Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26132 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5712/2014 proposto da:

C.A.T., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PROIETTI, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIAETA’ COOPERATIVA SOCIALE ACTL, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato FURIO

TARTAGLIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 07/10/2013 e depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Francesca Carpentieri (delega Avvocato Massimo

Proietti) che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che C.A.T. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 31 ottobre 2013 che ha rigettato l’impugnazione per nullità da essa proposta avverso il lodo arbitrale emesso in data 9.3.2011 nella controversia instaurata nei confronti della Cooperativa sociale ACTL, in opposizione alla esclusione della attrice dalla compagine sociale;

che resiste con controricorso la Cooperativa;

considerato che con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., censurando la statuizione sulla inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo concernente la ritenuta violazione del termine di decadenza previsto dall’art. 2533 c.c.; con il secondo ed il terzo mezzo si denunciano vizi di omessa motivazione, rispettivamente, sulla inimputabilità ad essa ricorrente del ritardo verificatosi nell’inizio della procedura arbitrale e sul merito della controversia;

ritenuto che il primo motivo appare infondato, ove si dia continuità all’orientamento, più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1 n. 19075/15; n. 2400/12), secondo cui, a seguito delle modifiche apportate all’art. 829 c.p.c., dal D.Lgs. n. 40 del 2006, gli “errores in iudicando” degli arbitri possono essere fatti valere come causa di nullità del lodo solo se questa sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo d’impugnazione relativo alla violazione del termine di decadenza previsto dell’art. 2533 c.c., comma 3, non rientrando tra i casi di nullità enunciati dal legislatore ed esulando dalla previsione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, art. 36, salvo che tale ipotesi di nullità fosse contemplata dalla clausola compromissoria contenuto nello statuto della società, ipotesi nella specie neppure allegata;

che parimenti infondato appare il secondo motivo, atteso che solo il compimento dell’atto entro il termine prescritto impedisce il maturarsi della decadenza (art. 2966 c.c.);

che il terzo motivo appare inammissibile per difetto di interesse, essendo la statuizione sulla decadenza idonea a sostenere autonomamente la decisione (oltre che ragione sufficiente per non decidere il merito della impugnazione del lodo);

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il difensore di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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