Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26133 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10744/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Luca Schiera, in Torino, via Alpignano, n. 28, che lo rappresenta e

difende per delega in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di TORINO n. 442/2019

pubblicata il 12 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.A., nato in (OMISSIS), ricorre in Cassazione, con atto affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 marzo 2019, che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento del Tribunale di Torino che non aveva accolto la richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il paese per le tensioni etniche esistenti tra sciiti e sunniti precisando che il suo villaggio era a prevalenza sciita.

L’Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Va preliminarmente rilevato che è stata depositata copia incompleta della sentenza impugnata, come da verifica anche del fascicolo d’ufficio, mancante delle pagine da 7 a 11, e in particolare di quelle contenenti la motivazione.

La giurisprudenza di questa Corte, sul punto, ha statuito che la produzione della copia incompleta della sentenza impugnata, se non consente di dedurre con certezza di dedurre l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronunci, è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. (Cass., 8 luglio 2020, n. 14347).

Nella fattispecie il ricorrente ha depositato la sentenza incompleta da pag. 7 a pag. 11, proprio nella parte dedicata alle ragioni della decisione, nè dalla lettura del ricorso è dato evincersi specificamente le motivazioni poste a sostegno della decisione, con la conseguenza che non è possibile esaminare il motivo di doglianza dedotto (Cass., 5 giugno 2018, n. 14426; Cass., 12 dicembre 2016, n. 25407; Cass. 7 agosto 2008, n. 21367; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754).

2. Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA