riguardo al profilo della situazione personale del ricorrente, la Corte d’appello ha debitamente effettuato la verifica di credibilità richiesta dalla legge, con riguardo al profilo della situazione obiettiva del paese di provenienza ha altrettanto debitamente acquisito i necessari elementi informativi, traendo da essi l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 non avendo la Corte di appello svolto alcuna istruttoria e fornito alcuna motivazione a supporto del diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1 Il motivo è inammissibile, perchè la Corte territoriale ha evidenziato che la scarsa credibilità del ricorrente induceva a ritenere non dimostrata l’esistenza di particolari profili di vulnerabilità, precisando che il ricorrente aveva soltanto riferito di avere lavorato solo per tre mesi, dal marzo a maggio 2018, e di essere alla ricerca di un lavoro, con ciò facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo cui in materia di protezione umanitaria non può prescindersi, nella mancanza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto avviene in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (Cass., 24 aprile 2019, n. 11267; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26641).

Inoltre, questa Corte ha affermato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

Il ricorrente, peraltro, svolge doglianze totalmente generiche e, non curandosi nemmeno della specifica ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, sollecita ancora una volta un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva.

3. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA