Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26136 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27578-2009 proposto da:

LATTERIA SOCIALE di BOLZANO VICENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 70, presso lo studio dell’Avvocato LOTTI MASSIMO, che la

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ALBERTINI MAURO e

RIZZARDI GIANLUCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BOLZANO VICENTINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/20/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 15/05/2008, depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Latteria Sociale di Bolzano Vicentino soc. coop. agricola propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 32/20/08 in data 15 maggio 2008, depositata il 24 ottobre 2008, che in riforma della sentenza della CTP di Vicenza confermava gli avvisi di liquidazione per ICI del 2003 e del 2004 emessi dal Comune di Bolzano Vicentino.

Il Comune non svolge attività difensiva.

Con comunicazione in data 23 maggio 2011 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, con compensazione di spese, avendo stipulato una transazione con il Comune, allegata in atti, con la quale il contenzioso viene definito tra le parti.

Viene quindi a mancare l’interesse al giudizio in capo alla ricorrente, per cui si propone la trattazione in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che non risultano applicabili gli artt. 390 e 391 c.p.c., non essendo stato notificato l’atto di rinuncia alla controparte;

che tuttavia è pacifica la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’ente intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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