Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26136 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18714-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MI.MA. s.a.s. di T.A. e A.I., in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, T.A. e

A.I., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Giovanni GRAVINA di RAMACCA, ed

elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott.

P.A.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1780/14/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento della somma dovuta per IVA relativamente all’anno d’imposta 2006 e della prodromica cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della relativa dichiarazione fiscale, in conseguenza del disconoscimento della detraibilità del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2002 e riportato nelle successive dichiarazioni ad eccezione di quello relativo all’anno 2005, con la sentenza impugnata la CTR campana accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente perchè proposto tardivamente rispetto alla notifica della cartella di pagamento che riteneva regolarmente effettuata;

– i giudici di appello sostenevano che l’originario ricorso della società contribuente era ammissibile in quanto la notifica della cartella di pagamento era irregolare, non essendo stata integrata dall’invio della raccomandata informativa; nel merito, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in materia di detraibilità del credito IVA non riportato nelle successive dichiarazioni, sostenevano che la società contribuente non aveva perso il diritto alla detrazione del credito d’imposta maturato nell’anno 2002, che l’amministrazione finanziaria non aveva contestato nell’an e nel quantum, essendo sufficiente che, come nella specie, tale credito fosse stato esposto in quella successiva;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memoria;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rigettata, in difformità della proposta del relatore, l’eccezione della controricorrente, di inammissibilità del ricorso erariale per la sussistenza di un giudicato interno con riferimento all’affermazione della CTR di irregolarità della notifica della cartella di pagamento.

2. Invero, la CTR, con la sentenza impugnata ha accolto il primo motivo di appello della società contribuente avverso la statuizione di primo grado di inammissibilità dell’originario ricorso in quanto proposto tardivamente avverso una cartella di pagamento regolarmente notificata, dichiarando l’ammissibilità di quel ricorso, proposto avverso un avviso di intimazione di pagamento, rilevando l’irregolarità del procedimento notificatorio della prodromica cartella di pagamento, per omesso invio della raccomandata informativa nel caso, come quello di specie, di irreperibilità relativa del destinatario dell’atto.

2. La CTR ha affermato che dalla irregolarità della notifica dell’atto prodromico conseguiva che “il credito di cui alla cartella di pagamento non può considerarsi cristallizzato per mancata impugnazione proposta avverso la stessa, ben potendo la contribuente – mediante l’impugnazione dell’atto successivo eccepire il vizio da cui è affetta la suddetta cartella di pagamento, al fine di ottenere una pronuncia sul merito della controversia”. Ne consegue che quella relativa alla irregolarità della cartella di pagamento, non costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la statuizione di primo grado, non contenendo la sentenza impugnata una specifica autonoma statuizione sulla questione.

3. Deve, quindi, passarsi all’esame del mezzo di cassazione con cui la difesa erariale ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere che la società contribuente avesse diritto ad esercitare nell’anno d’imposta 2006 la detrazione del credito IVA non riportato nella dichiarazione fiscale relativa all’anno 2005.

4. Va precisato preliminarmente che la CTR non ha fatto alcuna questione circa la possibilità per l’amministrazione finanziaria di procedere a mezzo di accertamento automatizzato al recupero del credito IVA non esposto in una precedente dichiarazione, cosicchè sono del tutto prive di rilievo le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa erariale nel ricorso, e va, altresì, precisato che la difesa erariale non ha contestato, nè nell’an, nè nel quantum, il credito IVA vantato dalla società contribuente, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto richiedere il rimborso dell’IVA “col meccanismo della ripetizione dell’indebito” (ricorso, pag. 7). Ciò precisato, il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale richiamato dalla stessa ricorrente, ovvero la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 17758 del 2016 (poi seguita da numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui, da ultimo, Cass. n. 4392 del 2018), che espressamente fa salva, “nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”. Peraltro, con la coeva sentenza n. 17757 dell’8/09/2016 le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

5. Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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