Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26134 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12214/2014 proposto da:

C.S., quale erede nel beneficio di Inventario del Sig.

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI

187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GUASTELLA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del

Curatore autorizzato con provvedimento del 21/05/2014 del Giudice

Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. CAPPONI 16,

presso lo studio dell’avvocato CARLO CERMIGNANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MOLE’, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A., D.G.G., S.G.,

P.G., G.G., GU.CA.,

D.S.G., B.F., CI.RO., A.G.,

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 653/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 25/03/2013 e depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDRIA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Carlo Cermignani (delega Avvocato Giovanni Molè,)

che si riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, in via preliminare, al ricorrente va assegnato termine sino all’udienza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della relata di notifica ad A.G. e alla Vittoria Ass.ni s.p.a.;

che, con sentenza n. 653 depositata il 27 marzo 2013, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.G., dante causa dell’odierno ricorrente, avverso la sentenza di primo grado con cui il tribunale di Ragusa aveva parzialmente accolto la domanda della curatela del fallimento – SOCIETA’ (OMISSIS) s.p.a. di condanna di liquidatori e dei sindaci della società al risarcimento del danno ai sensi della L. Fall., art. 146, regolando le spese di lite; che la corte distrettuale ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata a C.G. in data 29 settembre 2007 ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo l’atto stato ricevuto da O.G., che si era qualificata all’ufficiale postale come “assistente al servizio del destinatario”; che l’atto di appello era stato notificato dal C. alla curatela solo in data 22 luglio 2008, ben oltre il termine abbreviato, risultando sfornite di prova le allegazioni inerenti la pretesa non imputabilità del ritardo e uno stato di malattia del notificante, non potendo applicarsi l’istituto della rimessione in termini;

che avverso tale pronuncia C.S., quale erede beneficiato di C.G., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla curatela del fallimento con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione per essere la stessa “apparente”, avendo dato per scontato il positivo esito della notifica della sentenza di primo grado, là dove questo era esattamente il fatto da dimostrare, anche con riferimento alla qualifica della O. di addetta al servizio del destinatario, che in realtà sarebbe stata assolutamente ignota al medesimo;

che il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c., deducendo la circostanza che la O. non sarebbe mai stata identificata, essendo incongrua l’interpretazione secondo cui l’onere di dimostrare la mancanza di collegamento del soggetto ricevente l’atto con destinatario della notifica incomberebbe su quest’ultimo;

ritiene che il ricorso non sembra meritevole di accoglimento; il primo motivo di ricorso appare infondato – atteso che la motivazione è tutt’altro che apparente, avendo fatto riferimento ai fatti essenziali – e peraltro non specifica il fatto non esaminato, in tal modo violando il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); parimenti infondato sembra il secondo motivo di ricorso, laddove contesta il criterio di attribuzione dell’onere della prova del collegamento del destinatario della notifica postale con il soggetto che ha materialmente ricevuto l’atto; sul punto va infatti rilevato che la corte distrettuale sembra aver fatto corretta applicazione dei principi applicabili nella materia, atteso che costituisce affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale;

che dunque la dichiarazione della O. all’ufficiale postale, secondo l’attestazione apposta dallo stesso nella relata di notifica, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario della notifica vincere allegando e provando il contrario (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7113 del 25/05/2001); ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il difensore della Curatela resistente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente Curatela delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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