Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26135 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13487/2014 proposto da:

AMIU S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/B, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO CAPUTI LAMBRENGHI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANTONIO FACONDA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. (già (OMISSIS) S.p.A.), C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Curatore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

VICINANZA, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE BIA,

NICOLO’ DE MARCO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.L., V.N., V.S., V.R.,

quali eredi di V.G., titolare dell’omonima impresa

edile, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentati e difesi

dall’avvocato RAFFAELE BIA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1797/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

emessa il 15/11/2013 e depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Paolo Girolami (delega Avvocato Vincenzo Caputi

Iambrenghi), per la ricorrente, che si riporta ai motivi del

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che A.M.I.U. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 3 giugno 2014, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e di V.G. (e per esso dei suoi eredi V.L., N., S. e R.) della somma di Euro 116.723,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

che hanno resistito con distinti controricorsi la Curatela del fallimento e gli eredi V.;

che, nelle more, la società ricorrente ha depositato atto, sottoscritto dal proprio legale rappresentante e dai propri difensori, di rinuncia al ricorso nei soli confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., con compensazione delle spese, rinuncia contestualmente accettata dal fallimento stesso con dichiarazione sottoscritta dal Curatore e dai difensori della parte;

ritenuto che la rinuncia parziale appare regolarmente sottoscritta ed accettata, e tempestivamente prodotta;

che non appaiono sussistere i presupposti per provvedere in sede camerale alla decisione della causa nei confronti degli eredi V.; ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere pronunciata la estinzione parziale del processo nei confronti del Fallimento e la rimessione alla pubblica udienza della sezione prima civile della decisione della causa nei confronti degli eredi V.”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il difensore della ricorrente, condivide quanto proposto nella relazione, ravvisando i requisiti di legge per la declaratoria della estinzione parziale del giudizio nei confronti della procedura fallimentare convenuta (senza pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 4) e il difetto dei presupposti per provvedere in via camerale alla decisione nel merito dei motivi di ricorso nei confronti degli eredi V..

PQM

La Corte così provvede: a) dichiara l’estinzione parziale del giudizio nei confronti del fallimento della “(OMISSIS) s.p.a.”, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; b) rimette alla pubblica udienza della prima sezione civile la causa nei confronti degli eredi di V.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA