Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26134 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16442-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3711/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di P.I., già dipendente della Banca commerciale, del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso per Irpef anno 2006, trattenuta in eccesso sulla somma liquidata dal Fondo pensioni, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto, in base alla documentazione prodotta, che la ritenuta dovesse essere calcolata “sull’importo derivante dall’abbattimento dei contributi esenti da imposizione fiscale purchè rientranti nel limite del 4% previsto dalla normativa”, mentre il Fondo ha liquidato la ritenuta sull’ammontare totale delle competenze maturate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2 e art. 48, comma 2, lett. a), (ora 19 e 51) TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedente rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto.
Invero, va applicata alla fattispecie la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesane la natura facoltativa, e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a) ai soli contributi previdenziali obbligatori (Cass. n. 124 del 04/01/2018), quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018).
La sentenza va conseguentemente cassata, non avendo la CTR applicato i suindicati principi; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
2. Le spese del giudizio di merito vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018