Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26134 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14606/2019 proposto da:

A.M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Damiano Fiorato,

giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di

nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di TORINO n. 439/2019

pubblicata l’11 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.M.S., nato in (OMISSIS), ricorre in Cassazione con atto affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell’11 marzo 2019, che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento del Tribunale di Torino che non aveva accolto la richiesta di protezione internazionale, affermando che: il provvedimento della Commissione territoriale era stato tradotto in 4 lingue veicolari ed era stato notificato alla presenza di un interprete e che in ogni caso l’oggetto del ricorso non era il provvedimento della Commissione, ma il diritto soggettivo dell’istante alla protezione invocata; che lo stato di provenienza dell’appellante non era caratterizzato da atti di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); quanto alla protezione umanitaria non sussistevano specifiche compromissioni dei diritti fondamentali del richiedente, nè la lamentata grave instabilità del paese di provenienza costituiva di per sè presupposto idoneo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il paese per le minacce ricevute da alcune persone che pretendevano la consegna di un terreno di proprietà della sua famiglia.

L’Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte dedotto nulla sul profilo della credibilità o meno del ricorrente, che aveva evidenziato anche il pericolo di patire ulteriori violenze dai soggetti già denunciati al tribunale e prima ancora al Consiglio del proprio villaggio, mentre la Corte di appello non aveva svolto sul punto alcuna indagine officiosa limitandosi ad asserire l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria con mere formule di stile e con motivazione apparente.

1.1 Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 specificano gli atti configurabili come persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali e l’art. 14 dello stesso decreto quelli configurabili come causa di danno grave: condanna a morte o esecuzione della pena di morte (art. 14, lett. a); “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante” (lett. b); “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (lett. c).

In entrambi i casi l’art. 5 del citato decreto individua chi sono i responsabili della persecuzione o del danno grave: lo Stato con riferimento alla lett. a) e i partiti, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio avuto riguardo alla lett. b).

A norma dell’art. 6, poi, “ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio”.

1.2 Nel caso concreto, come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, la Corte, proprio alla stregua del racconto del richiedente, ritenuto quindi credibile, ha affermato che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria richiesta, poichè lo stato di provenienza non era caratterizzato da atti di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

Il richiedente, peraltro, ha specificato di essersi rivolto al Tribunale e prima ancora al Consiglio e di avere timore di patire ulteriori violenze dai soggetti già denunciati, non escludendo quindi che le stesse autorità gli avrebbero fornito adeguata tutela.

E’ orientamento di questa Corte, infatti, che le vicende di tipo privato, connesse a vicende interpersonali del richiedente, non possono essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (Cass., 1 aprile 2019, n. 9043; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3758).

Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’onere di cooperazione istruttoria da parte della Corte di appello, nè era necessario acquisire ulteriori informazioni sul paese, se le autorità del Paese di provenienza erano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente, poichè mai il ricorrente ha dedotto tale specifica circostanza e, piuttosto, ha in sede fattuale, riscontrato il contrario, riferendo di essersi rivolto prima al Consiglio del proprio villaggio e poi al Tribunale ed escludendo, per ciò solo, l’impossibilità e la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 257 del 200, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte tenuto conto della documentazione prodotta che attestava la sussistenza di un rapporto di lavoro ai fini di valutare l’integrazione socio lavorativa dell’istante e non avendo operata la valutazione comparativa tra la situazione attuale del paese di origine e la conquistata condizione di integrazione sociale ed economica raggiunta in Italia; inoltre la Corte avrebbe dovuto esaminare in concreto l’esistenza dei gravi motivi di ordine umanitario con una valutazione diversa da quella che aveva portato al rigetto della domanda di riconoscimento delle due forme di protezione maggiore, esercitando altresì i poteri officiosi di indagine anche con riferimento alla condizione socio politica del paese di origine.

2.1 Il motivo è infondato.

I giudici di secondo grado, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno evidenziato che gli elementi emersi non offrivano alcuna evidenza in ordine ad una peculiare situazione di vulnerabilità del soggetto ricorrente in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno e che l’avvenuto inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano non costituiva presupposto per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ove risultino carenti, a monte, come nel caso di spese, i presupposti la concessione dell’invocata tutela.

Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici

contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459). Resta da aggiungere che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, peraltro genericamente allegato in ricorso, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità, come affermato da questa Corte con la pronuncia 23 febbraio2018, n. 4455.

3. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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