Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26133 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6194/2014 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del Vice Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANDREA FIORETTI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, N. (OMISSIS), in persona

del Curatore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO MARINONI, giusta procura a margine del

controricorso e giusto decreto di autorizzazione del Giudice

Delegato, del 10/003/2014;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1509/2014 del TRIBUNALE di MILANO, emessa il

30/01/2014 e depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato; Roberto Marinoni che si riporta ai motivi del

controricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria di Unicredit s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Milano con cui veniva rigettata l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla banca stessa per l’ammissione, negata dal giudice delegato, di credito da restituzione di finanziamento;

che l’intimato Fallimento si difende con controricorso;

considerato che il tribunale non ha ammesso il credito di cui sopra per carenza di prova dell’erogazione del finanziamento, affermando che dal contratto prodotto non si evince affatto l’erogazione delle somme ivi indicate;

che con il primo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’esistenza di esplicita ammissione da parte della Curatela concernente l’avvenuta erogazione del finanziamento, avendo mancato di esaminare un documento – consistente in una diffida stragiudiziale prodotta dalla stessa Curatela – da cui avrebbe dovuto evincere tale ammissione;

che con il secondo motivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia la parziale nullità della sentenza poichè relativamente all’asserita ammissione da parte della curatela dell’avvenuta erogazione del finanziamento – la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione omessa o meramente apparente poichè, secondo il ricorrente, non sarebbe possibile comprendere sulla base di quali rilievi gli elementi di prova forniti non sarebbero stati valutati positivamente a favore delle domande presentate dalla Banca; che con il terzo motivo il ricorrente denuncia la parziale nullità della sentenza in quanto la motivazione sarebbe omessa o apparente atteso che il tribunale avrebbe errato nel non tenere conto di una serie di documenti societari da cui avrebbe dovuto desumere che il finanziamento era stato effettivamente erogato;

ritenuto che il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto il giudice di merito pare aver specificatamente preso in considerazione il fatto costituito dall’ammissione in capo alla curatela dell’avvenuta erogazione del finanziamento (cfr. pag. 2, par. 3), anche con riguardo a talune delle espressioni usate nella diffida in questione, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora, come nel caso di specie, il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass. S.U. n. 8033/2014);

che il secondo motivo di ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito pare aver specificatamente motivato la decisione circa la non sussistenza della suddetta ammissione da parte della curatela, fornendo una motivazione adatta a comprendere i passaggi logico giuridici e i fatti (contenuto delle conclusioni e difese del curatore) su cui si fonda la sua decisione;

che il terzo motivo di ricorso pare inammissibile in quanto non viene soddisfatta l’esigenza di specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, del fascicolo in cui si trovano gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda (verbale di assemblea straordinaria della società I Viaggi del Ventaglio s.p.a., relazione del collegio dei sindaci, verbale di riunione del collegio sindacale della società I Viaggi del Ventaglio s.p.a., verbale di verifica del revisore contabile,verbale di riunione del collegio sindacale della società I.V.V. Holding s.r.l.) e l’indicazione dei dati necessari al loro reperimento (cfr.: S.U. n. 22726/11, Cass. n. 195/16); ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente, sentito il difensore della parte resistente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, ribadendo: a) che, con riguardo ai primi due motivi, non dell’omessa, bensì dell’erronea, considerazione, da parte del giudice di merito idei fatti allegati dalla ricorrente) quest’ultima si duole non utilmente nel ricorso; b) che, con riguardo al terzo motivo, la indicazione in ricorso della presenza di alcuni documenti nel fascicolo della controparte riguarda per l’appunto solo alcuni dei documenti in questione e non soddisfa, perchè generica, i requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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