Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26135 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2644-2020 proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Zaccone;

– ricorrente –

contro

CA.CA.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO DI MILANO depositata il

27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.R., condomino del condominio sito in Vigevano, via Donizetti 6, ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Milano, di rigetto del reclamo dal medesimo proposto contro il provvedimento del Tribunale di Pavia, con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca dell’amministratore del condominio Ca.Ca..

La Corte d’appello, nel rigettare il reclamo, ha condannato il C. al pagamento delle spese della fase.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. Si sostiene che il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, si sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 c.p.c. e s.s. in materia di spese processuali.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Ca.Ca. è rimasto intimato.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Sulla scia di Cass. S.U., n. 20957 del 2003, la giurisprudenza della Corte è concorde e univoca nel riconoscere che il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. (Cass. n. 28331/2017; n. 4696/2020; n. 15995/2017): “avverso il decreto con il quale la Corte d’appello, nel decidere sull’istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base all’art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 disp. att. c.c.” (Cass. n. 25682/2020).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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