Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26132 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26132 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore:

privilegio

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliata per legge
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa

RICORRENTE

contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Giancarlo
Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 157, presso
l’avv. MASSIMO PIERALLI, dal quale, unitamente all’avv. GIULIO MARCHESI del foro di Bergamo, è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al controricorso
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

nonché

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Data pubblicazione: 21/11/2013

FALLIMENTO DELLA G.S.P. S.R.L.
INTIMATO

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 21 giugno 2011.

2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Il Giudice delegato al fallimento della G.S.P. S.r.l. accolse parzialmente
l’istanza di insinuazione tardiva proposta dall’Equitalia Esatri S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo, ammettendo al passivo in via chirografaria il credito di Euro 12.011, 58 fatto valere dall’istante per
imposta regionale sulle attività produttive relativa ad anni anteriori al 2007.
2. — L’opposizione allo stato passivo proposta dall’Equitalia Esatri è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo, che con decreto del 21 giugno 2011 ha confermato l’inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ.,
invocato dall’opponente.
Premesso che l’IRAP non era inclusa tra le imposte previste dall’art. 2752, nel
testo anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 39, secondo comma, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, il Tribunale ha ritenuto che la norma in esame
non fosse suscettibile d’interpretazione estensiva, avendo carattere eccezionale, in
quanto posta in deroga alla regola generale della par condicio creditorum. Ha aggiunto che l’IRAP, pur essendo stata istituita contestualmente all’abolizione dell’imposta locale sui redditi, non poteva considerarsi sostitutiva della stessa, dal
momento che l’art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 aveva soppresso anche

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre

altri tributi, non assistiti dal medesimo privilegio; in proposito, ha evidenziato anche la diversa natura delle due imposte, rilevando che l’IRAP ha come presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla pro-

le il valore della produzione netta, con la conseguenza che può essere dovuta anche in assenza di redditi. Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità del privilegio previsto dal quarto comma dell’art. 2752, osservando che, in quanto istituita
con legge statale, rispetto alla quale le Regioni a statuto ordinario sono titolari di
competenze meramente attuative, l’IRAP ha natura d’imposta erariale, ed ha precisato infine che nella specie non era applicabile neppure il nuovo testo dell’art.
2752, introdotto dall’art. 39 del decreto-legge n. 157 cit., valendo quest’ultimo soltanto per l’avvenire, in mancanza della specificazione della sua natura interpretativa.
3. — Avverso il predetto decreto l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo. Si è costituita con controricorso l’Equitalia
Nord S.p.a., succeduta all’Equitalia Esatri a seguito di fusione per incorporazione,
proponendo ricorso incidentale adesivo, anch’esso affidato ad un motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo del ricorso principale,, l’Agenzia delle Entrate de-

nuncia la violazione dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., in relazione all’art.
2778 n. 18 cod. civ., sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità del privilegio, la
Corte di merito non ha verificato la possibilità di un’interpretazione estensiva delle
predette disposizioni, giustificata dalla natura erariale e diretta del tributo in esame e dal carattere non tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 2752, il quale,

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duzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi e come base imponibi-

nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 43 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, richiamava le imposte dirette nel loro complesso, come categoria residuale. Tale interpretazione, ad avviso dell’Agenzia, non trova ostacolo nella

continua a contemplare l’ILOR nonostante la sua abolizione, né nell’espressa introduzione del privilegio ad opera del decreto-legge n. 159 del 2007, al quale non
può attribuirsi carattere innovativo, avendo il legislatore inteso risolvere, attraverso una norma chiarificatrice, i dubbi precedentemente insorti al riguardo. Diversamente opinando, secondo la difesa erariale, dovrebbe dubitarsi della legittimità
costituzionale della norma in esame, nella parte in cui esclude irragionevolmente
l’IRAP dal novero delle imposte dirette assistite dal privilegio, pur costituendo attualmente l’imposta uno dei capisaldi della finanza pubblica.
2. — Con il motivo del ricorso incidentale adesivo, l’Equitalia Nord ribadisce
l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 2752 cod. civ., osservando
che, nel sostituire l’ILOR, l’IRAP ne ha ereditato la natura di tributo erariale diretto, assumendo la medesima rilevanza nell’ambito del sistema tributario nazionale:
ideata come strumento capace di attribuire alle Regioni un grado molto ampio di
autonomia tributaria, essa è stata infatti istituita con legge dello Stato, ed equiparata alle imposte sui redditi ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali e della disciplina della riscossione; l’applicabilità del privilegio generale mobiliare è
stata d’altronde riconosciuta espressamente dall’art. 39,

comm4 del de-

creto-legge n. 159 del 2007, che ha modificato l’art. 2752 cod. civ., risolvendo i
dubbi interpretativi precedentemente insorti.
3. — I ricorsi sono fondati.
In proposito, occorre richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato

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nuova formulazione dell’art. 2752, la quale risulta tutt’altro che rigorosa, in quanto

da questa Corte, secondo cui il privilegio previstdall’art.
i
2752, primo comma,
cod. civ. a favore dei crediti per tributi diretti dello Stato trova applicazione anche
ai crediti per IRAP sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 39, comma 2,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha modificato l’art. 2752 cit., prevedendo espressamente l’applicabilità della causa di prelazione ai crediti per IRAP.
L’imposta in questione, istituita dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 contestualmente all’abolizione dell’ILOR e destinata ad integrare il gettito finanziario venuto
meno per effetto di tale provvedimento, condivide infatti con l’imposta soppressa
la natura di tributo erariale a carattere reale, essendo disciplinata dalla legge statale, rispetto alla quale le Regioni a statuto ordinario sono attributarie di competenze meramente attuative, ed avendo come base imponibile il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate esercitate sul territorio regionale;
essa è inoltre assoggettata alla medesima disciplina dell’ILOR per quanto riguarda
l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso, ed è equiparata alla stessa ai fini
dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria. L’assunzione da
parte dell’IRAP della medesima rilevanza dell’ILOR nell’ambito del sistema tributario nazionale legittima, ad avviso di questa Corte, l’applicazione del privilegio in
questione ai relativi crediti, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 2752,
primo comma, giustificata, oltre che dall’identità della ragione del credito, dalla
fondamentale esigenza, comune a tutti i crediti individuati dalla norma in esame,
di reperire in tempi brevi i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri
enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali (cfr. Cass., Sez. I, 11 gennaio
2013, n. 606; 1° marzo 2010, n. 4861; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2011, n.
19857; 13 settembre 2011, n. 18756; 14 dicembre 2010, n. 25242).

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econ del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni

Tale interpretazione, già confortata dalla modificazione normativa introdotta
dall’art. 39, comma secondo, del decreto-legge n. 159 del 2007, non avente efficacia retroattiva, ha trovato definitivamente conferma a seguito dell’ulteriore modi-

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quale, nel ribadire l’estensione del privilegio ai crediti per IRAP, ha espressamente
stabilito che tale disposizione si applica «anche per i crediti sorti anteriormente

all’entrata in vigore del presente decreto», in tal modo attribuendo efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., senza limitarne l’ambito applicativo ai crediti sorti successivamente all’entrata in vigore del
decreto-legge n. 159 (cfr. Cass., Sez. I, 20 settembre 2012, n. 15982; 6 luglio
2012, n. 11417; 17 ottobre 2011, n. 21469).
E’ pur vero che con sentenza n. 170 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la predetta disposizione, unitamente a quella di cui al comma quarantesimo dello stesso articolo, che consentiva ai titolari di
crediti privilegiati intervenuti nell’esecuzione forzata o ammessi al passivo fallimentare anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 98 di contestare, in
sede di distribuzione della somma ricavata, i crediti tributari anteposti a quelli di
loro spettanza per effetto delle nuove norme, con il rimedio di cui all’art. 512 cod.
proc. civ. o con l’impugnazione di cui all’art. 98 della legge fai!. Il tenore delle argomentazioni addotte a sostegno di tale pronuncia rende peraltro evidente che la
dichiarazione d’incostituzionalità non ha riguardato i due commi nella loro interezza, ma soltanto nella parte in cui, attraverso il riferimento a crediti già ammessi
al passivo in via definitiva, essi risultavano idonei ad incidere sulle aspettative dei
creditori concorrenti già consolidatesi per effetto della mancata contestazione del-

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ficazione introdotta dall’art. 23, comma trentasettesimo, del decreto-legge 6 luglio

lo stato passivo. La Corte ha infatti osservato che le disposizioni in esame, consentendo la ricollocazione in via privilegiata di crediti ammessi in via chirografaria in uno stato passivo già divenuto esecutivo alla data di entrata in vigore del de-

tori che risultassero pregiudicati dalla nuova collocazione, evidenziavano l’intento
del legislatore di estendere retroattivamente l’applicabilità del privilegio fino a
comprendere casi in cui lo stato passivo fosse ormai divenuto definitivo. Tale efficacia, secondo il Giudice delle leggi, comportando il superamento del giudicato
endo-fallimentare formatosi a seguito della scadenza del termine per l’opposizione, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione
all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali, in quanto determinava una disparità di trattamento a
sfavore dei creditori concorrenti con lo Stato, i quali erano destinati a vedere frustrate le loro consolidate aspettative di realizzazione dei rispettivi crediti, senza
che tale retroattività trovasse una sufficiente giustificazione nel perseguimento
dell’interesse economico dello Stato, avuto di mira dalle norme in esame.
In quanto volta a stigmatizzare l’incidenza delle nuove norme sulla preclusione processuale collegata all’emissione del decreto che rende esecutivo lo stato
passivo, la pronuncia d’incostituzionalità si limita ad escludere che, come ritenuto
in passato con riferimento ad analoghe disposizioni (cfr. Cass., Sez. I, 11 gennaio
1980, n. 235; 10 gennaio 1979, n. 157, relative all’art. 15 della legge 29 luglio
1975, n. 426), l’estensione della causa di prelazione a crediti sorti anteriormente
all’entrata in vigore della legge consenta di disporne la ricollocazione in via privilegiata, nonostante la precedente ammissione come chirografari. Gli effetti di tale
pronuncia non possono dunque essere estesi all’ipotesi in cui il giudicato endo-

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creto-legge, e rimettendo in termini per l’impugnazione dello stato passivo i credi-

fallimentare non si sia ancora formato, essendo ancora in corso l’accertamento del
credito per effetto dell’avvenuta proposizione dell’opposizione allo stato passivo o
di una domanda d’insinuazione tardiva.

ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., disponendosi l’ammissione al passivo del
credito per IRAP con il grado di privilegio previsto dagli artt. 2752, primo comma, e 2778 n. 18 cod. civ.
5. — L’incertezza della questione, che ha costituito oggetto di contrastanti
decisioni nella giurisprudenza di merito, giustifica la dichiarazione d’irripetibilità
delle spese processuali.

P .Q .M.
La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale adesivo, cassa la
sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio di cui all’art.
2752, primo comma, cod. civ. in favore del credito dell’Equitalia Esatri S.p.a. per
imposta regionale sulle attività produttive ammesso al passivo del fallimento della
G.S.P. S.r.l.; dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

4. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari

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