Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26133 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6670-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLINIO 7,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIA VIRGILIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TIRINNOCCHI PENNA SALVATORE;

– ricorrente –

contro

SI.MA.MA., S.G., S.P.,

S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1538/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.G. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Si.Ma.Ma., S.G., S.P., S.D.; l’attore esponeva avere acquistato una casa di abitazione da B.P., convinto di averne acquistato la proprietà esclusiva; di avere poi appreso che l’immobile era stato edificato su un terreno di proprietà indivisa di B.P. e D.S., i quali avevano operato una divisione di fatto del terreno, delimitando di fatto le rispettive quote di pertinenza; precisava ancora che D. aveva poi alienato la quota a S.A. e Si.Ma.Ma., contro i quali la Serit (agente della riscossione) aveva poi iscritto ipoteca sul terreno comune. Chiedeva quindi disporsi lo scioglimento della comunione con trasferimento dell’ipoteca sulla porzione da assegnarsi ai condividenti destinatari dell’iscrizione.

I convenuti rimanevano contumaci, mentre si costituiva il creditore iscritto Serit, che non si opponeva al trasferimento dell’ipoteca sulla porzione dei compartecipi debitori.

Il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione nei termini richiesti, imponendo all’attore il pagamento di un conguaglio, essendo le porzioni di valore disuguale.

La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza e contro la decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2020, il Collegio della Sesta Sezione civile di questa Corte, dinanzi alla quale la causa era stata chiamata, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Si.Ma.Ma., S.P. e S.D..

Espletato tale adempimento la causa è stata nuovamente fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte.

Gli intimati sono rimasti tali.

Rileva il Collegio che va dichiarata la nullità della sentenza d’appello, perché pronunciata in assenza della Serit, creditore che aveva iscritto ipoteca sulla quota dei compartecipi, convenuti dal C. con la domanda di scioglimento della comunione, la quale era intervenuta nel giudizio di primo grado.

Senza che sia necessario approfondire il tema della posizione, nei giudizi di scioglimento della comunione, dei creditori e aventi causa di uno dei comproprietari, in relazione alla tutela accordata a tali soggetti dall’art. 1113 c.c., ai fini che qui rilevano, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale il creditore ipotecario, chiamato nel giudizio di divisione a norma dell’art. 1113 c.c., comma 3, assume la posizione di litisconsorte soltanto con l’effettivo intervento, per effetto del quale la divisione è efficace nei suoi confronti. Così, mentre non ricorre la necessità d’integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del creditore ipotecario che, ritualmente chiamato nel giudizio di primo grado, non vi sia intervenuto volontariamente (Cass. n. 7485/1991), tale necessità ricorre quando il creditore iscritto si sia avvalso del diritto di intervento. Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado non sia stato citato in appello, occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (Cass. n. 15994/2020) In applicazione di tale principio la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Serit.

Si ricorda che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 8790/2019; n. 26433/2017).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

cassa la sentenza, dichiarando la nullità del giudizio d’appello; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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